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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

Ticino · 120.300 · intercantonal agreement

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Contents: 38 provisions
  1. Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
  2. Art. 2 con compensazione degli oneri
  3. Art. 3 con compensazione degli oneri
  4. Art. 4 Posizione dei parlamenti cantonali
  5. Art. 5 Conferenza dei governi cantonali (CdC)
  6. Art. 6 Presidenza della CdC
  7. Art. 7 Commissione intercantonale per le convenzioni (CIC)
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Definizioni
  11. Art. 11 Diritto applicabile
  12. Art. 12 Diritti dei Cantoni partner
  13. Art. 13 Uguaglianza dei diritti d’accesso alle prestazioni
  14. Art. 14 Vigilanza
  15. Art. 15 Controllo della gestione
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Recesso
  18. Art. 18 Scioglimento
  19. Art. 19 Responsabilità
  20. Art. 20 Informazione
  21. Art. 21 Forme di acquisto delle prestazioni
  22. Art. 22 Partecipazione dell’acquirente di prestazioni
  23. Art. 23 Accesso alle prestazioni
  24. Art. 24 Scambio di informazioni
  25. Art. 25 Calcolo dei costi e delle prestazioni
  26. Art. 26 Bilancio costi-benefici
  27. Art. 27 cui beneficiano altri Cantoni
  28. Art. 28 Criteri dell’indennità
  29. Art. 29 Indennità del produttore di prestazioni
  30. Art. 30 Comuni quali produttori di prestazioni
  31. Art. 31 Principio
  32. Art. 32 Procedura di composizione delle contestazioni
  33. Art. 33 Procedura preliminare informale
  34. Art. 34 Procedura formale di mediazione
  35. Art. 35 Adesione e recesso
  36. Art. 36 Entrata in vigore
  37. Art. 37 Durata di validità e abrogazione
  38. Art. 38 Revisione della Convenzione quadro

38 provisions

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1La Convenzione quadro definisce i principi e la procedura della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. 2Essa costituisce la base delle convenzioni di collaborazione intercantonale nei settori di cui all’art. 48a della Costituzione federale. 3I Cantoni possono inoltre sottoporre alla Convenzione quadro accordi di collaborazione intercantonale conclusi in altri settori. Obiettivi della collaborazione intercantonale

Art. 2 con compensazione degli oneri

1La collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri persegue lo scopo di assicurare un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’economia, dell’efficacia e dell’efficienza. 2Essa dev’essere impostata in modo che i beneficiari di prestazioni ne assumano anche i costi ed adottino le relative decisioni. 3Ogni quattro anni la Conferenza dei governi cantonali (CdC) pubblica un resoconto sullo stato d’applicazione dei principi della collaborazione intercantonale. Collaborazione intercantonale

Art. 3 con compensazione degli oneri

I Cantoni si impegnano ad applicare per analogia i principi della sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale anche nelle relazioni interne di ogni Cantone.

Art. 4 Posizione dei parlamenti cantonali

1I governi cantonali sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente i parlamenti cantonali circa le convenzioni, esistenti o previste in materia di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. 2Per il resto, i diritti di partecipazione dei parlamenti cantonali sono retti dal diritto cantonale. 2. Competenze e attribuzioni

Art. 5 Conferenza dei governi cantonali (CdC)

1Le dichiarazioni di adesione e di recesso e le domande di revisione della Convenzione quadro devono essere depositate presso la CdC. 2La CdC stabilisce la data d’entrata in vigore e quella di abrogazione della Convenzione quadro ed espleta un’eventuale procedura di revisione. 3Essa nomina i membri della commissione intercantonale per le convenzioni (CIC) e ne approva il regolamento.

Art. 6 Presidenza della CdC

La presidenza della CdC è competente per la procedura informale preliminare intesa a dirimere le contestazioni.

Art. 7 Commissione intercantonale per le convenzioni (CIC)

1La CIC è competente per la procedura formale di mediazione intesa a dirimere le contestazioni. 2Essa è composta di sei membri, nominati dalla CdC per un periodo amministrativo di quattro anni. La scelta dei membri assicura un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche. 3Essa si dota di un regolamento. 120.300 4La CdC assume i costi di funzionamento della CIC. Gli ulteriori costi sono a carico delle parti conformemente all’art. 34 cpv. 5. 3. Definizioni

Art. 8

1Fornitore di prestazioni è il Cantone o l’organo responsabile comune il cui ambito di competenze comprende la produzione delle prestazioni in oggetto. 2Acquirente delle prestazioni è il Cantone che le indennizza. 3Produttore delle prestazioni è colui che le esegue effettivamente. 4Beneficiario delle prestazioni è chi vi fa ricorso. 5Richiedenti ai sensi degli art. 13 e 23 sono i beneficiari potenziali di prestazioni. II. Forme di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

Art. 9

La convenzione quadro regola le seguenti forme di collaborazione intercantonale: a. gli organismi responsabili comuni; b. l’acquisizione di prestazioni. 1. Organismi responsabili comuni

Art. 10 Definizioni

1Per organismo responsabile comune si intende un’organizzazione o un’istallazione comune a due o più Cantoni, che persegue lo scopo di fornire determinate prestazioni nell’ambito della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. 2I Cantoni che partecipano ad un organismo responsabile comune sono denominati Cantoni partner.

Art. 11 Diritto applicabile

1Il diritto applicabile è quello della sede dell’organismo responsabile comune. 2Restano riservate le disposizioni diverse previste da convenzioni intercantonali.

Art. 12 Diritti dei Cantoni partner

1I Cantoni che fanno parte di un organismo responsabile comune fruiscono di un diritto paritetico di partecipazione alle decisioni. Questo diritto può eccezionalmente essere ponderato in funzione dei rispettivi impegni finanziari. 2Il diritto di partecipazione alle decisioni è globale e si estende a tutti i settori che riguardano la fornitura di prestazioni.

Art. 13 Uguaglianza dei diritti d’accesso alle prestazioni

Tutti i richiedenti dei Cantoni partner hanno gli stessi diritti d’accesso alle prestazioni.

Art. 14 Vigilanza

1I Cantoni partner garantiscono una vigilanza efficace sulla gestione e l’amministrazione dell’organismo responsabile comune. 2Essi affidano i compiti di vigilanza ad organi adeguati. Tutti i Cantoni partner devono poter far parte degli organi di vigilanza.

Art. 15 Controllo della gestione

1Per il controllo degli organismi responsabili comuni vengono istituite commissioni interparlamentari di gestione. 2La ripartizione dei seggi è per principio paritetica. Essa può eccezionalmente essere fondata su una chiave di finanziamento, che deve tuttavia garantire una rappresentanza minima di ogni Cantone. 3Le commissioni interparlamentari di gestione vengono tempestivamente ed esaurientemente informate sui lavori degli organismi responsabili comuni di cui hanno il controllo. 4Le commissioni interparlamentari di gestione possono proporre ai Cantoni partner la revisione della convenzione. Esse dispongono di un diritto di partecipazione adeguato in sede di elaborazione dei mandati di prestazione e della definizione del budget globale. Adesione 120.300

Art. 16

1In caso di adesione ad un organismo comune esistente, il Cantone aderente versa un contributo d’entrata destinato alla compensazione proporzionale degli investimenti già finanziati dai Cantoni partner e calcolati al loro valore attuale. 2I Cantoni partner hanno diritto ad una parte di questo contributo, stabilita in proporzione agli investimenti che essi hanno già finanziato. 3La procedura di adesione dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.

Art. 17 Recesso

1La procedura e le condizioni di recesso, compreso l’eventuale diritto del Cantone uscente ad un indennizzo, dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali. 2I Cantoni uscenti sono responsabili degli impegni che hanno assunto allorquando avevano qualità di membro.

Art. 18 Scioglimento

1I proventi di un’eventuale dissoluzione e liquidazione sono ripartiti tra le parti proporzionalmente alla loro partecipazione alla convenzione. 2I Cantoni partner rispondono solidalmente degli obblighi esistenti al momento dello scioglimento. Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.

Art. 19 Responsabilità

1I Cantoni partner rispondono sussidiariamente e solidalmente degli impegni degli organismi comuni. 2I Cantoni partner rispondono per le persone da essi delegate negli organi intercantonali. 3Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.

Art. 20 Informazione

I Cantoni partner devono essere informati tempestivamente e dettagliatamente sulle attività dell’organismo responsabile comune. 2. Acquisto di prestazioni

Art. 21 Forme di acquisto delle prestazioni

Le prestazioni possono essere acquistate mediante versamenti compensatori o scambi di prestazioni, con possibilità di combinare queste due forme d’acquisto.

Art. 22 Partecipazione dell’acquirente di prestazioni

All’acquirente di prestazioni compete di regola almeno un diritto parziale di partecipazione alle decisioni.

Art. 23 Accesso alle prestazioni

1I richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione hanno per principio gli stessi diritti d’accesso alle prestazioni. 2Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che non sono parti. 3Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni partner dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che sono acquirenti delle prestazioni.

Art. 24 Scambio di informazioni

Il fornitore di prestazioni informa periodicamente gli acquirenti in merito alle prestazioni fornite. III. Compensazione degli oneri 1. Principi applicabili alla fissazione delle indennità destinate alla compensazione degli oneri

Art. 25 Calcolo dei costi e delle prestazioni

1Per stabilire le indennità, i Cantoni allestiscono un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. 2I Cantoni parti di una convenzione definiscono le esigenze richieste per il calcolo dei costi e delle prestazioni. 120.300

Art. 26 Bilancio costi-benefici

1Prima dell’avvio dei negoziati, le parti specificano le prestazioni e i vantaggi di cui beneficiano come pure i costi e gli effetti negativi che devono sopportare. I fornitori di prestazioni giustificano i costi che devono assumere. 2I Cantoni devono produrre i necessari giustificativi. 2. Principi applicabili alle indennità Indennità per prestazioni di

Art. 27 cui beneficiano altri Cantoni

1Le prestazioni che comportano costi importanti non sopportati da beneficiari esterni ai Cantoni parti di una convenzione danno diritto ad un’indennità sotto forma di pagamenti compensatori a carico dei Cantoni interessati. 2La fissazione dell’indennità e la definizione degli elementi particolari della convenzione competono ai Cantoni che hanno aderito ad una convenzione.

Art. 28 Criteri dell’indennità

1I costi globali medi costituiscono la base per determinare l’indennità. 2L’indennità viene stabilita sulla base degli accertamenti ed è calcolata in funzione dell’utilizzazione effettiva delle prestazioni. 3In sede di fissazione dell’indennità, si deve inoltre tener conto dei seguenti criteri: a. diritti di partecipazione alle decisioni e alla loro attuazione, accordati o richiesti; b. accesso garantito all’offerta di prestazioni; c. vantaggi e svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all’utilizzo delle prestazioni; d. trasparenza dei giustificativi; e. redditività della produzione delle prestazioni.

Art. 29 Indennità del produttore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni si impegna ad indennizzare il produttore delle prestazioni, nella misura in cui quest’ultimo ne sopporta i costi di produzione.

Art. 30 Comuni quali produttori di prestazioni

1Quando i comuni sono produttori di prestazioni, dev’essere accordato loro un diritto di audizione e di partecipazione. 2Una convenzione intercantonale può conferire ai comuni e agli enti di cui sono responsabili un diritto immediato di essere indennizzati. IV. Composizione delle contestazioni

Art. 31 Principio

1I Cantoni e gli organi intercantonali si adoperano per risolvere mediante negoziazione o conciliazione tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito a convenzioni intercantonali esistenti o previste. 2In caso di contestazioni connesse con la collaborazione intercantonale associata ad una compensazione degli oneri, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di composizione delle contestazioni prima di proporre azione ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 lett. b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale. 3Il procedimento di composizione delle contestazioni può essere chiesto anche da Cantoni che non sono parti della convenzione e da organi intercantonali che non si fondano sulla CQI.

Art. 32 Procedura di composizione delle contestazioni

1La procedura di composizione delle contestazioni si svolge in due fasi. Essa comporta una procedura preliminare informale, condotta davanti alla presidenza della CdC, e una procedura formale di mediazione condotta davanti alla CIC. 2Ogni Cantone e ogni organo intercantonale può avviare una procedura di composizione delle contestazioni presso la presidenza delle CdC, inoltrando una domanda scritta di mediazione.

Art. 33 Procedura preliminare informale

1Ricevuta la domanda di mediazione, la presidenza della CdC o la persona da essa designata invita i rappresentanti dei Cantoni interessati ad un’udienza di discussione. 120.300 2Con l’accordo delle parti, si può far capo ad una persona particolarmente qualificata nel campo della mediazione. 3Se la procedura preliminare informale non sfocia in un accordo entro sei mesi dal deposito della domanda di mediazione, la presidenza delle CdC o la persona da essa designata introduce la procedura formale di mediazione davanti alla CIC.

Art. 34 Procedura formale di mediazione

1La CIC comunica alle parti l’apertura della procedura formale di mediazione. 2I membri della CIC designano una persona che assume la veste di presidente nella procedura di mediazione. Se non si accordano entro un mese su una proposta comune o se la persona designata viene ricusata da una delle parti, il/la presidente del Tribunale federale è invitato/a a designare il/la presidente nella procedura di mediazione. 3L’apertura delle procedura formale di mediazione è notificata alla Cancelleria federale, con la menzione dell’oggetto della contestazione. Se la lite tocca gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può designare una persona che partecipa alla procedura di mediazione con lo statuto di osservatore. 4Le parti possono esporre e documentare le proprie ragioni in un allegato scritto indirizzato alla CIC e possono esprimersi oralmente davanti alla stessa commissione. Di questa udienza viene tenuto un verbale. 5Il risultato delle procedura formale di mediazione è consegnato in un atto allestito dalla CIC all’attenzione delle parti. Questo documento deve anche regolare la ripartizione delle spese processuali. 6Le parti si impegnano a proporre un’eventuale azione davanti al Tribunale federale entro sei mesi dalla comunicazione del fallimento della procedura di mediazione. 7Esse si impegnano inoltre a versare agli atti i documenti della procedura di conciliazione. V. Disposizioni finali

Art. 35 Adesione e recesso

1L’adesione alla Convenzione quadro avviene mediante comunicazione alla CdC. 2Ogni Cantone può recedere dalla Convenzione quadro mediante dichiarazione alla CdC. Il recesso ha effetto alla fine dell’anno successivo a quello della relativa dichiarazione. 3La dichiarazione di recesso può essere depositata al più presto per la fine del quinto anno dopo l’entrata in vigore della Convenzione quadro e cinque anni dopo l’adesione effettiva del Cantone uscente.

Art. 36 Entrata in vigore

La Convenzione quadro entra in vigore con l’adesione di 18 Cantoni.1

Art. 37 Durata di validità e abrogazione

1La Convenzione quadro è conclusa per una durata indeterminata. 2La Convenzione quadro viene abrogata se il numero dei Cantoni aderenti scende al di sotto di diciotto.

Art. 38 Revisione della Convenzione quadro

Su richiesta di tre Cantoni, la CdC apre una procedura di revisione della Convenzione quadro. La revisione entra in vigore alle condizioni previste dall’art. 36. Pubblicata nel BU 2006, 283 e 291; BU 2007, 409. DL di approvazione del 29.5.2006 - BU 2006, 282 e BU 2007, 409. 1 Adesione del 18° cantone: 17 aprile 2007 - BU 2007, 409.

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