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Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

Ticino · 911.110 · regulation

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Contents: 22 provisions
  1. Art. 1 Ufficio dello sviluppo agricolo
  2. Art. 2 Commissione di vigilanza
  3. Art. 3 Domanda di autorizzazione
  4. Art. 4 Domanda di autorizzazione
  5. Art. 5 Pubblico bando
  6. Art. 6 Richiesta di autorizzazione
  7. Art. 7 Procedura
  8. Art. 8 Registro delle aziende agricole
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Menzioni nel registro fondiario
  11. Art. 11 Modelli ufficiali
  12. Art. 12 Ufficio dello sviluppo agricolo
  13. Art. 13 Durata più breve
  14. Art. 14 Affitto particella per particella: autorizzazione
  15. Art. 15 Affitto complementare: autorità competente e opposizione
  16. Art. 16 Opposizione
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Commissione dei fitti agricoli
  19. Art. 19 Decisione di accertamento
  20. Art. 20 Tasse
  21. Art. 21 Abrogazioni
  22. Art. 22

22 provisions

Art. 1 Ufficio dello sviluppo agricolo

L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia è l’autorità competente a norma dell’art. 90 lett. a), c), d) ed e) della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR).

Art. 2 Commissione di vigilanza

1L’autorità di vigilanza a norma dell’art. 90 lett. b) LDFR è la Commissione di vigilanza.3 2La Commissione, nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, è composta di 5 membri al massimo e può deliberare alla presenza di almeno 3 membri. Capitolo secondo Frazionamento di fondi agricoli

Art. 3 Domanda di autorizzazione

1La domanda di autorizzazione di frazionamento di fondi assoggettati alla LDFR deve essere sottoposta dai proprietari o loro rappresentanti all’Ufficio.4 2La domanda deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti: a) l’estratto censuario o del registro fondiario; b) il piano di mutazione; c) l’estratto del piano delle zone e/o del piano del paesaggio del piano regolatore; d) la descrizione dell’utilizzazione attuale del fondo; e) la dichiarazione del proprietario in merito all’appartenenza del fondo ad una azienda agricola. 3Sul piano di mutazione per la domanda di iscrizione a RF dei fondi assoggettati alla LDFR deve figurare il timbro comprovante l’autorizzazione dell’Ufficio.5 Capitolo terzo Acquisto di aziende e fondi agricoli

Art. 4 Domanda di autorizzazione

1La domanda di autorizzazione per l’acquisto di aziende e fondi agricoli ai sensi degli art. 61 segg. LDFR deve essere sottoposta dall’acquirente o dal suo rappresentante all’Ufficio.6 2La domanda deve indicare le generalità, la formazione professionale e l’attività svolta dall’alienante e dall’acquirente e deve essere accompagnata dai documenti seguenti: a) l’elenco per il territorio cantonale e la Mesolcina, di tutti i fondi (terreni e stabili), fuori dalla zona edificabile, nonché di quelli agricoli in zona edificabile in proprietà, in affitto o in usufrutto dell’alienante, rispettivamente dell’acquirente con le corrispondenti firme. Di ogni fondo deve essere indicata la superficie, la natura, la zona di PR, il tipo di sfruttamento, nonché il nome di chi coltiva o dispone del fondo, rispettivamente del proprietario dei terreni in affitto; 1 Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 2 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 3 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 4 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 5 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 6 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 911.110 b) il valore attribuito ai subalterni di ogni singolo fondo nella transazione; c) l’elenco, con il nome e l’indirizzo, dei titolari dei diritti di attribuzione, di prelazione e di compera previsti dalla LDFR o un’attestazione che non vi sono titolari dei menzionati diritti.

Art. 5 Pubblico bando

1Il pubblico bando, prescritto dall’art. 64 cpv. 1 lett. f) LDFR, ha una durata minima di 15 giorni ed è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale. 2Nel bando deve figurare la dicitura: «copia delle offerte è da inoltrare all’Ufficio dello sviluppo agricolo - 6501 Bellinzona».7 Capitolo quarto Sorpasso del limite di aggravio

Art. 6 Richiesta di autorizzazione

1La richiesta di autorizzazione per la costituzione di diritti di pegno immobiliare a garanzia di mutui che superano il limite di aggravio deve essere sottoposta all’Ufficio.8 2La richiesta deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti: a) il bilancio di esercizio; b) il bilancio preventivo di esercizio; c) il calcolo del valore di reddito aziendale con la relativa documentazione; d) il piano di finanziamento e di rimborso dei debiti. Capitolo quinto Stima del valore di reddito

Art. 7 Procedura

1L’Ufficio è competente per la determinazione del valore di reddito dei fondi agricoli, come pure per approvare tali valori calcolati da periti.9 2I valori di reddito calcolati da periti sono vincolanti soltanto se approvati dall’Ufficio.10 3I valori di reddito indicano, per ogni singolo fondo, oltre al valore globale anche il calcolo dettagliato per singolo subalterno. 4La domanda di approvazione del valore di reddito, da presentare in due copie, è corredata dai documenti da cui risultino in modo chiaro i criteri usati per la determinazione del valore di reddito secondo la guida per la stima del valore di reddito agricolo. 5Alla domanda di approvazione di cui al cpv. 2 come pure alla domanda di stima inoltrata direttamente all’Ufficio, sono allegati i documenti seguenti: a) gli estratti censuari o del registro fondiario dei fondi in questione; b) la planimetria; c) la dichiarazione del Municipio che attesta il tipo di zona di utilizzazione del PR di appartenenza dei vari fondi.11 Capitolo sesto Disposizioni diverse

Art. 8 Registro delle aziende agricole

1L’Ufficio è competente per l’allestimento del registro delle aziende agricole. 2I gestori di aziende agricole assoggettate alla LDFR sono tenuti a fornire all’Ufficio tutti i dati che modificano il regime della proprietà fondiaria e dell’affitto a lungo termine nell’ambito del rilevamento dei dati per l’esecuzione delle misure di politica agraria. 3L’Ufficio è autorizzato a fare uso dei dati di cui al cpv. 2. Statistica dei prezzi 7 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 8 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 9 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 10 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 11 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 12 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 911.110

Art. 9

1L’Ufficio tiene una statistica dei prezzi pagati per le aziende e i fondi agricoli per i quali si applica la LDFR giusta l’art. 2 della legge stessa.13 2Questa statistica è determinante per stabilire il prezzo di acquisto esorbitante.

Art. 10 Menzioni nel registro fondiario

D’ufficio o su richiesta degli interessati l’Ufficio chiede l’iscrizione nel registro fondiario delle menzioni di cui all’art. 86 LDFR.

Art. 11 Modelli ufficiali

L’Ufficio può esigere che l’inoltro delle domande di autorizzazione avvenga su moduli ufficiali. TITOLO 2 Affitto agricolo Capitolo primo Autorità competenti

Art. 12 Ufficio dello sviluppo agricolo

L’esecuzione del diritto federale e cantonale in materia di affitto agricolo è delegata all’Ufficio. Capitolo secondo Durata dell’affitto

Art. 13 Durata più breve

1L’autorità competente per approvare una durata più breve di affitto è la Commissione dei fitti agricoli. 2La domanda di approvazione va inoltrata al più tardi entro 3 mesi dall’inizio o dal rinnovo del contratto. Capitolo terzo Affitto particella per particella e affitto complementare

Art. 14 Affitto particella per particella: autorizzazione

L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione per l’affitto di singoli fondi o parte di singoli fondi di un’azienda agricola (affitto particella per particella) è la Commissione dei fitti agricoli.

Art. 15 Affitto complementare: autorità competente e opposizione

1L’autorità competente a decidere sulle opposizioni contro l’affitto complementare di un’azienda agricola o di una particella è la Commissione dei fitti agricoli. 2L’opposizione va inoltrata alla Commissione dei fitti agricoli entro 3 mesi da quando l’interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Trascorsi 6 mesi dall’inizio dell’affitto, soltanto l’Unione dei contadini è legittimata a inoltrare opposizione. In ogni caso l’opposizione non può essere presentata dopo il termine di 2 anni dall’inizio del contratto. 3Se l’opposizione è accolta, la Commissione dei fitti agricoli scioglie il contratto d’affitto per la successiva scadenza annuale (11 novembre) rispettando il termine di preavviso di almeno 6 mesi. Capitolo quarto Controllo del canone d’affitto agricolo

Art. 16 Opposizione

L’opposizione contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione va inoltrata all’Ufficio entro 3 mesi dalla conoscenza della conclusione del contratto o dell’adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro 2 anni dall’inizio del contratto. Decisione 13 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 14 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 15 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 16 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 17 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 911.110

Art. 17

L’Ufficio decide sull’opposizione. Se l’opposizione è accolta, esso stabilisce il canone d’affitto. Capitolo quinto Commissione dei fitti agricoli

Art. 18 Commissione dei fitti agricoli

1La Commissione dei fitti agricoli è nominata ogni 4 anni dal Consiglio di Stato ed è composta da 5 membri e dal segretario. 2La Commissione può deliberare in presenza di almeno 3 membri. Capitolo sesto Decisione di accertamento

Art. 19 Decisione di accertamento

La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere: a) all’Ufficio di accertare l’ammontare del canone d’affitto;19 b) alla Commissione dei fitti agricoli se la riduzione della durata d’affitto, l’affitto particella per particella e l’affitto complementare possono essere approvati. TITOLO 3 Disposizioni varie Capitolo primo Tasse

Art. 20 Tasse

1Per gli accertamenti e le decisioni presi in applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 e della legge federale sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985 riguardanti il valore di reddito rispettivamente il canone d’affitto agricolo l’Ufficio fissa una tassa corrispondente all’1%o del valore di reddito, ritenuto un minimo di fr. 50.– e un massimo di fr. 2'000.– Per ulteriori aggiornamenti l’Ufficio riscuote una tassa corrispondente all’1%o della differenza tra il precedente valore di reddito e quello nuovo.20 2A copertura dei costi derivanti da ulteriori accertamenti e decisioni in base alle normative della LDFR e della relativa legge cantonale di applicazione valgono i seguenti importi: a) per le divisioni materiali e i frazionamenti ai sensi dell’art. 60 LDFR fr. 50.– b) per le decisioni di accertamento ai sensi dell’art. 84 LDFR fr. 50.– c) per le autorizzazioni concernenti la menzione ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. d) LDFR fr. 60.– d) per le decisioni di approvazione del valore di reddito ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e) LDFR fr. 70.– e) per le autorizzazioni all’acquisto di un’azienda agricola o di un fondo agricolo ai sensi degli art. 61, 63, 64 e 65 LDFR e per quelle concernenti il sorpasso del limite di aggravio ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. c) LDFR21 fr. 80.– 3Per le decisioni di accertamento di cui all’art. 19 lett. b) è prelevata una tassa di fr. 50.–. Capitolo secondo Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 Abrogazioni

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento sul diritto fondiario rurale del 16 dicembre 1998 e il regolamento sull’affitto agricolo del 17 aprile 1996. Entrata in vigore 18 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 19 Lett. modificata dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122. 20 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122; precedente modifica: BU 2017, 453. 21 Cpv. modificato dal R 5.6.2007; in vigore dal 8.6.2007 - BU 2007, 481. 911.110

Art. 22

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.22 Pubblicato nel BU 2007, 411. 22 Entrata in vigore: 25 maggio 2007 - BU 2007, 411.

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