Art. 48 VII. …
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Ticino · 561.110 · regulation
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Il Consiglio di Stato determina per il resto con speciale risoluzione le attribuzioni del Comando a quelle della Sezione delle risorse umane dello Stato per quanto concerne la gestione del personale del corpo di polizia. Capitolo IV Polizie comunali I. In generale 1) statuto degli agenti di polizia comunali46
1Sono agenti di polizia comunale coloro che dispongono dell’attestato professionale federale di agente di polizia o di un titolo equivalente. 2Eccezioni al requisito dell’attestato professionale federale sono in particolare ammesse per i comandanti e gli ufficiali che, per lo svolgimento della loro funzione, devono poter disporre dello statuto di agente di polizia sebbene privi del citato attestato professionale federale. In tal caso è comunque richiesto il conseguimento di certificazioni professionali in ambito di polizia che attestano l’acquisizione delle necessarie competenze professionali di polizia. 3Gli agenti di polizia comunale, di regola, prestano servizio esterno con l’uniforme prescritta. 4Nell’esercizio delle sue funzioni la polizia comunale si avvale dei poteri di cui all’art. 25 cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 e all’art. 54a lett. b) del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990. 5Le denominazioni gendarmeria, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e termini analoghi nonché i gradi di polizia giudiziaria sono riservati alla sola polizia cantonale. 43 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 44 Art. abrogato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 45 Art. modificato dal R 11.3.2026; in vigore dal 13.3.2026 - BU 2026, 114. 46 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337. 47 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 2) compiti assistenti di polizia
1Agli assistenti di polizia possono essere attribuiti, oltre a quelli previsti dall’art. 27c lett. a) della legge, i compiti di prossimità, centrale operativa, sportello e amministrazione come pure supporto logistico. 2Gli assistenti di polizia in servizio presso il Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) sono inoltre autorizzati a effettuare l’accertamento etilometrico preliminare con etilometro precursore.49
…51 Capitolo IVbis52 Competenze della polizia nella procedura penale Interrogatori (art. 142 cpv. 2 CPP) Art. 54a53 Sono abilitati a interrogare imputati, persone informate sui fatti e testimoni: a) tutti gli agenti della polizia cantonale; b) tutti gli agenti dei corpi di polizia comunale strutturati nell’ambito delle competenze loro attribuite, in particolare in virtù dell’Allegato 2 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;54 c) i funzionari degli altri organi pubblici con compiti di sicurezza, limitatamente alle competenze loro assegnate tramite le rispettive convenzioni.55 Arresto provvisorio (art. 219 cpv. 5 CPP e art. 7 cpv. 2 LPol) Art. 54b56 Sono autorizzati a ordinare l’arresto oltre le tre ore i quadri superiori della polizia cantonale, segnatamente, gli ufficiali, i commissari-capo, gli aiutanti-capo, i commissari e gli aiutanti. Collaborazione con il Ministero pubblico (art. 307 CPP e art. 2 cpv. 2 e 3 LPol) Art. 54c57 La polizia cantonale si organizza in modo autonomo per garantire l’esecuzione efficace delle istruzioni del Ministero pubblico e degli atti di cui all’articolo 2 capoverso 3 LPol. Scambio di informazioni essenziali per casi di violenza domestica (art. 55a CP e 46b CPM) Art. 54d58 La polizia cantonale e l’ufficio dell’assistenza riabilitativa sono abilitati a ricevere e a fornire informazioni dall’autorità penale ai sensi degli art. 55a cpv. 2 CP e 46b cpv. 2 CPM. Capitolo V Disposizioni finali
È abrogato il regolamento di applicazione della legge 22 gennaio 1963 sulla polizia cantonale del 7 maggio 1965.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990. 48 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337. 49 Cpv. introdotto dal R 13.4.2022; in vigore dal 15.4.2022 - BU 2022, 94. 50 Art. abrogati dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471. 51 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337. 52 Capitolo introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442. 53 Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442. 54 Lett. modificata dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471. 55 Lett. modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436. 56 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436; precedente modifica: BU 2010, 442. 57 Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442. 58 Art. introdotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 213. Pubblicato nel BU 1990, 63.