Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 9dd6d245481e563acf10700710015c06ce8e36634884833ccd24a0c627242120
6 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente regolamento, come previsto dall’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti
dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt), disciplina le promozioni dei collaboratori della Divisione delle
contribuzioni.
Per le promozioni ad altre funzioni non contemplate da questo regolamento, è applicabile l’art. 54
RDSt.
Promozioni
Art. 2 In generale
1Il passaggio a una funzione superiore ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 della legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) può avvenire tramite concorso,
rivalutazione individuale della posizione oppure promozione di carriera.
2Le promozioni di cui all’art.15 cpv. 2 lett. a LStip avvengono su concorso, al quale è possibile
partecipare unicamente se soddisfatti i requisiti delle presenti norme.
3In caso di promozione, il nuovo stipendio è calcolato in base all’importo dell’ultimo stipendio annuale
maggiorato di un aumento, poi arrotondato all’aumento superiore previsto dalla nuova classe.
4Le promozioni di carriera ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 lett. b LStip hanno luogo unicamente al 1°
gennaio.
Funzioni
a) Tassatore/trice I
Art. 3 o Esattore/trice I1
1La promozione alla funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I può avvenire quando
il collaboratore ha raggiunto almeno quattro aumenti, due dei quali maturati nella rispettiva funzione
di II e a condizione che, cumulativamente:
a) abbia superato positivamente il corso di legislazione fiscale – che comprende tutti i corsi base
organizzati dalla Divisione – rispettivamente non siano emerse delle lacune nel contesto della
completazione della formazione presso l’ufficio di attribuzione. Qualora il corso non sia stato
organizzato per un periodo superiore ai 24 mesi, il funzionario dirigente può valutare la
promozione sulla base dell’esperienza acquisita dal collaboratore;
b) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al
minimo la valutazione complessiva “livello B”;
c) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione
che indica le responsabilità accresciute aggiunte.
b) Ispettore/trice fiscale di III
2La promozione alla funzione di Ispettore/trice III può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto
almeno sei aumenti, due dei quali maturati nella funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I o
tramite concorso interno, a condizione che, cumulativamente:
a) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al
minimo la valutazione complessiva «livello B»;
b) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore divenuta vacante in base alla relativa
descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte.
c) Ispettore/trice fiscale di II
1 Nota marginale modificata dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365.
2 Art. modificato dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365.
173.150
3La promozione alla funzione di Ispettore/trice II può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto
almeno nove aumenti, due dei quali maturati nella funzione di Ispettore/trice fiscale III o di
Ispettore/trice III a condizione che, cumulativamente:
a) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al
minimo la valutazione complessiva «livello B»;
b) assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione
che indica le responsabilità accresciute aggiunte (tassazioni gruppi superiori, addetto
all’evasione dei reclami, specialista tassazioni utili immobiliari, capogruppo, funzionario
specialista dell’imposta preventiva o complesso dell’esazione - procedure fallimentari ecc.).
Art. 4 Funzioni a partire dalla classe 9
1Le funzioni a partire dalla classe 9 (Ispettore fiscale I e Perito fiscale) devono figurare
individualmente negli organigrammi che descrivono l’organizzazione dei singoli uffici e che vengono
periodicamente aggiornati dalla Direzione della Divisione e sottoposti alla Sezione delle risorse
umane, tenendo conto dell’evoluzione dei compiti e degli uffici (creazione, soppressione di funzioni).
2L’accesso alle funzioni di cui al cpv. 1 è subordinato alla disponibilità del posto vacante e/o alla
pubblicazione di uno specifico concorso interno.
Art. 5 Abrogazione
Il presente regolamento annulla e sostituisce la risoluzione governativa no. 5398 del 23
ottobre 2007 «1.4.3. Norme concernenti l’avanzamento e la promozione di funzionari della Divisione
delle contribuzioni».
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il
1° gennaio 2018.
Pubblicato nel BU 2017, 449.