Art. 1
Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.