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9 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione, scopo e finanziamento
1Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai
sensi dell’art. 18 della convenzione.
2Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività,
progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.3
3Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della
convenzione.
Art. 2 Commissione
1Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:
a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e
della lotta contro la dipendenza da gioco;
b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo;4
c) stimolare la presentazione di progetti.
2La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti
che le sono affidati.
Art. 3 Gestione amministrativa e finanziaria
1Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos.5
2I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Art. 4 Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola
aventi sede o domicilio in Ticino.
Art. 5 Requisiti
1I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative
nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento
alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con
esso direttamente collegati.7
2Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti
in Ticino.
3In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono
considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
4L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
1 Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010,
401.
2 Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22.
3 Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
4 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
5 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012,
533.
6 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
7 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
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5Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.8
Art. 6 Ammontare del contributo
Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e
dell’impatto delle misure proposte.
Art. 7 Richieste di contributo10
1Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale
all’Ufficio fondi Swisslos.11
2La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre dell’anno di competenza.
3La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una
descrizione del progetto.
4L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.12
5Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta
di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al
preventivo.13
6A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Art. 8 Competenze decisionali
1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;
c) al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a
100’000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la
decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate
è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Art. 9 Disposizioni finali
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.16
Pubblicato nel BU 2008, 216.
8 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
9 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
10 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
11 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012,
533; BU 2018, 413.
12 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012,
533.
13 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
14 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018,
413.
15 Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
16 Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.