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Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote

Ticino · 451.350 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 statistica cantonale (art. 22 e segg.)
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del mercato dell’alloggio. 2A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio e su ogni elemento che interessa il censimento.

Art. 2

1I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione. 2Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla

Art. 3 statistica cantonale (art. 22 e segg.)

I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat.

Art. 4

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2010, 171. 1 Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.

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