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Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Contents: 29 provisions
  1. Art. 1 Generalità
  2. Art. 2 Sede, recapito
  3. Art. 3 Scopo
  4. Art. 4 Compiti
  5. Art. 5 Membri attivi
  6. Art. 6 Membri passivi
  7. Art. 7 Membri onorari
  8. Art. 8 Iscrizione all’Ordine
  9. Art. 9 Tassa annuale
  10. Art. 10 Perdita della qualità di membro
  11. Art. 11 Motivi di esclusione
  12. Art. 12 Patrimonio sociale
  13. Art. 13 Organi
  14. Art. 14 Competenze
  15. Art. 15 Assemblea generale ordinaria
  16. Art. 16 Assemblea generale straordinaria
  17. Art. 17 Convocazione
  18. Art. 18 Deliberazioni
  19. Art. 19 Composizione e organizzazione
  20. Art. 20 Carica
  21. Art. 21 Competenze
  22. Art. 22 Convocazioni e deliberazioni
  23. Art. 23 Tesoriere
  24. Art. 24 Rappresentanza
  25. Art. 25 Segretario generale
  26. Art. 26 Commissione di revisione
  27. Art. 27 Indennità
  28. Art. 28 Diritto suppletorio
  29. Art. 29 Disposizione finale

29 provisions

Art. 1 Generalità

1L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv). 2L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

Art. 2 Sede, recapito

1L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello. 2Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

Art. 3 Scopo

L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari dell’avvocatura e della giustizia.

Art. 4 Compiti

1L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore dell’amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione degli avvocati e dei praticanti, per garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell’assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l’emanazione di norme deontologiche che servano all’interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale. 2L’Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l’avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge. II Adesione

Art. 5 Membri attivi

Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.

Art. 6 Membri passivi

1Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno. 2La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà. 3I membri passivi non hanno diritto di voto. 4Essi pagano la metà della tassa annuale.

Art. 7 Membri onorari

1Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell’Ordine. 2Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.

Art. 8 Iscrizione all’Ordine

1La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell’Ordine. 2Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.

Art. 9 Tassa annuale

1I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale. 951.205 2Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.

Art. 10 Perdita della qualità di membro

L’avvocato perde la qualità di membro: – se non paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto, – se viene radiato dal registro cantonale degli avvocati, – se viene radiato dall’albo UE / AELS, – se viene escluso dall’Ordine, – in caso di morte;

Art. 11 Motivi di esclusione

1Sono motivi di esclusione: – la violazione grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che regolano la professione d’avvocato; – qualsiasi agire che crei pregiudizio tangibile all’Ordine. 2L’esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 12 Patrimonio sociale

1Il patrimonio sociale dell’Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali sponsorizzazioni, cosi come da donazioni da parte di terzi. 2Per gli impegni assunti dall’Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei membri. 3Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti dall’Ordine. III Organizzazione

Art. 13 Organi

Organi dell'Ordine sono: – l'Assemblea generale, – il Consiglio dell’Ordine, – la Commissione di revisione. IV Assemblea generale

Art. 14 Competenze

1L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine. 2Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

Art. 15 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

Art. 16 Assemblea generale straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell’Ordine lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Ordine.

Art. 17 Convocazione

Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l’Ordine del giorno e devono pervenire almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.

Art. 18 Deliberazioni

L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti. V Consiglio dell’Ordine

Art. 19 Composizione e organizzazione

1Il Consiglio dell’Ordine è l'organo esecutivo dell’Ordine. 951.205 2E’ composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale. 3Per il resto si organizza in modo autonomo.

Art. 20 Carica

1I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono di regola rieleggibili per due periodi di mandato. 2In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.

Art. 21 Competenze

1Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l’Ordine. 2E competente per decidere le spese straordinarie fino a 20'000 franchi. 3Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione. 4La procedura è quella della LPAmm. Le decisioni sono definitive.

Art. 22 Convocazioni e deliberazioni

1Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri. 2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

Art. 23 Tesoriere

Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione finanziaria dell’Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla situazione finanziaria.

Art. 24 Rappresentanza

L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente o del Tesoriere.

Art. 25 Segretario generale

Il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente e i membri del Consiglio nell’organizzazione e nell’esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 26 Commissione di revisione

1La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio. 2Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza. VI Norme generali e finali

Art. 27 Indennità

1Per ogni seduta i membri di Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d’appello. 2Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.

Art. 28 Diritto suppletorio

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

Art. 29 Disposizione finale

Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 27 maggio 2025 entra immediatamente in vigore, abrogando quello 17 maggio 2018. Pubblicato nel BU 2026, 93.

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