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Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA

Ticino · 642.250 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 (art. 35a LIP)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 c) in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.13
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1

1Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono:4 a) la Divisione delle contribuzioni; b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE). L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE). Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP);5 c) la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso. 2L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 e art. 55 LIP).

Art. 2

La Divisione delle contribuzioni: a) è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);6 b) è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP); c) vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev).7 Procedure elettroniche

Art. 3 (art. 35a LIP)

Per le procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.

Art. 4

1Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta. 1 Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2021, 329. 2 Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43. 4 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 5 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 6 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 7 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 8 Art. reintrodotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2004, 43. 642.250 2…9 3…10

Art. 5

…11

Art. 6

L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA):12 a) in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale; b) in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale;

Art. 7 c) in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.13

1Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE).14 2In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale.

Art. 8

Sono abrogati: a) il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (del 7 maggio 1985); b) il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale concernente il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976); c) il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).

Art. 9

Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione15, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1995, 30. 9 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418. 10 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418. 11 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43. 12 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 13 Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372. 14 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. 15 Approvazione federale: 28 dicembre 1994.

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