Law

Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Ticino · 142.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 d3aa1f23a56942455b8d06b3e3ba445698e067bee19e7d00e1a6d035e70132a9

Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2 Istruzioni
  3. Art. 3 per i documenti d’identità ordinari
  4. Art. 4 Obbligo di autocertificazione
  5. Art. 5 Norma abrogativa
  6. Art. 6 Entrata in vigore

6 provisions

Art. 1 Autorità competenti

1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.1 2Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza. 3I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.

Art. 2 Istruzioni

L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti. Ripartizione delle tasse con i centri regionali

Art. 3 per i documenti d’identità ordinari

1Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi: - passaporto ordinario per adulti fr. 59.90 - passaporto ordinario per bambini fr. 21.20 - carta d’identità per adulti fr. 41.60 - carta d’identità per bambini fr. 13.80 2In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.

Art. 4 Obbligo di autocertificazione

In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.

Art. 5 Norma abrogativa

È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010. Pubblicato nel BU 2010, 56. 1 Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.

← Find another law