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Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

Ticino · 826.110 · regulation

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 Competenze
  2. Art. 2 Notifica di infrazioni
  3. Art. 3 Entrata in vigore

3 provisions

Art. 1 Competenze

Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi.

Art. 2 Notifica di infrazioni

1La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale. 2Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45. 1 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339. 2 Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.

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