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2.6.2 Ordinanza municipale sulla lotta alla zanzara tigre del 16 maggio 2012

Lugano · 16176681 · communal act

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 y
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

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7 provisions

Art. 1

Scopo e campo di applicazione La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Lugano, la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

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Art. 2

Caratteristiche 1 L zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo. Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

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Art. 3

Provvedimenti 1 Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri servizi competenti provedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza. 2 In tale ambito, esso effettua tramite i propri servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti. 3 AI privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperebilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. 4 I casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese. . P. 2 di 2 1- v Città di Lugano Ordinanza 2.6.2 www.lugano.ch

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Art. 4 y

Raccomandazioni Si raccomanda di: a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana; b. svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente; c. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana; d. non tenere piante acquatiche in vaso.

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Art. 5

Divieti 1 in particolare vietato tenere all'aperto: a. copertoni; b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua; c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante. 2 I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.

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Art. 6

Sanzioni 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.-- a CHF 10'000.-- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC. 2 Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS. 3 riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione federale e cantonale.

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Art. 7

Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2012, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario Arch. dipl. ETH G. Giudici Lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 16 maggio 2012. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 24 maggio e 1'8 giugno 2012.

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