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6 provisions
Art. 1 Scopo
La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del
lavoro, attraverso:
a) la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;
b) il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;
c) il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni
paritetiche.
Art. 2 Unità di coordinamento del mercato del lavoro
1Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione
tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del
mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di
controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione
tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del
settore.
2L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni
paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.
Sostegno alla professionalizzazione
Art. 3 delle Commissioni paritetiche
Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione
le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione,
organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.
Potenziamento degli ispettori delle Autorità
Art. 4 di controllo cantonali
Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un
ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di
Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo
cantonali.
843.400
Art. 5 Potenziamento delle Commissioni paritetiche
1Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli
ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo
di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.
2Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.
Art. 6 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione
popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2016, 439.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.