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4 provisions
Art. 1
1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni
anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e
ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del
mercato dell’alloggio.
2A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica
sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio
e su ogni elemento che interessa il censimento.
Art. 2
1I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di
statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.
2Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla
Art. 3 statistica cantonale (art. 22 e segg.)
I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat.
Art. 4
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2010, 171.
1 Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.