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Legge sull’assicurazione contro gli infortuni

Ticino · 854.100 · statute

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 (art. 80 LAINF)
  3. Art. 3 dell’obbligo assicurativo
  4. Art. 4 c) Costi
  5. Art. 5 e delle malattie professionali1
  6. Art. 6 a) Autorità di ricorso (art. 105-108 LAINF)
  7. Art. 7 b) Tribunale arbitrale
  8. Art. 8 Norme penali
  9. Art. 9 Obbligo del segreto (art. 102 LAINF)
  10. Art. 10 Autorità competente
  11. Art. 11 a) Abrogazioni
  12. Art. 12 b) Modificazioni
  13. Art. 13 c) Entrata in vigore

13 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge stabilisce gli organi cantonali competenti ad applicare la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e relative ordinanze. Cassa cantonale di compensazione AVS a) Informazioni sull’obbligo assicurativo

Art. 2 (art. 80 LAINF)

La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo adeguato i datori di lavoro sull’obbligo di assicurare i loro dipendenti. b) Sorveglianza dell’adempimento

Art. 3 dell’obbligo assicurativo

1La Cassa controlla l’adempimento dell’obbligo assicurativo. 2La Cassa annuncia alla Cassa suppletiva, istituita in virtù dell’articolo 72 LAINF, o all’Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.

Art. 4 c) Costi

I costi supplementari della Cassa per l’applicazione della LAINF sono a carico del Cantone. Prevenzione degli infortuni

Art. 5 e delle malattie professionali1

1L’organo d’esecuzione della legge sul lavoro applica le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.2 2…3 Rimedi di diritto

Art. 6 a) Autorità di ricorso (art. 105-108 LAINF)

1Riservato il diritto di opposizione, contro le decisioni in materia di prestazioni assicurative è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, o all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 2La procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni è stabilita dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.

Art. 7 b) Tribunale arbitrale

La composizione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione 1 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533. 2 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533. 3 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533. 854.100 contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 19684, previsto dall’articolo 25 della legge federale sull’assicurazione malattie e dall’articolo 57 LAINF.5

Art. 8 Norme penali

1Nel caso di delitti previsti dall’articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti dell’inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente. 2Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell’articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5000.--. La decisione spetta al dipartimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.6 3…7

Art. 9 Obbligo del segreto (art. 102 LAINF)

Le persone alle quali è affidata l’esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.

Art. 10 Autorità competente

Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da questa legge. Norme abrogative e finali

Art. 11 a) Abrogazioni

Sono abrogati: a) la legge che disciplina l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura del 6 novembre 1956; b) gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968.

Art. 12 b) Modificazioni

…8

Art. 13 c) Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2La presente legge entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1984, dopo l’approvazione del Consiglio federale9 ai sensi dell’articolo 108 cpv. 2 della LAINF. Pubblicata nel BU 1984, 227. 4 Adesso regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998. 5 Adesso art. 89 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal). 6 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004, 388. 7 Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2002, 131. 8 Vedi BU 1984, 228. 9 Approvazione federale: 6 settembre 1984.

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