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Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri

Ticino · 831.200 · decree

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Orari di apertura nei giorni feriali
  4. Art. 4 Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali
  5. Art. 5 Distributori automatici
  6. Art. 6 Deroghe
  7. Art. 7 Sospensione
  8. Art. 8 Penalità
  9. Art. 9 Disposizioni transitorie
  10. Art. 10 Entrata in vigore

10 provisions

Art. 1 Scopo

Il presente decreto ha lo scopo di ridurre gli inconvenienti ambientali, in particolare le emissioni foniche e di sostanze inquinanti, generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la distribuzione e la vendita di carburanti nel territorio dei distretti di Mendrisio e Lugano. Il Consiglio di Stato attende all’applicazione del decreto, tramite il Dipartimento del territorio.

Art. 3 Orari di apertura nei giorni feriali

Nei giorni feriali e alla vigilia dei giorni festivi ufficiali le stazioni di distribuzione e di vendita di carburanti possono essere aperte al più presto alle ore 06.00 e devono essere chiuse entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere entro le ore 19.00.

Art. 4 Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali

La domenica e nei giorni festivi ufficiali, ad eccezione di quelli che immediatamente precedono o seguono la domenica, le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti sono chiuse. Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti: - S. Giuseppe (19 marzo); - Ascensione; - Corpus Domini; - S. Pietro e Paolo (29 giugno); - Primo agosto; - S. Stefano (26 dicembre).

Art. 5 Distributori automatici

Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili: 1 Ingresso modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341. 831.200 a) a tutti i distributori automatici funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide; b) ai distributori automatici di sola benzina senza piombo, funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’art. 9.

Art. 6 Deroghe

1Il Dipartimento del territorio può accordare, su richiesta, permessi speciali per il rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità. 2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.2

Art. 7 Sospensione

Il Consiglio di Stato può sospendere l’applicazione del presente decreto, in tutto o in parte, qualora il pericolo di inconvenienti ambientali generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto.

Art. 8 Penalità

I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000.--. Il Dipartimento del territorio istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Art. 9 Disposizioni transitorie

L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994. Pubblicato nel BU 1994, 128. 2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39. 3 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390.

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