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Regolamento sulla polizia

Ticino · 561.110 · regulation

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Contents: 47 provisions
  1. Art. 1 I. Impiego della polizia
  2. Art. 2 II. Particolarità nell’uso delle armi
  3. Art. 3 III. Distruzione di misure di identificazione
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 V. Ricompense
  8. Art. 8 VI. Informazioni al pubblico
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 a) in generale
  18. Art. 18 b) regioni
  19. Art. 26
  20. Art. 27
  21. Art. 28
  22. Art. 29
  23. Art. 30
  24. Art. 31
  25. Art. 32
  26. Art. 33
  27. Art. 34
  28. Art. 35
  29. Art. 36
  30. Art. 37
  31. Art. 38
  32. Art. 39
  33. Art. 40
  34. Art. 41
  35. Art. 42
  36. Art. 43
  37. Art. 44
  38. Art. 45
  39. Art. 46
  40. Art. 47
  41. Art. 48 VII. …
  42. Art. 49 VIII. Rapporti con la Sezione del personale
  43. Art. 50
  44. Art. 51
  45. Art. 54 Art. 52-53 …50
  46. Art. 55 I. Disposizioni abrogative
  47. Art. 56 II. Entrata in vigore

47 provisions

Art. 1 I. Impiego della polizia

1Il corpo di polizia è subordinato al Consiglio di Stato attraverso il Dipartimento delle istituzioni (in seguito: Dipartimento).2 2Le altre autorità e i servizi della pubblica amministrazione che ricorrono abitualmente alla polizia cantonale per accertamenti, informazioni o esecuzioni concordano con il comando le modalità di collaborazione. 3Nei casi urgenti la richiesta è fatta ad ogni agente di polizia, il quale nel dubbio sulla legalità od opportunità dell’intervento sollecita gli ordini dei superiori; il comandante o chi ne fa le veci è responsabile del rispetto delle legittime decisioni delle autorità competenti.

Art. 2 II. Particolarità nell’uso delle armi

1In tutti i casi di uso delle armi, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone. 2Lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso. 3Quando possibile, l’agente di polizia userà le armi in modo da non colpire parti vitali ed è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita. 4L’agente che fa uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto al comando sui motivi e le circostanze.

Art. 3 III. Distruzione di misure di identificazione

1La domanda di distruggere misure di indentificazione prese in relazione ad un procedimento penale può essere presentata dopo la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza di assoluzione. 2È respinta la domanda delle persone la cui identità non può essere ritenuta con certezza, segnatamente non domiciliate in Svizzera od oggetto di misure di polizia degli stranieri. 3La domanda va presentata in forma scritta al comando; il Dipartimento accerta su richiesta l’avvenuta distruzione o pronuncia se del caso il formale rigetto della domanda; è riservato il ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della procedura amministrativa. IV. Tasse 1) generalità

Art. 4

1Sono riscosse tasse per le seguenti prestazioni della polizia cantonale: a) tasse di cancelleria per il rilascio di copie di rapporti e documentazione allestiti nello svolgimento di compiti obbligatori di polizia; b) tasse predeterminate per prestazioni speciali dovute a uso accresciuto del suolo pubblico o a colpa dell’utente, segnatamente, - scorte per trasporti speciali - assistenza nelle procedure di esecuzione e fallimenti - accertamento del tenore alcolico - sequestro targhe - intimazione documenti - prestazioni per inchieste giudiziarie o per contravvenzioni 1 Titolo modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 2 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. - interventi per falsi allarmi - interventi per il recupero, il trattamento e la consegna a domicilio di minorenni che vengono trovati in stato alterato in luoghi pubblici o che hanno turbato l’ordine o la sicurezza pubblica - interventi per l’esecuzione di obblighi e diritti sanciti da autorità giudiziarie o amministrative;3 c) tasse predeterminate, o un onorario corrispondente ai costi, per le prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale, segnatamente, - allacciamenti d’allarme automatici - rilievi, analisi e perizie di polizia scientifica a usi privati - servizi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e simili - procedura di selezione e costi di formazione.4 2L’elenco delle prestazioni soggette a tassa con relativa tariffa è pubblicato e aggiornato con separato decreto. 2) conteggio e ricorsi

Art. 5

1Il conteggio delle tasse dovute è allestito dagli organi della polizia cantonale ed è impugnabile mediante reclamo entro il termine di 30 giorni davanti al comando; in mancanza di reclamo, il conteggio costituisce decisione esecutiva per l’incasso.5 2...6 3Le tasse e spese per prestazioni della polizia cantonale nell’ambito di procedure dirette da altri servizi dello Stato sono di regola conteggiate e riscosse nelle procedure applicate da questi servizi.

Art. 6

…7

Art. 7 V. Ricompense

A chi contribuisce in casi determinati alla prevenzione di reati e alla identificazione o all’arresto dei loro autori: a) il Dipartimento può promettere anticipatamente una ricompensa fino a fr. 20’000.--; b) il comando può disporre per ricompense e indennizzi per gli inconvenienti, nei limiti autorizzati dal Dipartimento.

Art. 8 VI. Informazioni al pubblico

Il comandante autorizza il rilascio di notizie sull’attività del corpo di polizia agli organi di informazione, disciplinando segnatamente: a) la tutela degli interessi superiori e il rispetto della competenza di ciascuna autorità, in particolare quella del magistrato nella procedura penale; b) la disponibilità di una fonte unica per rispondere alle interpellazioni degli organi di stampa; c) l’autorizzazione per interviste e servizi speciali. VII. Delega ad altri organi pubblici con compiti di sicurezza Art. 8a8 1Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell’autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l’assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento. 2Le prestazioni fornite dagli organi pubblici di sicurezza avvengono senza controprestazione da parte del cantone, salvo particolari accordi. Capitolo II Organizzazione della polizia cantonale I. Struttura organizzativa 1) organi del corpo 3 Lett. modificata dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341; precedente modifica: BU 2009, 130. 4 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337. 5 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115. 6 Cpv. abrogato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582. 7 Art. abrogato dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471. 8 Art. introdotto dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

Art. 9

1Il corpo di polizia è composto da organi operativi e di supporto; il comando è l’organo direttivo generale. 2… 3… 4L’organizzazione è determinata in particolare dall’organigramma della polizia cantonale approvato dal Dipartimento, dal regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017. 2) composizione e coordinamento

Art. 10

1Il corpo di polizia è composto da funzionari con o senza statuto di agente, a dipendenza delle responsabilità attribuite e delle esigenze imposte dalla funzione. 2Il coordinamento tra gli organi operativi e di supporto va promosso per quanto possibile anche con il cumulo di funzioni, segnatamente nel campo della formazione, della pianificazione e dello sviluppo di progetti. 3) responsabilità e rango

Art. 11

1Per ogni intervento di polizia vi è sempre un capo responsabile. 2A parità di grado, la responsabilità è determinata dall’anzianità nel grado, subordinatamente dall’età; ciò vale in particolare per determinare le sostituzioni dei capi in mancanza di designazione preventiva. 3In casi particolari, segnatamente in ambito di formazione e d’intervento, su ordine di un ufficiale la gerarchia può essere definita in base alle competenze tecnico-professionali o di condotta acquisite con l’esperienza, in particolare quando queste sono convalidate da formazioni specifiche conseguite e/o da certificati specialistici riconosciuti. 4I gradi corrispondono alle subordinazioni e all’importanza delle funzioni secondo i criteri e le condizioni di cui al regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017. 5I sottufficiali superiori a capo di un posto, di una sezione, di un commissariato o di un servizio o i loro sostituti costituiscono i quadri: ad essi incombe in primo luogo di vigilare sul disbrigo corretto e tempestivo dei compiti. 6Gli altri sottufficiali costituiscono i quadri intermedi: essi conducono i singoli interventi o assumono compiti speciali permanenti. 7Tutti gli agenti sono tenuti a mantenersi in grado di supplire ai compiti di prima urgenza, indipendentemente dalla propria specializzazione. II. Ufficiali 1) comandante

Art. 12

1Il comandante dirige e coordina l’attività del corpo, assicurando la cooperazione interna ed esterna, la distribuzione dei compiti e le sostituzioni, in quanto non altrimenti regolato; segnatamente provvede: a) all’informazione e consulenza al Consiglio di Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico; b) alla collaborazione intercantonale ed internazionale di polizia; c) alla proposta all’autorità di nomina in materia di assunzioni e promozioni del personale. 2Si avvale per questi compiti dei diretti collaboratori secondo i principi della gestione cooperativa, ferma restando la sua personale responsabilità di fronte al Direttore del Dipartimento. 2) altri ufficiali

Art. 13

1Ogni ufficiale svolge di regola tutti i seguenti compiti: a) assiste e sostituisce il comandante nella pianificazione e nella condotta in una determinata specializzazione di polizia (compiti di stato maggiore); b) è delegato in permanenza od occasionalmente alla collaborazione con autorità ed uffici esterni (compiti di collegamento); c) è responsabile degli organi del corpo a lui attribuiti, quale funzionario dirigente intermedio tra il comandante e i capi di derminati posti, commissariati e servizi (compiti di capo ufficio); 9 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480; precedente modifica: BU 2008, 509. 10 Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 509. 11 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480; precedente modifica: BU 2009, 286. d) vigila sugli atti coercitivi più importanti, controlla il funzionamento generale e assicura il rispetto delle prescrizioni e della disciplina in tutto il corpo (compiti ispettivi); e) dirige e coordina operazioni che coinvolgono organi di polizia diversi e assicura la prontezza per le decisioni urgenti straordinarie (compiti di capo intervento e di picchetto); f) gli ufficiali assicurano l’unità tecnica e tattica.12 2La sostituzione reciproca tra gli ufficiali è garantita per tutti i compiti. La rotazione nelle funzioni è da favorire. 3) gradi e promozioni

Art. 14

1La polizia cantonale è diretta dal comandante. 2Gradi e funzioni sono definiti dall’organigramma della polizia cantonale approvato dal Dipartimento, dal regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017. Sono attribuiti dal Consiglio di Stato con la nomina o la promozione, in modo da corrispondere alle subordinazioni e all’importanza della funzione. III. Polizia di sicurezza 1) Definizione, compiti e organi

Art. 15

1La polizia di sicurezza assicura in ogni tempo e luogo gli interventi d’urgenza necessari alla sicurezza pubblica e provvede alla protezione di persone e di beni. Essa opera prevalentemente tramite il contatto locale con la popolazione e garantisce inoltre un’azione permanente di prevenzione. 2Gli agenti della polizia di sicurezza sono tenuti al lavoro esterno, di regola, in uniforme e per turni. Per comprovate ragioni mediche o per ragioni organizzative gli agenti possono essere temporaneamente attribuiti a funzioni di servizio interne, riservate le conseguenze previste dal regolamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti. 3Servizi di polizia di sicurezza specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di intervento sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone. 2) …

Art. 16

…15 3) Gendarmeria

Art. 17 a) in generale

1Ai reparti di gendarmeria è attribuita una circoscrizione territoriale. 2Quattro reparti permanenti assicurano il primo intervento in ogni tempo nelle proprie regioni di competenza e hanno sede: – nel Distretto di Mendrisio; – nel Distretto di Lugano; – nel Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia; – nel Distretto di Bellinzona, anche per la Riviera, Blenio e Leventina. 3Il Quinto reparto (gendarmeria stradale) assicura in ogni tempo i propri compiti specialistici su tutto il territorio cantonale.

Art. 18 b) regioni

1Nelle regioni vi sono più posti di gendarmeria che svolgono per la rispettiva circoscrizione i compiti ad esse assegnati dal Comando e in particolare il primo intervento, la prevenzione generale, le inchieste di polizia giudiziaria di loro competenza, i contatti con la popolazione e le autorità locali e la protezione e custodia di persone e cose. 2Le regioni si supportano a vicenda in caso di necessità. Art. 19-22 …18 12 Lett. introdotta dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. 13 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. 14 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480; precedenti modifiche: BU 1993, 73; BU 1999, 87. 15 Art. abrogato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. 16 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. 17 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. 18 Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. IV. Polizia giudiziaria 1) In generale Art. 2319 1La polizia giudiziaria delucida le infrazioni che in ragione della loro gravità o complessità necessitano di un lavoro d’inchiesta approfondito. A questo scopo la polizia giudiziaria si occupa della ricerca e dell’analisi degli elementi probatori. 2La polizia giudiziaria opera di regola in abiti civili. 2) organi Art. 2420 1Quattro commissariati assicurano le indagini nell’ambito locale con sede: – nel Distretto di Mendrisio – nel Distretto di Lugano – nel Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia – nel Distretto di Bellinzona, anche per la Riviera, Blenio e Leventina. 2Servizi di polizia giudiziaria specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di indagine sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone. 3Commissariati e servizi possono essere organizzati in gruppi e nuclei. 4Gli ufficiali assicurano il collegamento con la magistratura penale. V. Collaborazione tra le aree della polizia cantonale Art. 2521 1La collaborazione tra le differenti aree della polizia cantonale è il compito principale di tutti gli ufficiali. 2Operazioni complesse sono dirette da un ufficiale, il quale determina gli organi che vi prendono parte e affida i compiti. 3In assenza dell’ufficiale e di disposizioni deroganti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3, le responsabilità sono, di principio, così ripartite: – l’agente di rango più elevato della centrale operativa è responsabile dello sgancio delle misure d’urgenza e del supporto; – l’agente di polizia di sicurezza di rango più elevato sul posto è responsabile del primo intervento, della sicurezza delle persone e dei luoghi e della collaborazione con enti di soccorso pubblici e privati; – l’agente di polizia giudiziaria di rango più elevato sul posto è responsabile degli accertamenti, delle misure d’inchiesta e della collaborazione con i magistrati e altri servizi inquirenti. Capitolo III Norme per i dipendenti I. Diritti e doveri degli agenti 1) doveri generali

Art. 26

Oltre ai doveri generali per i dipendenti dello Stato previsti dalle normative cantonali, gli agenti di polizia sono tenuti in particolare: a) a portare la tessera di legittimazione e ad intervenire quando le circostanze lo richiedono, anche fuori dai turni di lavoro; b) a prestarsi gli ordini legittimi dei propri superiori, anche quando ciò comporti pericolo per la propria incolumità; c) a perfezionare costantemente la conoscenza di luoghi e persone e ad interessarsi agli avvenimenti e alle situazioni di sospetta illegalità, indipendentemente dai compiti ricevuti; d) a curare la condizioni fisica e la collegialità, come pure la tenuta ed il comportamento, particolarmente quando portano l’uniforme; e) a mantenere la discrezione sulla propria attività e sulle proprie conoscenze professionali, specialmente per quanto concerne funzionamento, mezzi, indagini e operazioni della polizia e informazioni sulle persone; f) a fornire i propri recapiti privati, annunciando immediatamente eventuali modifiche, al fine di poter essere allarmati in situazioni particolari.22 1a) accertamento dell’idoneità 19 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 20 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 21 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 22 Lett. introdotta dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. Art. 26a23 1Gli agenti di polizia ed i collaboratori della polizia cantonale possono essere sottoposti ad adeguati esami onde verificare l’influsso, l’uso o l’abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope a garanzia della sicurezza dell’esercizio della propria funzione e per la salvaguardia di terzi. 2In caso di risultato positivo i costi degli esami medici dovranno essere assunti dall’agente di polizia, rispettivamente dal collaboratore della polizia cantonale. 3Essi saranno tenuti a sottoscrivere una liberatoria in modo tale da autorizzare il Comando della polizia cantonale ad eseguire gli esami che più ritiene opportuni. 2) via di servizio

Art. 27

La via di servizio tra superiori e subordinati di ogni rango va rispettata, in particolare per trasmettere rapporti, segnalazioni, ordini e proposte scritte. 3) promozioni e avanzamenti

Art. 28

1Gli organigrammi della polizia cantonale, il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017 definiscono le funzioni e il grado massimo raggiungibile per ciascuna di esse.24 2Le condizioni di promozione ed avanzamento sono fissate con risoluzione del Consiglio di Stato. 4) trasferimenti

Art. 29

1La nomina nel corpo di polizia non conferisce diritto ad una determinata sede di servizio. 2L’attribuzione ai servizi e reparti in una medesima sede compete ai superiori e non costituisce trasferimento. 3Il comando dispone i trasferimenti secondo le necessità di servizio e quelle di formazione del personale, tenendo conto della situazione familiare e delle richieste degli agenti. 4Nei casi controversi decide il Consiglio di Stato, ritenuto il diritto di essere sentito e assistito nella procedura.25 5) obblighi di residenza

Art. 30

1Gli agenti risiedono nel Cantone o in Mesolcina.26 2Per circostanze eccezionali e per ordine di un ufficiale, gli agenti possono essere tenuti a restare di picchetto in sede o sui luoghi d’intervento durante il riposo tra due turni di lavoro. 6) colloqui e reclami

Art. 31

1Ogni agente può chiedere ai propri superiori un colloquio personale, che dev’essere tempestivamente concesso. 2Quando stima che un superiore abbia leso i suoi diritti o gli abbia impartito un ordine illecito, senza che un colloquio abbia servito o possa servire a rimediare, ogni agente può presentare reclamo scritto per via di servizio. 3Il comandante provvede affinché ogni reclamo sia evaso correttamente, e trasmette al Dipartimento i reclami contro il proprio operato. 4È sempre data la facoltà di interporre reclamo direttamente all’autorità di nomina. 7) protezione giuridica e morale

Art. 32

1Nel legittimo esercizio delle sue funzioni, l’agente di polizia è protetto dalla legge e dall’autorità, e ha diritto al rispetto di tutti. 2Le offese agli agenti nell’esercizio delle loro funzioni possono fare oggetto di querela penale o azione civile soltanto previo esame del comandante, che può prescrivere la forma o le condizioni, per prevalenti interessi di servizio. 3Agli agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un’azione od omissione attinente alle loro funzioni, il Dipartimento concede l’assistenza e il patrocinio legale a spese dello Stato, riservato il regresso in caso di colpa grave. 4Agli agenti deceduti per lesioni riportate durante il servizio, i funerali sono fatti a spese dello Stato; il Dipartimento stabilisce gli onori funebri, d’intesa con la famiglia. 23 Art. introdotto dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341. 24 Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480. 25 Cpv. modificato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582. 26 Cpv. modificato dal R 29.9.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 409. 8) commissione del personale

Art. 33

1Le attribuzioni delle normative cantonali ai sensi della LORD sono esercitate da una commissione del personale unica per tutto il corpo di polizia. 2Gli ufficiali e i funzionari dirigenti non possono farne parte. II. Formazione 1) Scuola aspiranti agenti di polizia28

Art. 34

1La formazione di base per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia ha la durata di due anni. Il primo presso la Scuola di polizia del V circondario (di seguito SCP) e il secondo, di formazione pratica, sotto la responsabilità del corpo di appartenenza. 2Durante la scuola gli aspiranti possono essere tenuti alla presenza continua, nel rispetto del numero dei giorni di congedo totali; non è dato diritto a recupero in relazione all’orario delle lezioni, degli esercizi e degli esami. 3Il programma generale, sancito a livello nazionale, previa coordinazione da parte dell’Istituto svizzero di polizia, comprende segnatamente: – cultura generale; – conoscenze giuridiche ed etiche; – tecnica, tattica e conoscenze professionali; – psicologia di polizia; – polizia di prossimità; – uso delle armi, sicurezza personale e sport. 4L’insegnamento è impartito in particolare da magistrati, funzionari del corpo di polizia e di altri servizi dell’amministrazione, da docenti e specialisti esterni all’Amministrazione cantonale; questi ultimi sono incaricati dal Dipartimento e retribuiti secondo risoluzione speciale. 5Gli aspiranti e gli agenti in formazione della polizia cantonale sono assimilati a dipendenti dello Stato con incarico revocabile in ogni tempo in caso di inidoneità o per motivi gravi. 2) dichiarazione di fedeltà

Art. 35

Gli agenti di polizia vengono nominati dopo aver dichiarato la propria fedeltà alla Costituzione e alle leggi ed aver confermato di adempiere coscienziosamente tutti i doveri imposti dal loro ufficio. 3) formazione permanente

Art. 36

1La formazione permanente è assicurata segnatamente: – dai corsi di aggiornamento generale o per specialisti organizzati dal comando, nell’ambito della collaborazione intercantonale e internazionale di polizia, o da altri enti; – dalle formazioni periodiche organizzate nelle singole aree; – dai periodi di pratica presso il corpo altri servizi o corpi di polizia; – dalla promozione dell’attività sportiva attinente al servizio di polizia nel tempo libero e, in misura corrispondente a quella prevista dalla LORD per gli altri dipendenti cantonali, durante il servizio; – dai periodici tiri di allenamento e altre formazioni di mantenimento. 2Il perfezionamento e la specializzazione secondo le necessità del corpo costituiscono un obbligo per ogni agente; il comando regola la partecipazione ai corsi di formazione e le conseguenze in caso di mancata partecipazione e/o di non raggiungimento degli obiettivi. 3Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, a fini di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi di reciprocità. III. Nomina in polizia giudiziaria 1) concorso

Art. 37

1Per la nomina in polizia giudiziaria è indetto un concorso interno alla polizia cantonale e/o un concorso pubblico. 27 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 28 Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 29 Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 318; precedente modifica: BU 2017, 436. 30 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337. 31 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 32 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 2Il numero di ispettori assunti tramite concorso esterno non deve essere preponderante rispetto al numero di ispettori provenienti dall’interno del corpo al fine di garantire un sano equilibrio fra le due categorie, privilegiando comunque l’assunzione per concorso interno alla polizia cantonale. 3La polizia cantonale emana le direttive in materia di esami di ammissione. 2) selezione candidati tramite concorso interno Art. 37a33 1Il Consiglio di Stato nomina una commissione d’esame, presieduta da un magistrato dell’ordine giudiziario, e ammette all’esame i concorrenti con almeno tre anni di servizio, visti i preavvisi sull’idoneità fatti dai superiori. 2L’esame verte principalmente sulle conoscenze di diritto e procedura penali, sulle cognizioni tecniche e tattiche del servizio investigativo e sulla conoscenza delle lingue; la conoscenza sufficiente di una seconda lingua è requisito necessario. 3Il candidato può prendere visione dei propri esami e relativi risultati. 3) selezione candidati tramite concorso pubblico Art. 37b34 1I candidati esterni ad aspirante ispettore di polizia giudiziaria devono disporre dei requisiti definiti nel bando di concorso per gli aspiranti gendarmi riservati quelli specifici per la funzione, di seguito elencati: a) …35 b) essere in possesso di un titolo di grado terziario universitario (bachelor o master) oppure di un diploma di una Scuola specializzata superiore (SSS); c) disporre di conoscenze almeno buone della lingua italiana parlata e scritta; d) attestare un livello B1 (secondo il Portfolio Europeo delle Lingue) nella comprensione e nella produzione orale in francese, tedesco e inglese. 2La direzione di polizia si riserva il diritto di integrare ulteriori criteri nel caso si rivelasse necessario. 4) formazione aspiranti ispettori assunti tramite concorso pubblico Art. 37c36 1I candidati selezionati con concorso esterno sono assunti come aspiranti ispettori e frequentano la Scuola di polizia del V circondario (in seguito SCP). 2… 3Con il superamento dell’esame preliminare posto al termine della SCP, l’aspirante assume la funzione di ispettore in formazione e accede al periodo di introduzione alla professione (di seguito IP) della durata di due anni. Al termine del primo dei due anni di IP consegue, dopo il superamento dell’esame principale, l’APF di agente di polizia. 4Il mancato ottenimento dell’APF può implicare, con il consenso dell’autorità di nomina, il prolungo dello statuto di aspirante ispettore, in attesa della successiva sessione d’esami. 5L’introduzione alla professione è finalizzata all’acquisizione delle necessarie conoscenze e competenze professionali, per il tramite di periodi di pratica in diversi ambiti di polizia, nonché presso le autorità giudiziarie. Durante questo periodo l’ispettore in formazione è tenuto a portare a termine con successo la formazione interna della Scuola di polizia giudiziaria (SPG). 6Il non superamento dell’esame finale della SPG può implicare, con il consenso dell’autorità di nomina, il prolungo dello statuto di ispettore in formazione, in attesa della successiva sessione d’esami.37 7Per le ulteriori disposizioni si applicano le normative in vigore per la SCP. 5) nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso interno

Art. 38

1Il Consiglio di Stato nomina gli ispettori di polizia giudiziaria. Per i candidati provenienti dall’interno della polizia cantonale, procede alla nomina sentito il preavviso della commissione d’esame. 2I nuovi ispettori sono assegnati secondo le necessità di servizio e possono essere tenuti a periodi di pratica presso il Ministero pubblico, presso più servizi di polizia giudiziaria e fuori Cantone. 6) nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso pubblico 33 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 34 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 35 Lett. abrogata dal R 11.3.2026; in vigore dal 13.3.2026 - BU 2026, 114. 36 Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 318; precedente modifica: BU 2017, 436. 37 Cpv. modificato dal R 12.2.2020; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 41. 38 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. Art. 38a39 1Il completamento del ciclo di formazione indicato nei capoversi 2, 3 e 5 dell’art. 37c permette di proporre la nomina quale ispettore al Consiglio di Stato. In caso contrario verrà esaminato il prolungo del periodo di IP o l’interruzione del contratto di lavoro o in casi eccezionali l’esame del proseguo del rapporto d’impiego quale gendarme. 2Nel caso in cui non dovesse essere organizzata una SPG durante il periodo dei due anni di IP, l’autorità di nomina potrà incaricare per un periodo determinato gli ispettori in formazione, quali ispettori in attesa della nomina definitiva. 3Dopo la nomina a ispettore essi possono essere tenuti ad assolvere un periodo di stage presso una polizia confederata, nonché a seguire tutta la formazione continua e specialistica prevista per la polizia giudiziaria. 7) attribuzione senza nomina

Art. 39

1Per il rinforzo temporaneo della polizia giudiziaria, il comandante può disporre l’attribuzione di agenti a rotazione. 2Agenti con adeguate competenze possono essere attribuiti stabilmente in polizia giudiziaria per compiti particolari. IV. Materiale 1) equipaggiamento personale

Art. 40

1Lo Stato mette a disposizione personale di ogni agente le uniformi, l’arma d’ordinanza e gli accessori di uso corrente nella sua funzione. 2Questo equipaggiamento personale resta di proprietà dello Stato e deve essere restituito dagli agenti che lasciano il Corpo o cambiano funzione; chi è pensionato come agente dopo almeno venti anni di servizio conserva gratuitamente in proprietà la pistola d’ordinanza. 3Il rinnovo dell’equipaggiamento personale viene effettuato sulla base di tabelle di sostituzione e di ispezioni periodiche, in modo da favorire l’accurata manutenzione. 4Le tabelle di fornitura e sostituzione dell’equipaggiamento personale sono approvate dal Consiglio di Stato; il comando regola le tenute e le particolarità. 2) materiale del corpo

Art. 41

1Il materiale non costituito in equipaggiamento personale è affidato ai singoli organi, oppure gestito nei depositi centrali o regionali dai servizi logistici. 2Il comando regola l’attribuzione e le responsabilità per gli inventari, la manutenzione ed i controlli. 3) disposizioni comuni

Art. 42

1Ogni agente è responsabile della manutenzione e custodia del proprio equipaggiamento personale e del materiale di corpo che gli è temporaneamente affidato. 2Ai danni per sostituzioni e riparazioni si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità dei funzionari verso lo Stato. V. Mancanze ai doveri di servizio 1) inchiesta disciplinare

Art. 43

1Il comandante, o un ufficiale da lui incaricato, provvede all’assunzione di informazioni preliminari se viene a conoscenza di possibili infrazioni ai doveri di servizio da parte degli agenti. 2Il comandante promuove e conduce, o fa condurre da un ufficiale da lui incaricato, la formale inchiesta disciplinare, riservati i casi nei quali, d’intesa con la Cancelleria dello Stato e il Dipartimento, il procedimento sia subito trasmesso al Consiglio di Stato, o sia da esso avocato. 3Sono per il resto applicabili le disposizioni della LORD.41 2) competenze per le sanzioni disciplinari

Art. 44

1Possono infliggere le sanzioni disciplinari previste dalla LORD: – il comandante, sentita la commissione disciplinare: l’ammonimento e la multa sino a 500 franchi; – il Dipartimento: l’ammonimento, la multa e il trasferimento all’interno del corpo; 39 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 40 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 41 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 42 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436; precedenti modifiche: BU 1993, 73; BU 1999, 87; BU 2009, 582. – il Consiglio di Stato: tutte le sanzioni. 2Sanzioni a carico di ufficiali sono di esclusiva competenza del Dipartimento o del Consiglio di Stato. 3La commissione disciplinare è composta almeno dal comandante, dagli ufficiali capi area, dal responsabile delle risorse umane e da un giurista della polizia cantonale. 3) rapporti con l’autorità giudiziaria

Art. 45

Il comandante scambia direttamente le informazioni con le autorità giudiziarie per quanto concerne il comportamento di rilevanza penale o disciplinare del personale del corpo di polizia, quando sia di qualche rilievo per la funzione. VI. Prestazione lavorativa 1) orari

Art. 46

1Il turno di lavoro giornaliero è, di regola e riservate diverse necessità di servizio, di 8 ore. Tra due turni di lavoro deve intercorrere, di principio, un turno di riposo di almeno 10 ore. 2Tenuto conto dei congedi mensili e delle vacanze annuali, il totale delle ore di lavoro in un anno deve corrispondere a quello per i funzionari. 3I collaboratori del corpo di polizia sono tenuti, secondo le funzioni, alle disposizioni valide per gli agenti oppure a quelle valide per gli altri dipendenti dello Stato; la situazione è regolata all’assunzione o ad ogni cambio di funzione. 2) congedi e vacanze

Art. 47

1I giorni di congedo mensile sono almeno 8, di regola raggruppati a gruppi di due o tre giorni consecutivi ad intervalli regolari. 2I congedi mensili sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza. 3I giorni di congedo sono prefissati mensilmente dai responsabili di ciascun posto e servizio; modifiche successive per esigenze di servizio sono di competenza di un ufficiale. 4La durata delle vacanze annuali è di sei giorni per ogni settimana di diritto; la sospensione ed interruzione delle vacanze per esigenze di servizio compete al comandante.

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