Law

2.2.7 Ordinanza municipale concernente la procedura di rimozione forzata di veicoli del 16 luglio 2020

Lugano · 16595420 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 19ded287b72058cf4349b5c621ea6eea06fdb734f36f9f958ae21a710bd5b6d6

Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2 Procedura di rimozione
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Riconsegna del veicolo
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Spese e garanzie
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Procedura dincasso
  13. Art. 13 Disposizioni finali

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

13 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Scopo e oggetto 1 La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli (in seguito rimozione) allo scopo di assicurare in particolare il rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale e pedonale. 2 La presente Ordinanza concerne la rimozione di veicoli illecitamente fermi, posteggiati, ostacolanti la circolazione stradale ed il transito pedonale o bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o detentori non possono essere raggiunti oppure rifiutano di ottemperare allingiunzione di spostare il veicolo. 3 La presente Ordinanza si applica all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, nonché dei territori dei comuni con i quali è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia. CAPITOLO 11

Propose a change

Art. 2 Procedura di rimozione

Accertamenti preliminari e richiesta d'autorizzazione 1 L'agente di polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione (art. 3), deve rintracciare il conducente ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità, contattare [a Centrale Operativa (in seguito CEOP) delegando a quest'ultima tali compiti. Sono fatti salvi i casi in cui si rende necessaria la rimozione per imminenti motivi di interesse pubblico. P. 2 di 4 Città di Lugano Ordinanza 2.2.7 www.lugano.ch La CEOP richiede l'autorizzazione di rimozione al capo gruppo esterno e, in sua assenza, al suo sostituto, se il conducente non è reperibile oppure non da seguito all'ordine di immediata rimozione.

Propose a change

Art. 3

Richiesta d'intervento La CEOP, dopo aver ottenuto lautorizzazione di rimozione, richiede l n t r v n t d l s r v z a dd et t al l a r m z n d v c l , c h v ne designato dal Municipio all'inizio di ogni anno in base ad un concorso che definisce le modalità ed i costi di rimozione, nonché le aree di deposito.

Propose a change

Art. 4

Accertamenti L'agente di polizia deve verificare, prima di richiedere lintervento di rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere trasmessi al Comando di polizia. L'agente di polizia deve inoltre verificare, allorquando l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se lo stato del veicolo, al momento della rimozione, coincide con quello al momento de] blocco.

Propose a change

Art. 5

Trasmissione di informazioni Il capo gruppo comunica lavvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo alla CEOP, che a sua volta informa la Polizia cantonale. CAPITOLO Ili

Propose a change

Art. 6 Riconsegna del veicolo

Riconsegna La riconsegna del veicolo avviene su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle spese di rimozione (art. 8), di un eventuale deposito (art. 9) e di quelle amministrative (art. 10). 2 AI momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro, devono sottoscrivere una dichiarazione attestante la riconsegna e lo stato del veicolo. 3 11 CP gruppo comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla CEOP, che a sua volta informa la Polizia cantonale.

Propose a change

Art. 7

Mancato ritiro Se il conducente, il detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Polizia Città di Lugano o alla Polizia cantonale per il ritiro del veicolo, I ufficiale della Sezione amministrativa intimerà al conducente o detentore - e y P. 3 di 4 - L w w w . l u g an . c h Città di Lugano Ordinanza 2.2.7 y uno scritto per raccomandata nel quale dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro. CAPITOLO IV

Propose a change

Art. 8 Spese e garanzie

Spese di rimozione e di corsa a vuoto Le spese di rimozione del veicolo o della corsa a vuoto effettuata dal servizio addetto alla rimozione, quando giunge sul luogo de[['intervento ed il motivo decade, sono a carico del conducente o del detentore.

Propose a change

Art. 9

Spese di deposito Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione sono disciplinate dall'art. 5 cpv. 4 [et. b) dell'Ordinanza municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 25 maggio 2016.

Propose a change

Art. 10

Tassa amministrativa La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è disciplinata dallart. 5 cpv. 4 let. a) dellOrdinanza municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 25 maggio 2016.

Propose a change

Art. 11

Garanzia AI conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al presente capitolo. CAPITOLO V

Propose a change

Art. 12 Procedura dincasso

Modalità di riconsegna Lägente di polizia riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una persona autorizzata, durante gli orari di sportello dietro anticipato pagamento delle spese di cui agli artt. 8=10. P. 4 di 4 - L w w w . l u g an . c h Città di Lugano Ordinanza 2.2.7 y CAPITOLO VI

Propose a change

Art. 13 Disposizioni finali

Entrata in vigore La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell11 gennaio 2006. Essa entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dellart. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 1[ Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16 settembre 2020.

Propose a change

← Find another law