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9 provisions
Art. 1
1Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte
alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono:4
a) la Divisione delle contribuzioni;
b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali
dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta
supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE).
L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente
per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE).
Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di
prescrizione d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP);5
c) la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.
2L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale
sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale
(art. 35 cpv. 1 e art. 55 LIP).
Art. 2
La Divisione delle contribuzioni:
a) è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni
(art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);6
b) è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale
disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP);
c) vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici
cui compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev).7
Procedure elettroniche
Art. 3 (art. 35a LIP)
Per le procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le
imposte ordinarie.
Art. 4
1Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di
tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.
1 Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2021,
329.
2 Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
4 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
5 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
6 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
7 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
8 Art. reintrodotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2004,
43.
642.250
2…9
3…10
Art. 5
…11
Art. 6
L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta
supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP;
art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA):12
a) in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;
b) in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale;
Art. 7 c) in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.13
1Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della
Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati
(art. 20 cpv. 2 OCIFE).14
2In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del
moltiplicatore comunale.
Art. 8
Sono abrogati:
a) il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13
ottobre 1965 (del 7 maggio 1985);
b) il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale
concernente il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976);
c) il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in
materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).
Art. 9
Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione15, è pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1°
gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1995, 30.
9 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
10 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
11 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
12 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
13 Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.
14 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
15 Approvazione federale: 28 dicembre 1994.