Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.
Ticino · 143.320 · regulation
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Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.
Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.
L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi: a) valutazione delle potenzialità e delle lacune; b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale; c) accompagnamento durante le misure; d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).
1Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno. 2L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove. 3L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.
Sono istituiti: a) un coordinatore operativo di progetto; b) una direzione interdipartimentale di progetto, così composta: - il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente) - il coordinatore operativo di progetto (segretario) - il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento - il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo - il capo della Sezione della popolazione - il capo della Sezione del lavoro - il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale. Competenze
Il coordinatore operativo di progetto è competente a: a) coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati; 1 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. 2 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. 3 Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463. 143.320 b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c); c) assistere e informare la direzione di progetto; d) redigere i rapporti di cui all’art. 11.
La direzione di progetto è competente a: a) decidere gli orientamenti strategici del progetto; b) definire il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1; c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l’offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formativo o professionale di cui all’art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50’000.--; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.
La Divisione è competente a: a) designare il coordinatore operativo di progetto; b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.
Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.
Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.8 Pubblicato nel BU 2009, 192. 4 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51. 5 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. 6 Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51. 7 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. 8 Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.