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22 provisions
Art. 1 Ufficio dello sviluppo agricolo
L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia è l’autorità
competente a norma dell’art. 90 lett. a), c), d) ed e) della legge federale sul diritto fondiario rurale
del 4 ottobre 1991 (LDFR).
Art. 2 Commissione di vigilanza
1L’autorità di vigilanza a norma dell’art. 90 lett. b) LDFR è la Commissione di vigilanza.3
2La Commissione, nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, è composta di 5 membri al
massimo e può deliberare alla presenza di almeno 3 membri.
Capitolo secondo
Frazionamento di fondi agricoli
Art. 3 Domanda di autorizzazione
1La domanda di autorizzazione di frazionamento di fondi assoggettati alla LDFR deve
essere sottoposta dai proprietari o loro rappresentanti all’Ufficio.4
2La domanda deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti:
a) l’estratto censuario o del registro fondiario;
b) il piano di mutazione;
c) l’estratto del piano delle zone e/o del piano del paesaggio del piano regolatore;
d) la descrizione dell’utilizzazione attuale del fondo;
e) la dichiarazione del proprietario in merito all’appartenenza del fondo ad una azienda agricola.
3Sul piano di mutazione per la domanda di iscrizione a RF dei fondi assoggettati alla LDFR deve
figurare il timbro comprovante l’autorizzazione dell’Ufficio.5
Capitolo terzo
Acquisto di aziende e fondi agricoli
Art. 4 Domanda di autorizzazione
1La domanda di autorizzazione per l’acquisto di aziende e fondi agricoli ai sensi degli art.
61 segg. LDFR deve essere sottoposta dall’acquirente o dal suo rappresentante all’Ufficio.6
2La domanda deve indicare le generalità, la formazione professionale e l’attività svolta dall’alienante
e dall’acquirente e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:
a) l’elenco per il territorio cantonale e la Mesolcina, di tutti i fondi (terreni e stabili), fuori dalla zona
edificabile, nonché di quelli agricoli in zona edificabile in proprietà, in affitto o in usufrutto
dell’alienante, rispettivamente dell’acquirente con le corrispondenti firme. Di ogni fondo deve
essere indicata la superficie, la natura, la zona di PR, il tipo di sfruttamento, nonché il nome di
chi coltiva o dispone del fondo, rispettivamente del proprietario dei terreni in affitto;
1 Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
2 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
3 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
4 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
5 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
6 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
911.110
b) il valore attribuito ai subalterni di ogni singolo fondo nella transazione;
c) l’elenco, con il nome e l’indirizzo, dei titolari dei diritti di attribuzione, di prelazione e di compera
previsti dalla LDFR o un’attestazione che non vi sono titolari dei menzionati diritti.
Art. 5 Pubblico bando
1Il pubblico bando, prescritto dall’art. 64 cpv. 1 lett. f) LDFR, ha una durata minima di 15
giorni ed è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.
2Nel bando deve figurare la dicitura: «copia delle offerte è da inoltrare all’Ufficio dello sviluppo
agricolo - 6501 Bellinzona».7
Capitolo quarto
Sorpasso del limite di aggravio
Art. 6 Richiesta di autorizzazione
1La richiesta di autorizzazione per la costituzione di diritti di pegno immobiliare a garanzia
di mutui che superano il limite di aggravio deve essere sottoposta all’Ufficio.8
2La richiesta deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti:
a) il bilancio di esercizio;
b) il bilancio preventivo di esercizio;
c) il calcolo del valore di reddito aziendale con la relativa documentazione;
d) il piano di finanziamento e di rimborso dei debiti.
Capitolo quinto
Stima del valore di reddito
Art. 7 Procedura
1L’Ufficio è competente per la determinazione del valore di reddito dei fondi agricoli,
come pure per approvare tali valori calcolati da periti.9
2I valori di reddito calcolati da periti sono vincolanti soltanto se approvati dall’Ufficio.10
3I valori di reddito indicano, per ogni singolo fondo, oltre al valore globale anche il calcolo dettagliato
per singolo subalterno.
4La domanda di approvazione del valore di reddito, da presentare in due copie, è corredata dai
documenti da cui risultino in modo chiaro i criteri usati per la determinazione del valore di reddito
secondo la guida per la stima del valore di reddito agricolo.
5Alla domanda di approvazione di cui al cpv. 2 come pure alla domanda di stima inoltrata
direttamente all’Ufficio, sono allegati i documenti seguenti:
a) gli estratti censuari o del registro fondiario dei fondi in questione;
b) la planimetria;
c) la dichiarazione del Municipio che attesta il tipo di zona di utilizzazione del PR di appartenenza
dei vari fondi.11
Capitolo sesto
Disposizioni diverse
Art. 8 Registro delle aziende agricole
1L’Ufficio è competente per l’allestimento del registro delle aziende agricole.
2I gestori di aziende agricole assoggettate alla LDFR sono tenuti a fornire all’Ufficio tutti i dati che
modificano il regime della proprietà fondiaria e dell’affitto a lungo termine nell’ambito del rilevamento
dei dati per l’esecuzione delle misure di politica agraria.
3L’Ufficio è autorizzato a fare uso dei dati di cui al cpv. 2.
Statistica dei prezzi
7 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
8 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
9 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
10 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
11 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
12 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
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Art. 9
1L’Ufficio tiene una statistica dei prezzi pagati per le aziende e i fondi agricoli per i quali
si applica la LDFR giusta l’art. 2 della legge stessa.13
2Questa statistica è determinante per stabilire il prezzo di acquisto esorbitante.
Art. 10 Menzioni nel registro fondiario
D’ufficio o su richiesta degli interessati l’Ufficio chiede l’iscrizione nel registro fondiario
delle menzioni di cui all’art. 86 LDFR.
Art. 11 Modelli ufficiali
L’Ufficio può esigere che l’inoltro delle domande di autorizzazione avvenga su moduli
ufficiali.
TITOLO 2
Affitto agricolo
Capitolo primo
Autorità competenti
Art. 12 Ufficio dello sviluppo agricolo
L’esecuzione del diritto federale e cantonale in materia di affitto agricolo è delegata
all’Ufficio.
Capitolo secondo
Durata dell’affitto
Art. 13 Durata più breve
1L’autorità competente per approvare una durata più breve di affitto è la Commissione
dei fitti agricoli.
2La domanda di approvazione va inoltrata al più tardi entro 3 mesi dall’inizio o dal rinnovo del
contratto.
Capitolo terzo
Affitto particella per particella e affitto complementare
Art. 14 Affitto particella per particella: autorizzazione
L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione per l’affitto di singoli fondi o parte di
singoli fondi di un’azienda agricola (affitto particella per particella) è la Commissione dei fitti agricoli.
Art. 15 Affitto complementare: autorità competente e opposizione
1L’autorità competente a decidere sulle opposizioni contro l’affitto complementare di
un’azienda agricola o di una particella è la Commissione dei fitti agricoli.
2L’opposizione va inoltrata alla Commissione dei fitti agricoli entro 3 mesi da quando l’interessato
ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Trascorsi 6 mesi dall’inizio dell’affitto, soltanto
l’Unione dei contadini è legittimata a inoltrare opposizione. In ogni caso l’opposizione non può
essere presentata dopo il termine di 2 anni dall’inizio del contratto.
3Se l’opposizione è accolta, la Commissione dei fitti agricoli scioglie il contratto d’affitto per la
successiva scadenza annuale (11 novembre) rispettando il termine di preavviso di almeno 6 mesi.
Capitolo quarto
Controllo del canone d’affitto agricolo
Art. 16 Opposizione
L’opposizione contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad
autorizzazione va inoltrata all’Ufficio entro 3 mesi dalla conoscenza della conclusione del contratto
o dell’adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro 2 anni dall’inizio del contratto.
Decisione
13 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
14 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
15 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
16 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
17 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
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Art. 17
L’Ufficio decide sull’opposizione. Se l’opposizione è accolta, esso stabilisce il canone
d’affitto.
Capitolo quinto
Commissione dei fitti agricoli
Art. 18 Commissione dei fitti agricoli
1La Commissione dei fitti agricoli è nominata ogni 4 anni dal Consiglio di Stato ed è
composta da 5 membri e dal segretario.
2La Commissione può deliberare in presenza di almeno 3 membri.
Capitolo sesto
Decisione di accertamento
Art. 19 Decisione di accertamento
La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere:
a) all’Ufficio di accertare l’ammontare del canone d’affitto;19
b) alla Commissione dei fitti agricoli se la riduzione della durata d’affitto, l’affitto particella per
particella e l’affitto complementare possono essere approvati.
TITOLO 3
Disposizioni varie
Capitolo primo
Tasse
Art. 20 Tasse
1Per gli accertamenti e le decisioni presi in applicazione della legge federale sul diritto
fondiario rurale del 4 ottobre 1991 e della legge federale sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985
riguardanti il valore di reddito rispettivamente il canone d’affitto agricolo l’Ufficio fissa una tassa
corrispondente all’1%o del valore di reddito, ritenuto un minimo di fr. 50.– e un massimo di fr. 2'000.–
Per ulteriori aggiornamenti l’Ufficio riscuote una tassa corrispondente all’1%o della differenza tra il
precedente valore di reddito e quello nuovo.20
2A copertura dei costi derivanti da ulteriori accertamenti e decisioni in base alle normative della
LDFR e della relativa legge cantonale di applicazione valgono i seguenti importi:
a) per le divisioni materiali e i frazionamenti ai sensi dell’art.
60 LDFR
fr. 50.–
b) per le decisioni di accertamento ai sensi dell’art. 84
LDFR
fr. 50.–
c) per le autorizzazioni concernenti la menzione ai sensi
dell’art. 90 cpv. 1 lett. d) LDFR
fr. 60.–
d) per le decisioni di approvazione del valore di reddito ai
sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e) LDFR
fr. 70.–
e) per le autorizzazioni all’acquisto di un’azienda agricola o
di un fondo agricolo ai sensi degli art. 61, 63, 64 e 65
LDFR e per quelle concernenti il sorpasso del limite di
aggravio ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. c) LDFR21
fr. 80.–
3Per le decisioni di accertamento di cui all’art. 19 lett. b) è prelevata una tassa di fr. 50.–.
Capitolo secondo
Disposizioni transitorie e finali
Art. 21 Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento sul diritto
fondiario rurale del 16 dicembre 1998 e il regolamento sull’affitto agricolo del 17 aprile 1996.
Entrata in vigore
18 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
19 Lett. modificata dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122.
20 Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 122; precedente modifica: BU 2017,
453.
21 Cpv. modificato dal R 5.6.2007; in vigore dal 8.6.2007 - BU 2007, 481.
911.110
Art. 22
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.22
Pubblicato nel BU 2007, 411.
22 Entrata in vigore: 25 maggio 2007 - BU 2007, 411.