Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina l’applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (in seguito MC).
Ticino · 143.200 · statute
Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f57c086b9f42ea01279d0dd973e1c92eacf09d6ca1d45c4680a3f19c706912af
La presente legge disciplina l’applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (in seguito MC).
1Può essere ordinato un provvedimento sostitutivo se lo scopo della carcerazione può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti, con la regolare comparizione, con la residenza in un luogo determinato o altri provvedimenti idonei. 2I provvedimenti di cui al cpv. 1 possono essere decisi singolarmente o cumulativamente. TITOLO II Autorità e competenze
1Per quanto non previsto dalla legge, il Consiglio di Stato stabilisce mediante Regolamento le modalità di esecuzione, segnatamente in relazione alla designazione dell’autorità amministrativa competente ad ordinare ed eseguire le misure. 2In particolare il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a: a) emanare la decisione di carcerazione e la sua proroga secondo le MC; b) emanare la decisione di divieto di abbandono di un territorio, di divieto di accedere ad un territorio, nonché di ogni altro provvedimento sostitutivo atto a garantire l’applicazione della legge federale; c) informare la persona designata dall’incarcerato; d) ordinare ed eseguire la perquisizione corporale; e) ordinare il fermo.4
1L’autorità giudiziaria prevista dalle MC è il Giudice delle misure coercitive (in seguito Giudice). 2Il Giudice e i suoi due sostituti sono designati dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni; il Giudice deve essere scelto fra i pretori della giurisdizione civile; i supplenti possono essere scelti fra avvocati iscritti nel registro cantonale.
Il Giudice decide sul fermo, come pure sulla carcerazione e sulla sua proroga. Inoltre egli ordina la perquisizione domiciliare o di altri locali e la scarcerazione. 1 Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 2 Ingresso modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 3 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2002, 31. 4 Cpv. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 5 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 6 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedenti modifiche: BU 2007, 22; BU 2008, 491. 7 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 143.200 TITOLO III Procedura e diritti
La perquisizione corporale della persona straniera può essere effettuata solamente da persone dello stesso sesso.
La persona straniera ha diritto di essere sentita prima che l’autorità amministrativa le intimi una decisione concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.
La persona straniera che non conosce la lingua italiana ha diritto, in ogni stadio della procedura, alla presenza di un interprete.
La persona straniera può avvalersi in ogni stadio della procedura dell’assistenza di un patrocinatore. Art. 10 ...10 Designazione dell’interprete11 Art. 1112 Le normative del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sono applicabili per la designazione dell’interprete.
L’adolescente ha diritto all’assistenza dei servizi sociali secondo la legislazione in materia di protezione dell’adolescenza. TITOLO IV Carcerazione, locali e regime
La durata della carcerazione deve essere limitata al minimo indispensabile.
1La carcerazione è di principio eseguita in locali adeguati e separati da quelli destinati alla carcerazione preventiva o all’esecuzione della pena. 2Per quanto non stabilito dalla legge il regolamento prevede le condizioni materiali e le modalità del regime di carcerazione, indicando inoltre i rimedi di diritto e l’autorità di ricorso.
La persona straniera carcerata ha diritto al rispetto della sua dignità, della sua integrità fisica e psichica e delle sue convinzioni religiose.
La persona straniera carcerata è informata, in una lingua che capisce, sulle disposizioni generali e particolari attinenti i suoi diritti e doveri, nonché sulla possibilità di avvisare della sua incarcerazione una persona da lei designata residente in Svizzera. Visita medica 8 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 9 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 10 Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 264; precedente modifica: BU 2002, 220. 11 Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220. 12 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2002, 220. 13 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 14 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 15 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 16 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 143.200
Ogni persona straniera carcerata è visitata dal medico incaricato al più tardi entro 7 giorni dalla sua incarcerazione.
Per quanto possibile alla persona straniera carcerata è offerta un’occupazione adeguata remunerata.
La persona straniera carcerata ha diritto ad almeno 1 ora di passeggio al giorno all’aria aperta.
La persona straniera carcerata può intrattenere, a sue spese, libera corrispondenza scritta, telefonica o per fax.
La persona straniera carcerata può ricevere liberamente in visita i familiari, i rappresentanti di enti umanitari ed assistenziali o altre persone.
L’autorità amministrativa può limitare in tutto od in parte i diritti di cui agli art. 14-21 per motivi di ordine pubblico o allorché il loro utilizzo sia di aggravio agli sforzi delle autorità nei preparativi della partenza.
La persona straniera carcerata come pure i suoi effetti personali e la sua camera possono essere perquisiti.
1L’autorità amministrativa può pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti della persona carcerata che ha violato le comuni regole della detenzione o dell’Istituto. 2La sanzione può consistere nell’ammonimento, la limitazione di taluni diritti di cui agli art. 14-21 o l’isolamento. 3La durata della detenzione in stato di isolamento non può superare i cinque giorni.
La persona straniera carcerata ha in ogni momento il diritto di formulare un reclamo contro le condizioni di detenzione o le misure restrittive di cui è oggetto. TITOLO V Fermo, carcerazione e scarcerazione19 Fermo Art. 25a20 1La persona fermata deve essere immediatamente informata del diritto di richiedere la verifica giudiziaria del suo stato. 2La richiesta, scritta, dev’essere inoltrata al Giudice al più tardi due giorni dopo la cessazione dello stato di fermo. 3L’esame della legittimità del fermo avviene secondo la procedura scritta, riservati i casi in cui il Giudice decide diversamente.
L’autorità amministrativa invia immediatamente al Giudice la decisione di carcerazione ed il relativo incarto. Audizione in procedura orale Art. 26a21 Riservati i casi previsti dalla normativa federale in materia di misure coercitive, la verifica giudiziaria della carcerazione avviene in base ad un’audizione in procedura orale. 17 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 18 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 19 Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 20 Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 21 Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 143.200
Il Giudice esamina la legalità e l’adeguatezza delle decisioni sottoposte alla sua conferma, al più tardi entro le 96 ore successive all’ordine di carcerazione, sentendo personalmente la persona straniera e confermandone la carcerazione oppure ordinandone l’immediata liberazione infliggendo, se del caso, una misura sostitutiva ai sensi dell’art. 2.
Il Giudice decide entro otto giorni feriali in merito all’istanza di scarcerazione.
La richiesta di proroga della carcerazione deve essere motivata ed inoltrata al Giudice al più tardi sette giorni prima della scarcerazione prevista dalla decisione.
La carcerazione ha termine se: a) il motivo della carcerazione è venuto a mancare; b) l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi; c) l’istanza di scarcerazione è stata accolta; d) la persona carcerata inizia a scontare una pena o una misura privativa della libertà. TITOLO VI Rimedi di diritto
La decisione di carcerazione confermata dal Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.
1I provvedimenti coercitivi dell’autorità amministrativa che non comportano la privazione della libertà personale, sono impugnabili al Giudice entro 15 giorni dalla notifica. 2La decisione del Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.29
Il ricorso non ha effetto sospensivo. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali
La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
Decorsi i termini per l’esercizio nel diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.31 22 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 23 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 22. 24 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 25 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 26 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 27 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedente modifica: BU 2007, 22. 28 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2007, 22. 29 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20. 30 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. 31 Entrata in vigore: 27 maggio 1997 - BU 1997, 245. 143.200 Pubblicata nel BU 1997, 245 e 326.