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Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Ticino · 851.200 · statute

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Contents: 42 provisions
  1. Art. 1 A. Natura e scopo
  2. Art. 2 A. Limiti di reddito e altre disposizioni
  3. Art. 3 B. Premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
  4. Art. 4 D. Competenze cantonali3
  5. Art. 5 Spese di malattia e d’invalidità Limiti
  6. Art. 6 Tempo determinante
  7. Art. 7 Termine per chiedere il rimborso
  8. Art. 8 Relazione con le prestazioni di altre assicurazioni
  9. Art. 9 Rimborso dopo la morte dell’assicurato
  10. Art. 10 Spese di malattia e per i mezzi ausiliari insorte all’estero
  11. Art. 11 Partecipazione ai costi
  12. Art. 12 Assicurazione con franchigie opzionali
  13. Art. 13 Trattamenti dentari
  14. Art. 14 Prodotti dietetici
  15. Art. 15 Spese di soggiorno temporaneo in un ospedale
  16. Art. 16 Spese derivanti da un soggiorno di convalescenza
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio
  19. Art. 19 Spese per il personale di cura assunto direttamente
  20. Art. 20 Spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Spese di trasporto
  23. Art. 23 Diritto
  24. Art. 24 Accertamenti
  25. Art. 25 Depositi AI; consegna e ritiro
  26. Art. 26
  27. Art. 27 B. Agenzia AVS
  28. Art. 28 C. Richiesta
  29. Art. 29 E. Pagamento e garanzia d’uso5
  30. Art. 30 F. Informazione6
  31. Art. 31 A. Mezzi finanziari
  32. Art. 32 B. Partecipazione finanziaria del Cantone
  33. Art. 33 C. Partecipazione finanziaria dei Comuni
  34. Art. 34 D. Spese amministrative
  35. Art. 35 E. Contabilità
  36. Art. 36 A. Opposizione
  37. Art. 37 B. Autorità cantonale di ricorso
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Procedura
  40. Art. 40 Restituzione
  41. Art. 41 A. Disposizione abrogativa
  42. Art. 42 B. Entrata in vigore

42 provisions

Art. 1 A. Natura e scopo

1Le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia ed i superstiti (AVS) ed all’assicurazione federale per l’invalidità (AI) sono prestazioni in denaro. 2Esse garantiscono un reddito minimo agli anziani, ai superstiti ed agli invalidi. TITOLO II Ordinamento del Cantone Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 2 A. Limiti di reddito e altre disposizioni

I limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC.

Art. 3 B. Premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

1Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio effettivamente dovuto. 2Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario. 3Il premio di cui ai cpv. 1 e 2 è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie. C. Sostanza dei beneficiari di PC che vivono in istituto o in ospedale Art. 3a2 Richiamato l’art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sono computabili come reddito: a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC; b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.

Art. 4 D. Competenze cantonali3

Il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni. 1 Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 55. 2 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77. 3 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77. 851.200 Capitolo secondo Rimborso delle spese

Art. 5 Spese di malattia e d’invalidità Limiti

Le spese di malattia e d’invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC.

Art. 6 Tempo determinante

1Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l’anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto. 2Questa regolamentazione si applica per analogia anche alle spese relative a una degenza temporanea in un istituto.

Art. 7 Termine per chiedere il rimborso

Le spese sono rimborsate se: a) la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione; b) le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell’articolo 4 della legge federale (LPC); c) il termine di carenza previsto nell’articolo 5 LPC è adempiuto.

Art. 8 Relazione con le prestazioni di altre assicurazioni

1Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni. 2La concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni. 3Nella misura in cui l’assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate. 4Nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 5 LPC, i capoversi 3 e 4 sono applicabili per analogia.

Art. 9 Rimborso dopo la morte dell’assicurato

Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari causate da un assicurato defunto cui era applicabile il calcolo della prestazione complementare annua sono rimborsate se gli eredi le fanno valere entro dodici mesi dal decesso.

Art. 10 Spese di malattia e per i mezzi ausiliari insorte all’estero

1Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate. 2Le spese insorte all’estero sono eccezionalmente rimborsate se si rivelano necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera o se i provvedimenti sanitari indicati erano eseguibili solo all’estero. 3Le spese di balneoterapia e di soggiorni di convalescenza all’estero non sono rimborsate. 4Allorché un mezzo ausiliario non consegnato in prestito è acquistato all’estero è determinante il prezzo previsto in Svizzera se chiaramente inferiore. Spese per il medico, il dentista, i medicamenti, le cure e l’assistenza

Art. 11 Partecipazione ai costi

La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.

Art. 12 Assicurazione con franchigie opzionali

Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza sull’assicurazione malattia del 27 giugno 1995 (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta 1’000.-- franchi al massimo all’anno.

Art. 13 Trattamenti dentari

1Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. 2Per il rimborso è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. 851.200 3I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI.

Art. 14 Prodotti dietetici

Le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d’importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfetaria annua di 2100 franchi.

Art. 15 Spese di soggiorno temporaneo in un ospedale

In caso di soggiorno temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 8 è dedotta una quota appropriata per le spese di mantenimento.

Art. 16 Spese derivanti da un soggiorno di convalescenza

1Le spese per soggiorni di convalescenza prescritti da un medico sono rimborsate, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la convalescenza è stata effettuata in un istituto o in un ospedale. 2Le rette giornaliere massime stabilite per le degenze in casa per anziani, casa di cura o istituto per invalidi, sono applicabili per analogia anche ai soggiorni di convalescenza. Spese derivanti da un soggiorno temporaneo in una stazione balneoterapica

Art. 17

Le spese di cure balneoterapiche prescritte da un medico sono prese in considerazione, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la persona assicurata era sottoposta a controllo medico durante il soggiorno di cura.

Art. 18 Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio

1Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità pubblica sono rimborsate. 2Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della tariffa più bassa. 3Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse rimborsate. 4Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità pubblica. 5Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che: a) non vive nella stessa economia domestica o b) non lavora per un’organizzazione Spitex riconosciuta. 6In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.

Art. 19 Spese per il personale di cura assunto direttamente

1Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal. 2Il Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.

Art. 20 Spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia

1Le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate se questi ultimi: a) non sono considerati nel calcolo della PC e b) se essi hanno subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato. 2Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno. Spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne

Art. 21

1Le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri occupazionali e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se: 851.200 a) la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al giorno e; b) la struttura diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica. 2Le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna. 3Nessuna spesa è rimborsata: a) in caso di attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese; b) in caso di soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LPC.

Art. 22 Spese di trasporto

1Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile. 2Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino. 3Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto. 4Se l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate. 5Le strutture diurne ai sensi dell’articolo 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai sensi del capoverso 2. Mezzi ausiliari e apparecchi ausiliari

Art. 23 Diritto

1Nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati nel regolamento d’applicazione. 2I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un terzo del sussidio erogato dall’AVS per i mezzi ausiliari: a) che figurano nell’allegato dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia del 28 agosto 1978 (OMAV) e b) per cui l’AVS ha erogato un sussidio. 3Sono inoltre rimborsate le spese di endoprotesi anatomiche e funzionali applicate con un intervento chirurgico. 4Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo se il mezzo ausiliario non è consegnato dall’AVS, dall’AI o dall’assicurazione malattie. 5Gli apparecchi di trattamento e di cura sono dati in prestito solo per le cure a domicilio. 6Le spese di acquisto e di noleggio sono rimborsate in quanto si tratti di mezzi ausiliari semplici e adeguati. 7Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia riguardo al rimborso delle spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo, come pure di quelle concernenti l’addestramento all’uso di mezzi ausiliari e di apparecchi ausiliari.

Art. 24 Accertamenti

1Qualora sembri dubbio che il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario sia necessario o sia semplice e adeguato, l’assicurato deve esibire l’attestato di un medico, di un servizio sociale per l’aiuto agli invalidi o di un centro di terapia occupazionale. 2Nel caso di apparecchi acustici, un perito riconosciuto dall’assicurazione per l’invalidità dovrà attestare che l’assicurato ne ha bisogno e che si tratta di un apparecchio semplice e adeguato. 3Le spese per gli accertamenti sono reputate spese ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e) LPC.

Art. 25 Depositi AI; consegna e ritiro

1Qualora il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario da consegnare in prestito sia disponibile nei depositi AI, l’assicurato non ne ha diritto a uno nuovo. 2Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per il ritiro, l’immagazzinamento e l’ulteriore impiego dei mezzi e degli apparecchi consegnati in prestito. TITOLO III Organizzazione, procedura e informazione A. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG 851.200

Art. 26

L’applicazione della presente legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del Consiglio di Stato.

Art. 27 B. Agenzia AVS

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si avvale della collaborazione delle Agenzie AVS.

Art. 28 C. Richiesta

1La richiesta di prestazioni è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la competente Agenzia AVS. 2L’Agenzia AVS accerta lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente. Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di compensazione. D. Trasmissione dei dati fiscali Art. 28a4 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

Art. 29 E. Pagamento e garanzia d’uso5

1La prestazione complementare è pagata, di regola, all’avente diritto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese. 2Il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei beneficiari di prestazioni complementari è pagato direttamente dal Cantone agli assicuratori. 3La singola prestazione complementare nei confronti dell’avente diritto è, di conseguenza, ridotta nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto della parte di premio a carico del sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie. 4Sono applicabili, per analogia, le norme della legislazione federale sull’AVS concernenti la garanzia dell’uso della rendita conforme al suo scopo.

Art. 30 F. Informazione6

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG provvede ad informare periodicamente i potenziali beneficiari di prestazione complementare. TITOLO IV Finanziamento

Art. 31 A. Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge sono coperti: a) dalla Confederazione; b) dal Cantone; c) dai Comuni.

Art. 32 B. Partecipazione finanziaria del Cantone

Il Cantone si assume l’importo non coperto dalla Confederazione e dai Comuni.

Art. 33 C. Partecipazione finanziaria dei Comuni

1La partecipazione dei Comuni agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della LPC e della presente legge, della LAMal e della legge cantonale di applicazione del 26 giugno 1997 (LCAMal) per quanto concerne gli assicurati insolventi e la riduzione dei premi e della legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont), è determinata sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni stabilita dal Consiglio di Stato, ai sensi della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI). 2Il contributo annuo del singolo Comune corrisponde: a) al 10,2% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente forti; b) al 9,5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente medi; c) all'8,5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente deboli. 4 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155. 5 Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155. 6 Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155. 7 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 69. 851.200

Art. 34 D. Spese amministrative

Le spese amministrative derivanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dall’applicazione della legge sono coperte dalla Confederazione e dal Cantone.

Art. 35 E. Contabilità

1Il Cantone anticipa alla Cassa cantonale di compensazione i fondi necessari al pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle spese amministrative. 2Le prestazioni complementari e le spese amministrative sono registrate in conti separati nella contabilità della Cassa cantonale di compensazione. TITOLO V Rimedi giuridici

Art. 36 A. Opposizione

Contro le decisioni della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di presentare opposizione entro trenta giorni dalla notifica all’istanza che le ha emanate.

Art. 37 B. Autorità cantonale di ricorso

Contro le decisioni su opposizione della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 38

…8 TITOLO VI Disposizioni penali

Art. 39 Procedura

1Il perseguimento delle infrazioni previste dalle disposizioni penali della legge federale sulle prestazioni complementari spetta all’autorità giudiziaria competente giusta le norme della vigente legge organica giudiziaria. 2Il perseguimento delle infrazioni previste all’art. 31 cpv. 2 LPC spetta al Dipartimento competente giusta le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni. 3È applicabile l’art. 90 della legge federale sull’AVS. TITOLO VII Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

Art. 40 Restituzione

Per la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente riscosse è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). TITOLO VIII Disposizioni finali e abrogative

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