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Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato

Ticino · 831.350 · regulation

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 Compiti dei municipi
  2. Art. 2 Vigilanza superiore
  3. Art. 3 Fognature pubbliche

3 provisions

Art. 1 Compiti dei municipi

La vigilanza sull’igiene del suolo e dell’abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente regolamento e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici da loro designati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in questioni speciali.

Art. 2 Vigilanza superiore

La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e tecnici da esso dipendenti. In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza: a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell’abitato; b) sugli impianti di acqua potabile. Capitolo II Nuove costruzioni o adattamenti di stabili Art. 3 ...4 Autorizzazione per edifici cantonali e comunali ad uso pubblico o collettivo Art. 45 I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l’ampliamento di edifici destinati ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati dal dipartimento. Art. 5-8 ...6 Art. 9 …7 Requisiti speciali per stabili d’uso collettivo 1 Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 2 Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU 2003, 341. 3 Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425. 4 Art. abrogato in data 22.1.1974; in vigore dal 22.1.1974 - BU 1974, 82. 5 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 6 Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82. 7 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 831.350 Art. 10 Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l’art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d’abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze: a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell’uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m3 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m3 12 per adulti e 8 per i ragazzi; b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie; c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all’uso dei locali, e tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura; d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio; e) camere d’isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni. Art. 11 …8 Capitolo III Permessi di abitabilità Ispezioni9 Art. 1210 Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subìto modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione. Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev’essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale. Termini minimi per l’abitabilità Art. 1311 Il permesso di abitare una casa è dato se risulta dall’ispezione l’avvenuta sufficiente evaporazione dell’umidità dei muri e degli intonachi. Occupazione abusiva Art. 14 I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l’applicazione di una multa. L’illuminazione elettrica, il gas e l’acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato ottenuto il permesso di abitabilità. Capitolo IV Fabbricati esistenti Inabitabilità Art. 1512 Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell’aerazione e dell’illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale. Condizioni anti-igieniche 8 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 9 Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425. 10 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 11 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 12 Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425. 831.350 Art. 16 Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d’arte, secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi. Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l’aria libera, anche se poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino. Capitolo V Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai Art. 17-23 …13 Capitolo VI Acqua potabile Art. 24-36 ...14 Capitolo VII

Art. 3 Fognature pubbliche

…15 Art. 38 …16 Art. 39-47 …17 Capitolo VIII Protezione e depurazione delle acque Art. 48-57 …18 Art. 58 …19 Art. 59-63 …20 Art. 64 …21 Art. 65 …22 Capitolo IX Nettezza urbana Art. 66-72 …23 Lotta contro le mosche ed animali nocivi 13 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 14 Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515. 15 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 16 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143. 17 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 18 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 19 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143. 20 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 21 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU 1959, 75; BU 2002, 76. 22 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 23 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341. 831.350 Art. 7324 La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro spese, secondo le direttive del dipartimento. Art. 74 …25 Capitolo X Disposizioni penali e finali Art. 75 Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice penale svizzero. Procedura Art. 76 Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d’applicazione del presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo IV, art. 117 e ss., della LOC. Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto. Contestazioni Art. 77 Le contestazioni che sorgono nell’applicazione delle disposizioni del presente decreto sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al Consiglio di Stato. Ricorsi Art. 7826 Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sulle cause amministrative. Regolamenti comunali Art. 79 I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31 dicembre 1959. Entrata in vigore e disposizioni abrogative Art. 80 Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sull’igiene del suolo e dell’abitato e ogni altra disposizione contraria. Pubblicato nel BU 1958, 189. 24 Art. modificato dal R 30.11.2011; in vigore dal 2.12.2011 - BU 2011, 574; precedente modifica: BU 2011, 515. 25 Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425. 26 Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.

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