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6 provisions
Art. 1 Autorità competenti
1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in
seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia
di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.1
2Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti
provvisori per passeggeri in partenza.
3I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e
Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.
Art. 2 Istruzioni
L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.
Ripartizione delle tasse con i centri regionali
Art. 3 per i documenti d’identità ordinari
1Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti
importi:
- passaporto ordinario per adulti fr. 59.90
- passaporto ordinario per bambini fr. 21.20
- carta d’identità per adulti fr. 41.60
- carta d’identità per bambini fr. 13.80
2In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali
trattengono l’importo relativo al passaporto.
Art. 4 Obbligo di autocertificazione
In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto
tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione
che attesti tale rapporto.
Art. 5 Norma abrogativa
È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di
identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.
Pubblicato nel BU 2010, 56.
1 Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU
2011, 74.