Law

Regolamento concernente le promozioni per la Divisione delle contribuzioni

Ticino · 173.150 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 9dd6d245481e563acf10700710015c06ce8e36634884833ccd24a0c627242120

Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 In generale
  3. Art. 3 o Esattore/trice I1
  4. Art. 4 Funzioni a partire dalla classe 9
  5. Art. 5 Abrogazione
  6. Art. 6 Entrata in vigore

6 provisions

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente regolamento, come previsto dall’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt), disciplina le promozioni dei collaboratori della Divisione delle contribuzioni. Per le promozioni ad altre funzioni non contemplate da questo regolamento, è applicabile l’art. 54 RDSt. Promozioni

Art. 2 In generale

1Il passaggio a una funzione superiore ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) può avvenire tramite concorso, rivalutazione individuale della posizione oppure promozione di carriera. 2Le promozioni di cui all’art.15 cpv. 2 lett. a LStip avvengono su concorso, al quale è possibile partecipare unicamente se soddisfatti i requisiti delle presenti norme. 3In caso di promozione, il nuovo stipendio è calcolato in base all’importo dell’ultimo stipendio annuale maggiorato di un aumento, poi arrotondato all’aumento superiore previsto dalla nuova classe. 4Le promozioni di carriera ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 lett. b LStip hanno luogo unicamente al 1° gennaio. Funzioni a) Tassatore/trice I

Art. 3 o Esattore/trice I1

1La promozione alla funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno quattro aumenti, due dei quali maturati nella rispettiva funzione di II e a condizione che, cumulativamente: a) abbia superato positivamente il corso di legislazione fiscale – che comprende tutti i corsi base organizzati dalla Divisione – rispettivamente non siano emerse delle lacune nel contesto della completazione della formazione presso l’ufficio di attribuzione. Qualora il corso non sia stato organizzato per un periodo superiore ai 24 mesi, il funzionario dirigente può valutare la promozione sulla base dell’esperienza acquisita dal collaboratore; b) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva “livello B”; c) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte. b) Ispettore/trice fiscale di III 2La promozione alla funzione di Ispettore/trice III può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno sei aumenti, due dei quali maturati nella funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I o tramite concorso interno, a condizione che, cumulativamente: a) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva «livello B»; b) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore divenuta vacante in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte. c) Ispettore/trice fiscale di II 1 Nota marginale modificata dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365. 2 Art. modificato dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365. 173.150 3La promozione alla funzione di Ispettore/trice II può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno nove aumenti, due dei quali maturati nella funzione di Ispettore/trice fiscale III o di Ispettore/trice III a condizione che, cumulativamente: a) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva «livello B»; b) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte (tassazioni gruppi superiori, addetto all’evasione dei reclami, specialista tassazioni utili immobiliari, capogruppo, funzionario specialista dell’imposta preventiva o complesso dell’esazione - procedure fallimentari ecc.).

Art. 4 Funzioni a partire dalla classe 9

1Le funzioni a partire dalla classe 9 (Ispettore fiscale I e Perito fiscale) devono figurare individualmente negli organigrammi che descrivono l’organizzazione dei singoli uffici e che vengono periodicamente aggiornati dalla Direzione della Divisione e sottoposti alla Sezione delle risorse umane, tenendo conto dell’evoluzione dei compiti e degli uffici (creazione, soppressione di funzioni). 2L’accesso alle funzioni di cui al cpv. 1 è subordinato alla disponibilità del posto vacante e/o alla pubblicazione di uno specifico concorso interno.

Art. 5 Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce la risoluzione governativa no. 5398 del 23 ottobre 2007 «1.4.3. Norme concernenti l’avanzamento e la promozione di funzionari della Divisione delle contribuzioni».

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017, 449.

← Find another law