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Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

Ticino · 402.175 · other

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1

1La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica. 2Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue: – scolare: tutte le scuole dalla scuola dell’infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l’ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l’inizio della scuola dell’infanzia; – prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell’inizio della scuola dell’infanzia; – colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede. 3In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.

Art. 2

L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

Art. 3

1Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un’assenza. 2Alcune malattie per le quali non è prevista l’esclusione richiedono l’informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico: – infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza; – infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza; – rosolia: donne in gravidanza; – varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.

Art. 4

L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

Art. 5

1Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili. 2La decisione ultima compete al medico scolastico. 402.175 3Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 7

La direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.

Art. 8

La presente direttiva, unitamente all’allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022. Pubblicata nel BU 2022, 276. Allegato Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l’esclusione Durata dell’esclusioneMalattia Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata Misure d’igiene1 in ambito prescolare e colonie Epatite A2 (Virus dell’epatite A, HAV) Scolare (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione di 5 giorni dall’inizio della diarrea acuta o dell’ittero - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5 giorni dall’inizio della diarrea acuta o dell’ittero - Per i contatti stretti, a partire da 1 anno di età, il vaccino contro l’epatite A può essere proposto come prevenzione secondaria durante i 7 giorni successivi all’esposizione Misura 1 Misura 2 Misura 3 Gastroenteriti (es. Shigella, Campylobacter, Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, Salmonella, Amibiasi, Giardia) Scolare (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta Nessuna esclusione Misura 1 Misura 2 Misura 3 Infezione cutanea da MRSA comunitario (staphylococcus aureus resistente alla meticillina) Scolare (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Se infezione cutanea disseminata, esclusione fino alla fine del trattamento Nessuna esclusione Nessuna misura Infezione invasiva da Esclusione Nessuna esclusione Nessuna misura 402.175 meningococco2 (Neisseria meningitidis) Rientro possibile 24 ore dopo l’inizio del trattamento o dopo formulazione di diagnosi alternativa - Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto con il caso indice in accordo con l’Ufficio del medico cantonale e secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale sanità pubblica Morbillo2 (Morbillivirus) 4 giorni dall’inizio dell’esantema Nessuna esclusione per le persone vaccinate con due dosi Per le persone non vaccinate: - Esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile dopo la vaccinazione postesposizione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Per le persone vaccinate solo con 1 dose: - Esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile subito dopo la somministrazione della seconda dose Nessuna misura Pertosse (Bordetella pertussis) Scolare (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi - 5 giorni dall’inizio della terapia antibiotica - 21 giorni senza terapia antibiotica In tutti gli ambiti (scolare, prescolare e colonie) la persona malata deve evitare i contatti con: - i bambini di età inferiore ai 6 mesi e i loro famigliari - le donne incinte al terzo trimestre - gli adulti in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi Persone in contatto stretto che presentano sintomi: alla comparsa dei sintomi respiratori fino al 21° giorno dopo l’ultimo contatto con la persona malata si applicano le stesse misure previste per il caso indice fino all’esclusione formale della diagnosi. Se la pertosse è esclusa seguire quanto previsto per le persone in contatto stretto che non presentano sintomi Persone in contatto stretto che non presentano sintomi: - Profilassi antibiotica per i contatti stretti con il caso indice risalenti fino a 21 giorni, unicamente se sono: - bambini di età inferiore ai 6 mesi che non hanno ricevuto due dosi di vaccino contro la pertosse - donne incinte non immuni al terzo trimestre - adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi - Valutare la necessità di accelerare la vaccinazione nei bambini di età inferiore ai 6 mesi o di recuperarla per le donne incinte non immuni al terzo trimestre e per gli adulti non immuni in Nessuna misura Dichiarazione obbligatoria in caso di focolaio (≥ 2 casi) Dichiarazione obbligatoria se il caso è in una struttura d’accoglienza con bambini di meno di 6 mesi 402.175 contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi Scuola dell’infanzia e scuola elementare In presenza di almeno due casi confermati nella stessa classe, informare il medico scolastico che valuterà eventuali misure Scabbia (Sarcoptes scabiei) Scolare (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie 24 ore dall’inizio della terapia Nessuna esclusione, ma rispetto delle misure standard d’igiene In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle misure complementari per i contatti secondo le raccomandazioni del Medico cantonale Prescolare Misura 1 Misura 3 In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle ulteriori misure di disinfezione secondo le raccomandazioni del Medico cantonale Tifo addominale/ paratifo2 (Salmonella typhi e S. paratyphi) Scolare (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta Nessuna esclusione Misura 1 Misura 2 Misura 3 Tubercolosi polmonare aperta2 (Mycobacterium tuberculosis) Esclusione e riammissione secondo le disposizioni specifiche del Medico cantonale Indagine ambientale svolta dalla Lega polmonare ticinese Nessuna misura Note Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d’igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il sapone Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet “Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria” dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

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