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Regolamento concernente l’esercizio della podologia

Ticino · 813.640 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Definizione
  3. Art. 3 Trattamenti o strumenti diagnostici supplementari
  4. Art. 4 Esercizio della professione
  5. Art. 5 Locali
  6. Art. 6 Abrogazione
  7. Art. 7 Disposizioni transitorie
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Campo d’applicazione

1Il presente regolamento si applica all’esercizio della professione di podologo. 2L’esercizio della professione di podologo è soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione al libero esercizio da parte dell’Ufficio di sanità come previsto dagli articoli 53−61 LSan.

Art. 2 Definizione

1Il podologo è un operatore sanitario che si occupa della cura del piede e della prevenzione delle patologie podaliche, mantiene e migliora la funzione locomotoria dei pazienti e fornisce loro la consulenza necessaria per il mantenimento in autonomia dello stato di salute dello stesso. 2In particolare egli esegue, entro i limiti delle sue competenze stabilite in base al piano di formazione da lui seguito: a) diagnosi podologiche, valutazioni delle patologie e cura delle stesse tramite test clinici e strumentali, analisi cinetiche e cinematiche, supporti plantari di sostegno su misura e consulenza per calzature idonee; b) diagnosi e cura delle affezioni della pelle e delle unghie tramite trattamenti diretti (ad es. cura delle ipercheratosi, trattamento delle onicocriptosi, ricostruzioni ungueali ecc.), tecniche di rieducazione ungueale (ortonixie o simili), ortesi digitali, feltraggi di ogni genere e dispositivi laser per la regione podalica; c) prevenzione e cura del piede diabetico (sia in fase cronica che acuta); d) riduzione o eliminazione delle anomalie e della loro sintomatologia dolorosa nella regione podalica (ad esempio con tecniche di kinesio taping e bendaggi a livello sottogenicolare).

Art. 3 Trattamenti o strumenti diagnostici supplementari

Il podologo che, oltre al diploma rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o a una formazione equipollente, ha seguito una formazione supplementare specifica può inoltre segnatamente: a) eseguire punzioni con aghi a secco (dry needling); b) eseguire elettrolisi terapia ed elettroterapia a livello sottogenicolare; c) utilizzare il sonografo, il dermatoscopio o altri strumenti analoghi per effettuare valutazioni podologiche di supporto.

Art. 4 Esercizio della professione

1Può esercitare sotto la propria responsabilità professionale il titolare di un diploma federale di podologia rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o colui che è in possesso di una formazione riconosciuta equipollente a quella svizzera dalla competente autorità. 2Per l’attività su pazienti che non appartengono a nessuna categoria a rischio secondo i criteri definiti dall’Organizzazione Podologia Svizzera (OPS) può inoltre esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche il titolare di un attestato federale di capacità (AFC) di podologo. Per i pazienti che appartengono a una categoria a rischio, il titolare dell’AFC può esercitare unicamente sotto la responsabilità di un podologo in possesso dei titoli previsti al capoverso 1 o sotto la responsabilità di un podologo titolare del diploma cantonale con attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano (CPS) in collaborazione con l’Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI).

Art. 5 Locali

I locali in cui si svolge l’attività di podologo devono essere adeguati, disporre del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio di sanità così come di attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti. 813.640

Art. 6 Abrogazione

Il regolamento concernente l’esercizio della podologia del 15 ottobre 1975 è abrogato.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1Chi è in possesso del diploma cantonale di podologo e al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento esercita l’attività, può continuare a svolgerla sotto la propria responsabilità professionale unicamente su pazienti che non appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS. 2Chi, oltre al diploma cantonale, è in possesso dell’attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal CPS in collaborazione con l’UPSI può continuare a esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche su pazienti che appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026. Pubblicato nel BU 2025, 276.

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