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Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco

Ticino · 922.120 · regulation

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Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Competenze
  2. Art. 2 Pianificazione degli abbattimenti
  3. Art. 3 Colonie
  4. Art. 4 Diritto d’iscrizione e partecipazione
  5. Art. 5 Durata dell’autorizzazione
  6. Art. 6 Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi
  7. Art. 7 Svolgimento della caccia
  8. Art. 8 Periodo di caccia
  9. Art. 9 Armi
  10. Art. 10 Mezzi di locomozione
  11. Art. 11 Controllo dei capi abbattuti
  12. Art. 12 Tasse
  13. Art. 13 Perdita al diritto di partecipazione
  14. Art. 14 Infrazioni
  15. Art. 15 Autodenuncia
  16. Art. 16 Abrogazione
  17. Art. 17 Entrata in vigore

17 provisions

Art. 1 Competenze

1All’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l’organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco. 2A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori. 3Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.

Art. 2 Pianificazione degli abbattimenti

1La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti. 2Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto: a) dello sviluppo delle popolazioni; b) del numero complessivo dei capi; c) della struttura dei sessi e dell’età; d) dello stato generale di salute; e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.

Art. 3 Colonie

Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue: a) Valle Leventina; b) Valle Maggia-Robiei; c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco; d) Valle Onsernone; e) Val Verzasca.

Art. 4 Diritto d’iscrizione e partecipazione

Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che: a) dimostrano di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli ultimi 3 anni; b) non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni; c) non risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi infrazioni) perpetrati nell’esercizio della caccia; d) dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile; e) hanno frequentato il corso di formazione organizzato dall’UCP.

Art. 5 Durata dell’autorizzazione

1L’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni: - il primo anno viene assegnato un capo femmina non lattifera; 922.120 - in caso di cattura della femmina assegnata, il secondo anno l’UCP attribuisce un capo maschio. 2Per bilanciare il rapporto fra i sessi l’UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un capo maschio adulto con priorità ai cacciatori anziani.2 3L’autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno.3

Art. 6 Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi

1La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall’UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI). 2Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati. 3L’UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare. 4In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l’iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell’autorizzazione.

Art. 7 Svolgimento della caccia

1La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia. 2Essa deve essere praticata secondo i principi venatori. 3Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori. 4La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.

Art. 8 Periodo di caccia

La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.

Art. 9 Armi

Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.

Art. 10 Mezzi di locomozione

1È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero. 2Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’UCP è concesso l’utilizzo dell’elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d’età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall’UCP.

Art. 11 Controllo dei capi abbattuti

Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.

Art. 12 Tasse

1Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse: – fr. 200.– per il primo anno di caccia; – fr. 200.– per il secondo anno di caccia. 2Le tasse per il capo abbattuto ammontano a: – maschi di almeno 11 anni fr. 700.– – maschi da 6 a 10 anni fr. 500.– – maschi da 4 a 5 anni fr. 400.– – maschi da 1 a 3 anni fr. 200.– – femmine non allattanti fr. 200.–

Art. 13 Perdita al diritto di partecipazione

Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall’UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole 1 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38. 2 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38; precedente modifica: BU 2022, 124. 3 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124. 922.120 venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.

Art. 14 Infrazioni

Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.

Art. 15 Autodenuncia

In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Art. 16 Abrogazione

Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.4 Pubblicato nel BU 2017, 380. 4 Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.

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