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Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa

Ticino · 316.100 · statute

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1

Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.

Art. 2

1Se il Gran Consiglio accoglie l’iniziativa popolare, scaduti i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente. 2Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa popolare o se l’accetta, ma è lanciato un referendum popolare, la presente legge entra in vigore1 il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo. Pubblicata nel BU 2021, 312. 1 Entrata in vigore: 26 settembre 2021 - BU 2021, 312.

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