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Regolamento relativo alla Fondazione latina Progetti pilota - Dipendenze

Ticino · 341.130 · intercantonal agreement

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Costituzione
  2. Art. 2 Definizione
  3. Art. 3 Scopo
  4. Art. 4 Sede, vigilanza
  5. Art. 5 Dotazione
  6. Art. 6 Risorse
  7. Art. 7 Organi
  8. Art. 8 Consiglio di fondazione
  9. Art. 9 Attribuzioni del Consiglio di fondazione
  10. Art. 10 Organo di revisione
  11. Art. 11 Rapporto di attività
  12. Art. 12 Organo superiore di vigilanza
  13. Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

13 provisions

Art. 1 Costituzione

È istituita una fondazione di diritto pubblico incaricata di promuovere la sperimentazione di nuove forme di esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro persone condannate per via di una dipendenza e denominata «Fondazione latina Progetti pilota – Dipendenze» (la Fondazione).

Art. 2 Definizione

La persona condannata ai sensi dell’articolo primo è la persona che soffre di dipendenze o di turbe mentali la cui origine è la dipendenza.

Art. 3 Scopo

La Fondazione ha lo scopo di accompagnare e sostenere progetti presentati dai cantoni latini, e innovativi per quanto riguarda la presa a carico istituzionale o ambulatoriale di delinquenti1 che soffrono di dipendenze, siano essi internati o condannati.

Art. 4 Sede, vigilanza

1La sede della Fondazione è a Delémont. 2È posta sotto la vigilanza dell’autorità competente del Canton Giura.

Art. 5 Dotazione

Il capitale di dotazione è costituito dall’apporto alla Fondazione della totalità dell’attivo netto della «Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés» secondo il bilancio di liquidazione approvato dalla Conferenza.

Art. 6 Risorse

1Le risorse della Fondazione sono costituite da: a) i redditi del suo patrimonio; b) i doni e lasciti; c) gli eventuali contributi finanziari dei cantoni concordatari, secondo decisione della Conferenza; d) ogni altro reddito o elargizione. 2La Fondazione può, con l’accordo del suo Consiglio, ricevere doni o qualsiasi altra donazione in natura in grado di contribuire al conseguimento del suo obiettivo.

Art. 7 Organi

Gli organi della Fondazione sono: a) il Consiglio di fondazione; b) l’organo di revisione. Costituzione ed organizzazione del

Art. 8 Consiglio di fondazione

1Il Consiglio di fondazione è costituito da 7-9 membri. Il presidente ed il segretario generale della Conferenza ne fanno parte di diritto. Gli altri membri sono designati dalla Conferenza. 1 I termini del presente Regolamento valgono indifferentemente al femminile ed al maschile. 341.130 2I membri designati, nominati per un periodo di quattro anni, sono rieleggibili per tre periodi al massimo. 3Il Consiglio di fondazione decide liberamente della propria organizzazione interna. Può costituire un ufficio e delegare determinati poteri ad un suo membro, oppure a terzi. 4Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione nei confronti di terzi e determina le modalità di firma. 5Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta gli interessi della Fondazione lo esigano, ma almeno una volta all’anno. La presenza della maggioranza dei membri è necessaria affinchè il Consiglio possa deliberare validamente. 6Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. Possono peraltro essere prese mediante circolazione degli atti. In caso di parità di voti, il presidente ha voto decisionale. È tenuto a redigere un verbale delle decisioni.

Art. 9 Attribuzioni del Consiglio di fondazione

1Il Consiglio di fondazione è l’organo responsabile dell’amministrazione, della direzione e della gestione della Fondazione. 2Su proposta del Segretario del Consiglio, si proununcia sull’accompagnamento ed il sostegno dei progetti pilota. 3Se del caso, concede un aiuto finanziario sulla base di un mandato di prestazione che definisce gli obiettivi prefissati, il loro finanziamento e la procedura di valutazione.

Art. 10 Organo di revisione

1Il Controllo delle finanze del Canton Giura è abilitato a verificare ogni anno la gestione, i conti e gli investimenti del patrimonio. 2Deve predisporre ogni anno, all’attenzione del Consiglio di fondazione e dell’autorità di vigilanza, un rapporto scritto sul risultato delle sue investigazioni.

Art. 11 Rapporto di attività

1Ogni anno, il Consiglio di fondazione presenta un rapporto di attività alla Conferenza. 2Lo sottopone previamente alla Commissione concordataria latina ed alla Commissione dell’assistenza riabilitativa per osservazioni e commenti.

Art. 12 Organo superiore di vigilanza

Fatte salve le disposizioni del Codice civile, la Conferenza è l’organo superiore di vigilanza della fondazione.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1Il presente regolamento è stato accettato all’unanimità dei membri della Conferenza. 2Il presente regolamento abroga il regolamento del 10 dicembre 1987 relativo alla «Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés» alla data fissata dalla Conferenza dopo aver constatato che la procedura di liquidazione di detta fondazione è conclusa. 3Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata dalla Conferenza, previa adozione da parte di ogni cantone concordatario secondo la procedura che gli è propria. 4Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza. Pubblicato nel BU 2013, 574.

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