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Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

Ticino · 770.300 · statute

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Competenza
  2. Art. 2 Tassa d’autorizzazione
  3. Art. 3 Spese di controllo
  4. Art. 4 Tasse di cancelleria
  5. Art. 5 Esigibilità
  6. Art. 6 Contravvenzioni
  7. Art. 7 Abrogazione
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Competenza

Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

Art. 2 Tassa d’autorizzazione

1Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi. 2L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

Art. 3 Spese di controllo

1Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi. 2L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

Art. 4 Tasse di cancelleria

Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

Art. 5 Esigibilità

1Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto. 2Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

Art. 6 Contravvenzioni

1Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi. 2Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 7 Abrogazione

La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore1. Pubblicata nel BU 2018, 253. 1 Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.

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