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Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro

Ticino · 843.400 · statute

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Unità di coordinamento del mercato del lavoro
  3. Art. 3 delle Commissioni paritetiche
  4. Art. 4 di controllo cantonali
  5. Art. 5 Potenziamento delle Commissioni paritetiche
  6. Art. 6 Entrata in vigore

6 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso: a) la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro; b) il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche; c) il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche.

Art. 2 Unità di coordinamento del mercato del lavoro

1Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore. 2L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro. Sostegno alla professionalizzazione

Art. 3 delle Commissioni paritetiche

Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi. Potenziamento degli ispettori delle Autorità

Art. 4 di controllo cantonali

Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali. 843.400

Art. 5 Potenziamento delle Commissioni paritetiche

1Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge. 2Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.

Art. 6 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.1 Pubblicata nel BU 2016, 439. 1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.

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