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13 provisions
Art. 1 Scopo
La presente legge stabilisce gli organi cantonali competenti ad applicare la legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e relative ordinanze.
Cassa cantonale di compensazione AVS
a) Informazioni sull’obbligo assicurativo
Art. 2 (art. 80 LAINF)
La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo
adeguato i datori di lavoro sull’obbligo di assicurare i loro dipendenti.
b) Sorveglianza dell’adempimento
Art. 3 dell’obbligo assicurativo
1La Cassa controlla l’adempimento dell’obbligo assicurativo.
2La Cassa annuncia alla Cassa suppletiva, istituita in virtù dell’articolo 72 LAINF, o all’Istituto
Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, i datori di lavoro il cui personale non è
ancora assicurato.
Art. 4 c) Costi
I costi supplementari della Cassa per l’applicazione della LAINF sono a carico del
Cantone.
Prevenzione degli infortuni
Art. 5 e delle malattie professionali1
1L’organo d’esecuzione della legge sul lavoro applica le prescrizioni sulla prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.2
2…3
Rimedi di diritto
Art. 6 a) Autorità di ricorso (art. 105-108 LAINF)
1Riservato il diritto di opposizione, contro le decisioni in materia di prestazioni
assicurative è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, o all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.
2La procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni è stabilita dalla legge di procedura
per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di
assicurazioni sociali.
Art. 7 b) Tribunale arbitrale
La composizione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal regolamento
concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione
1 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
2 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
3 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
854.100
contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 19684, previsto dall’articolo 25 della legge federale
sull’assicurazione malattie e dall’articolo 57 LAINF.5
Art. 8 Norme penali
1Nel caso di delitti previsti dall’articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti
dell’inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente.
2Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell’articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue
disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5000.--. La decisione spetta al dipartimento
secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.6
3…7
Art. 9 Obbligo del segreto (art. 102 LAINF)
Le persone alle quali è affidata l’esecuzione della presente legge sono tenute al segreto
d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
Art. 10 Autorità competente
Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da
questa legge.
Norme abrogative e finali
Art. 11 a) Abrogazioni
Sono abrogati:
a) la legge che disciplina l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura del 6
novembre 1956;
b) gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968.
Art. 12 b) Modificazioni
…8
Art. 13 c) Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato ordina la
pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2La presente legge entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1984, dopo l’approvazione del Consiglio
federale9 ai sensi dell’articolo 108 cpv. 2 della LAINF.
Pubblicata nel BU 1984, 227.
4 Adesso regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del tribunale arbitrale in materia di
assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998.
5 Adesso art. 89 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal).
6 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004,
388.
7 Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2002,
131.
8 Vedi BU 1984, 228.
9 Approvazione federale: 6 settembre 1984.