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6.2 Regolamento per l'erogazione di contributi comunali a terzi del 30 giugno 2015

Lugano · 16371941 · communal act

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2 y
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Procedura
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Obblighi dei beneficiari
  9. Art. 9 www.lugano.ch
  10. Art. 10 Disposizioni finali
  11. Art. 11

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11 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione 1 Il presente Regolamento definisce la politica dell'erogazione di contributi comunali a terzi per sostenere attività, manifestazioni, congressi e progetti in ambito socioeducativo, sociale, ambientale, sportivo, culturale, ricreativo e turistico, di regola svolti sul territorio giurisdizionale di Lugano. 2 Sono considerati contributi ai sensi del presente Regolamento gli aiuti finanziari e le prestazioni in natura come la messa a disposizione di servizi, materiali e/0 infrastrutture comunali sulla base dei tariffari in vigore o dei costi vivi sostenuti. Nella misura in cui è quantificabile ragionevolmente, va tenuto in considerazione anche il sostegno che viene già concesso sotto altra forma a livello di affitti e/0 messa a disposizione di spazi (come ad esempio le locazioni a condizioni di favore, la messa a disposizione di spazi e le pigioni o tasse per l'occupazione di spazi di proprietà comunale nel caso in cui vi siano agevolazioni). 3 Peri contributi superiori a CHF 50'000.-- o per quelli di durata pluriennale deve essere stipulata un'apposita convenzione, riservata l'approvazione del competente organo comunale. 4 Dal campo di applicazione del presente Regolamento sono esclusi: a. i contributi alle organizzazioni di culto sulla base di accordi specifici o della consuetudine; b. i contributi al settore giovanile delle società sportive sulla base di una regolamentazione specifica sul sistema di sussidiamento; c. premi e onorificenze per il raggiungimento di traguardi a livello nazionale o internazionale; d. i contributi per progetti di cooperazione e di solidarietà internazionali sulla base di accordi specifici; e. eventuali sconti applicati in ambito commerciale per l'utilizzo di infrastrutture comunali; f. le quote associative del Comune; 5 Sono riservati eventuali leggi, altri regolamenti o ordinanze. . P. 2 di 4 1- v Città di Lugano Regolamento 6.2 www.lugano.ch

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Art. 2 y

Principi 1 Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi. 2 1 Contributi sottostanno cumulativamente ai principi dell'opportunità e della sussidiarietà: a. i contributi sono opportuni se rispondono ad un interesse pubblico e se sono compatibili con la situazione finanziaria del Comune; b. i contributi sono sussidiari: di regola, per manifestazioni, congressi e progetti essi non superano il 50% dei costi riconosciuti dal Municipio nell'ambito della verifica dei preventivi relativi alle richieste. 3 I particolare, non sono riconosciuti i costi per le prestazioni fornite dagli organizzatori, siano essi persone fisiche o giuridiche.

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Art. 3

Beneficiari 1 possono beneficiare dei contributi le persone fisiche o giuridiche senza scopo di lucro, gli enti di diritto pubblico o privato che svolgono un'attività ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 del presente Regolamento; sono di regola esclusi dalla cerchia dei beneficiari gli sportivi di élite, nonché le società sportive professionistiche e semiprofessionistiche. 2 Inoltre, possono entrare in considerazione come beneficiari anche altri richiedenti, a condizione che quanto da loro proposto abbia per Lugano un riscontro positivo in uno o più dei seguenti ambiti: turistico, culturale, sportivo, economico, sociale, di immagine.

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Art. 4

Criteri Per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi il Municipio definisce i criteri specifici per genere di attività e tiene conto dei seguenti criteri di valutazione: riscontro positivo per i cittadini e per le attività economiche di Lugano; visibilità di Lugano a livello nazionale e internazionale; necessità primarie per lo svolgimento delle attività; professionalità del richiedente (referenze, riconoscimenti, ecc.); esito di eventuali edizioni precedenti; qualità del progetto; completezza e attendibilità della documentazione finanziaria; costi riconosciuti; altri contributi ricevuti da terzi, da altri enti pubblici, dalle società partecipate e/0 da fondazioni gestite dal Comune di Lugano. P. 3 di 4 Città di Lugano Regolamento 6.2 www.lugano.ch CAPITOLO 11

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Art. 5 Procedura

Modalità e termini Le richieste di contributo per il sostegno all'attività di associazioni, fondazioni e enti devono essere presentate entro i termini indicati nell'avviso annuale. 2 Le richieste di contributo per manifestazioni, congressi e progetti devono essere presentate con un preavviso di almeno sei mesi. 3 11 Municipio si riserva di valutare richieste pervenute al di fuori della procedura indicata al cpv. 2. I richiedenti devono compilare in modo completo i formulari messi a disposizione dal Comune e allegare la documentazione ivi indicata.

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Art. 6

Competenza Il dicastero interessato analizza le richieste pervenute e, tenuto conto del credito disponibile a preventivo, le preawisa al Municipio per decisione. 11 Municipio dispone di un budget definito e ripartito per dicastero, in sede di preventivo. 3 Sono riservate eventuali deleghe previste in apposite ordinanze.

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Art. 7

Versamento 1 I Contributi per le manifestazioni, i congressi e i progetti vengono di regola erogati dopo l'evento; eventuali richieste di acconto devono essere giustificate. 2 Quelli per le attività vengono versati entro un mese dalla notifica della relativa decisione di erogazione. CAPITOLO Ili

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Art. 8 Obblighi dei beneficiari

Doveri Su richiesta del Municipio o dei servizi delegati, i beneficiari dei contributi sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dal Comune di Lugano nella loro comunicazione e sui media. 2 Su richiesta, essi si impegnano a mettere a disposizione della Città copie gratuite di eventuali pubblicazioni, così come un determinato numero di ingressi gratuiti all'evento. I beneficiari devono fornire qualsiasi informazione e/0 documentazione richiesta dal dicastero interessato, nonché comunicare eventuali cambiamenti rilevanti della propria attività o del progetto. E I . . P. 4 di 4 Città di Lugano Regolamento 6.2

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Art. 9 www.lugano.ch

Restituzione del contributo beneficiari sono tenuti a restituire i contributi se: a. sono stati ottenuti fornendo informazioni false, incomplete o inveritiere; b. non sono stati realizzati gli elementi essenziali del progetto; c. non sono stati utilizzati per la destinazione indicata; d. non sono stati interamente utilizzati; e. la manifestazione non aviene per motivi imputabili all'organizzatore. CAPITOLO IV

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Art. 10 Disposizioni finali

Contenzioso Contro le decisioni delegate ai servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

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Art. 11

Entrata in vigore 11 Municipio definisce l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo la crescita in giudicato della risoluzione di ratifica da parte della competente autorità cantonale. Per il Consiglio comunale 11 Presidente 11 Segretario a.i.: Gli scrutatori Peter Rossi Robert Bregy Edoardo Cappelletti Ero Medolago Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno 2015. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 2 settembre 2015. Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 14 settembre 2015 con ris. 137-RE- 13387. Con ris. mun. del 5 novembre 2015 il Municipio ha risolto l'entrata in vigore per il 1 ° gennaio 2016. E I . .

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