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13 provisions
Art. 1 Costituzione
È istituita una fondazione di diritto pubblico incaricata di promuovere la
sperimentazione di nuove forme di esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro
persone condannate per via di una dipendenza e denominata «Fondazione latina Progetti pilota –
Dipendenze» (la Fondazione).
Art. 2 Definizione
La persona condannata ai sensi dell’articolo primo è la persona che soffre di
dipendenze o di turbe mentali la cui origine è la dipendenza.
Art. 3 Scopo
La Fondazione ha lo scopo di accompagnare e sostenere progetti presentati dai
cantoni latini, e innovativi per quanto riguarda la presa a carico istituzionale o ambulatoriale di
delinquenti1 che soffrono di dipendenze, siano essi internati o condannati.
Art. 4 Sede, vigilanza
1La sede della Fondazione è a Delémont.
2È posta sotto la vigilanza dell’autorità competente del Canton Giura.
Art. 5 Dotazione
Il capitale di dotazione è costituito dall’apporto alla Fondazione della totalità dell’attivo
netto della «Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés» secondo il bilancio di
liquidazione approvato dalla Conferenza.
Art. 6 Risorse
1Le risorse della Fondazione sono costituite da:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i doni e lasciti;
c) gli eventuali contributi finanziari dei cantoni concordatari, secondo decisione della
Conferenza;
d) ogni altro reddito o elargizione.
2La Fondazione può, con l’accordo del suo Consiglio, ricevere doni o qualsiasi altra donazione in
natura in grado di contribuire al conseguimento del suo obiettivo.
Art. 7 Organi
Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di fondazione;
b) l’organo di revisione.
Costituzione ed organizzazione del
Art. 8 Consiglio di fondazione
1Il Consiglio di fondazione è costituito da 7-9 membri. Il presidente ed il segretario
generale della Conferenza ne fanno parte di diritto. Gli altri membri sono designati dalla
Conferenza.
1 I termini del presente Regolamento valgono indifferentemente al femminile ed al maschile.
341.130
2I membri designati, nominati per un periodo di quattro anni, sono rieleggibili per tre periodi al
massimo.
3Il Consiglio di fondazione decide liberamente della propria organizzazione interna. Può costituire
un ufficio e delegare determinati poteri ad un suo membro, oppure a terzi.
4Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione nei
confronti di terzi e determina le modalità di firma.
5Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta gli interessi della Fondazione lo esigano, ma
almeno una volta all’anno. La presenza della maggioranza dei membri è necessaria affinchè il
Consiglio possa deliberare validamente.
6Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. Possono peraltro essere prese
mediante circolazione degli atti. In caso di parità di voti, il presidente ha voto decisionale. È tenuto
a redigere un verbale delle decisioni.
Art. 9 Attribuzioni del Consiglio di fondazione
1Il Consiglio di fondazione è l’organo responsabile dell’amministrazione, della direzione
e della gestione della Fondazione.
2Su proposta del Segretario del Consiglio, si proununcia sull’accompagnamento ed il sostegno dei
progetti pilota.
3Se del caso, concede un aiuto finanziario sulla base di un mandato di prestazione che definisce
gli obiettivi prefissati, il loro finanziamento e la procedura di valutazione.
Art. 10 Organo di revisione
1Il Controllo delle finanze del Canton Giura è abilitato a verificare ogni anno la gestione,
i conti e gli investimenti del patrimonio.
2Deve predisporre ogni anno, all’attenzione del Consiglio di fondazione e dell’autorità di vigilanza,
un rapporto scritto sul risultato delle sue investigazioni.
Art. 11 Rapporto di attività
1Ogni anno, il Consiglio di fondazione presenta un rapporto di attività alla Conferenza.
2Lo sottopone previamente alla Commissione concordataria latina ed alla Commissione
dell’assistenza riabilitativa per osservazioni e commenti.
Art. 12 Organo superiore di vigilanza
Fatte salve le disposizioni del Codice civile, la Conferenza è l’organo superiore di
vigilanza della fondazione.
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali
1Il presente regolamento è stato accettato all’unanimità dei membri della Conferenza.
2Il presente regolamento abroga il regolamento del 10 dicembre 1987 relativo alla «Fondation
romande pour toxicomanes internés et condamnés» alla data fissata dalla Conferenza dopo aver
constatato che la procedura di liquidazione di detta fondazione è conclusa.
3Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata dalla Conferenza, previa adozione da
parte di ogni cantone concordatario secondo la procedura che gli è propria.
4Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza.
Pubblicato nel BU 2013, 574.