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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

Ticino · 853.110 · regulation

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 (art. 3 LCAMal)
  2. Art. 2 (art. 12 cpv. 1 LCAMal)
  3. Art. 3 (art. 12 cpv. 2 LCAMal)
  4. Art. 4 (art. 13-14 LCAMal)
  5. Art. 5 (art. 15 LCAMal)
  6. Art. 6 (art. 16-17 LCAMal)
  7. Art. 7 (art. 19 LCAMal)
  8. Art. 8 (art. 25 LCAMal)
  9. Art. 8a (art. 25a LCAMal)
  10. Art. 9 (art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal)
  11. Art. 10 (art. 25 LCAMal)
  12. Art. 11 (art. 27 LCAMal)4
  13. Art. 12 (art. 28 cpv. 1 LCAMal)5
  14. Art. 13 (art. 29 cpv. 3 LCAMal)8
  15. Art. 14 (art. 30 cpv. 2 LCAMal)
  16. Art. 15 (art. 31 cpv. 1 lett. f) LCAMal)
  17. Art. 16 (art. 32 LCAMal)
  18. Art. 17 (art. 33 cpv. 2 LCAMal)
  19. Art. 18 (art. 32a LCAMal)12
  20. Art. 19 I. In generale
  21. Art. 20 B. Comunicazione dati da assicuratori ad assicurati19
  22. Art. 21 (art. 39 LCAMal)20
  23. Art. 22 (art. 41 LCAMal)
  24. Art. 23
  25. Art. 24 (art. 106b cpv. 3 e 106c cpv. 3 OAMal e OSDRP-DFI)
  26. Art. 25
  27. Art. 26 IV. Versamento diretto della riduzione di premio all’assicurato
  28. Art. 27 I. Procedure di versamento del premio23
  29. Art. 28 II. Versamento diretto agli assicurati
  30. Art. 29 A. Motivi
  31. Art. 30 B. Decorrenza
  32. Art. 31 Diritto suppletorio
  33. Art. 32
  34. Art. 33 (art. 22 LCAMal)
  35. Art. 34 I. Dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
  36. Art. 35 II. Alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
  37. Art. 36 (art. 22i LCAMal)
  38. Art. 37 I. Assicurati morosi ed escussi25
  39. Art. 38 II. Assicurati morosi ed escussi beneficiari di AFI/API
  40. Art. 39 (art. 22n cpv. 1 LCAMal)
  41. Art. 40
  42. Art. 41 a) Spese
  43. Art. 42 b) Redditi
  44. Art. 43 c) Sostanza
  45. Art. 44
  46. Art. 45 (art. 22p LCAMal)
  47. Art. 46 (art. 22g cpv. 3 e 22n cpv. 3 LCAMal)
  48. Art. 47 (art. 22p LCAMal)
  49. Art. 48 C. Casi di rigore
  50. Art. 49 Convenzioni tariffali
  51. Art. 50 A. Abrogazione
  52. Art. 51 B. Entrata in vigore
  53. Art. 52 A. Abrogazione
  54. Art. 58 A. Riferimento
  55. Art. 59 B. Deroghe al previgente regolamento

55 provisions

Art. 1 (art. 3 LCAMal)

L’Istituto delle assicurazioni sociali e per esso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG svolge i compiti di natura assicurativa che discendono dalla legislazione in materia di assicurazione malattie e sono di competenza cantonale. TITOLO II Controllo dell’obbligo d’assicurazione A. Compiti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG I. In generale

Art. 2 (art. 12 cpv. 1 LCAMal)

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG controlla l’obbligo d’assicurazione. II. In particolare

Art. 3 (art. 12 cpv. 2 LCAMal)

1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG emana all’indirizzo dei Comuni e degli assicuratori le direttive per il controllo dell’obbligo d’assicurazione. 2Essa allestisce i moduli ufficiali: a) per le segnalazioni da parte dei Comuni di persone non iscritte a un assicuratore; b) per le notifiche di iscrizione o di dimissione delle persone soggette all’obbligo d’assicurazione da parte degli assicuratori. B. Compiti dei Comuni

Art. 4 (art. 13-14 LCAMal)

1Il Comune accerta l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore riconosciuto in caso di: a) nascita; b) arrivo di persone, soggette all’obbligo assicurativo, provenienti da un altro Comune svizzero o dall’estero. 2A tale scopo esso esige un documento dell’assicuratore che attesti l’iscrizione. 3Il Comune segnala immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG il nominativo delle persone non iscritte ad un assicuratore riconosciuto. C. Compiti degli assicuratori

Art. 5 (art. 15 LCAMal)

1Gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG: a) l’avvenuta iscrizione di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione; b) le avvenute dimissioni di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione. 2Le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1 avvengono tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 1 Titolo modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 408. 2 Ingresso modificato dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359. D. Doveri dei datori di lavoro

Art. 6 (art. 16-17 LCAMal)

Su richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita, ogni informazione necessaria per il controllo dell’obbligo d’assicurazione per i lavoratori non domiciliati e per i loro familiari. E. Iscrizioni d’ufficio

Art. 7 (art. 19 LCAMal)

1L’iscrizione d’ufficio delle persone soggette all’obbligo d’assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, previa diffida scritta. 2La ripartizione tra i singoli assicuratori considera l’effettivo degli assicurati affiliati. TITOLO III Riduzione dei premi Capitolo primo Istanza di riduzione di premio A. Modalità di presentazione

Art. 8 (art. 25 LCAMal)

1L’istanza di riduzione di premio o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento mediante l’apposito modulo ufficiale. 2Il modulo ufficiale, che è recapitato ai potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o può essere richiesto alla medesima da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento, deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti. 3Per ogni unità di riferimento deve essere presentata un’unica istanza di riduzione di premio o di rinnovo. B. Accesso ai dati fiscali protetti

Art. 8a (art. 25a LCAMal)

1La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica Convenzione d’accesso ai dati fiscali. 2Non è previsto un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti tramite un’interfaccia realizzata secondo le specifiche della Divisione delle contribuzioni. 3Con l’inoltro della domanda o qualora l’assicurato chiedesse una consulenza riferita alle possibilità di inoltro della domanda, gli organi competenti per l’applicazione della legge sono autorizzati a consultare i dati fiscali necessari all’accertamento del diritto alla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie delle persone facenti parte dell’unità di riferimento. 4Tutte le operazioni di consultazione di dati fiscali e i nominativi di chi le effettua sono registrati dal sistema informatico. C. Assicurati beneficiari di PC AVS/AI e beneficiari di prestazioni Laps

Art. 9 (art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal)

Sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione di premio: a) i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI; b) i beneficiari di prestazioni ai sensi della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), del 5 giugno 2000. D. Assicurati tassati alla fonte

Art. 10 (art. 25 LCAMal)

Per gli assicurati tassati alla fonte si applicano le medesime regole valide per gli assicurati tassati in via ordinaria. Capitolo secondo Unità di riferimento A. Partner conviventi (art. 26 cpv. 4 LCAMal) Art. 10a3 La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza dura da almeno 6 mesi. B. Persone sole economicamente dipendenti

Art. 11 (art. 27 LCAMal)4

1Una persona è economicamente dipendente se cumulativamente: a) non supera i 30 anni; b) non è coniugata; c) non ha figli a carico; d) il totale dei redditi registrati nella tassazione fiscale determinante è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della Laps. 2La persona di cui al capoverso 1 è inclusa nell’unità di riferimento se, al momento della presentazione dell’istanza di riduzione di premio, è in prima formazione secondo quanto previsto dalla Laps. 3Per gli assicurati tassati alla fonte, il totale dei redditi di cui alla lett. d) del capoverso 1 si riferisce a quello dei redditi esistenti al momento della presentazione dell’istanza di riduzione di premio. Capitolo terzo Premio medio di riferimento A. Categorie di assicurati

Art. 12 (art. 28 cpv. 1 LCAMal)5

I premi medi di riferimento sono stabiliti separatamente per gli assicurati minorenni, per gli assicurati di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati di età superiore a 25 anni. B. Percentuali per la ripartizione degli assicurati fra modello assicurativo standard e modelli assicurativi alternativi (art. 28 cpv. 2 lett. a) e b) LCAMal) Art. 12a6 Per la determinazione della percentuale degli assicurati fra modelli assicurativi sono considerati gli ultimi dati pubblicati dalla competente autorità federale. C. Sconto medio percentuale (art. 28 cpv. 2 lett. c) LCAMal) Art. 12b7 Lo sconto medio percentuale per le tre differenti categorie di assicurati previste dalla LAMal corrisponde alla differenza percentuale fra i premi relativi al modello assicurativo standard e quelli relativi al modello assicurativo medico di famiglia per singolo assicuratore malattie che offre questo tipo di modello assicurativo o equivalente, ponderata in base al numero di assicurati affiliati alle rispettive casse malattia nelle due regioni di premio. D. Data di riferimento per numero assicurati

Art. 13 (art. 29 cpv. 3 LCAMal)8

Il numero degli assicurati da considerare per il calcolo del premio medio di riferimento è quello riferito al 1° luglio dell’anno precedente. Capitolo quarto Reddito di riferimento A. Accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante

Art. 14 (art. 30 cpv. 2 LCAMal)

1Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi: 3 Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14. 4 Nota marginale modificata dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14. 5 Nota marginale modificata dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14. 6 Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14. 7 Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14. 8 Nota marginale modificata dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14. 9 Art. modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134. a) persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera; b) persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; c) persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione; d) decesso del coniuge o del partner registrato; e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata; f) cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale. 2Su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi: a) cessazione parziale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale; b) diminuzione o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; c) diminuzione o aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; d) diminuzione o aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; e) diminuzione di almeno 10’000.– franchi dei valori di sostanza, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; f) aumento di almeno 10’000.– franchi dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante. 3Nelle evenienze di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-e), in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della richiesta. 4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante. B. Spese professionali

Art. 15 (art. 31 cpv. 1 lett. f) LCAMal)

1Le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfetario massimo di 4’000.-- franchi alle unità di riferimento nelle quali almeno un membro esercita un’attività salariata a titolo principale. 2Se la somma dei redditi netti conseguiti con l’attività salariata a titolo principale è inferiore al forfait di cui al capoverso 1, le spese professionali sono riconosciute unicamente fino all’ammontare di tale reddito. C. Sostanza donata o ceduta in usufrutto

Art. 16 (art. 32 LCAMal)

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante o dopo il periodo fiscale determinante, nel calcolo del reddito di riferimento devono essere considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. 2I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di 10’000.– franchi. Capitolo quinto Ripartizione della riduzione dei premi Criterio di ripartizione dell’importo globale

Art. 17 (art. 33 cpv. 2 LCAMal)

1La riduzione dei premi è ripartita tra i membri dell’unità di riferimento che soggiacciono all’obbligo assicurativo ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), proporzionalmente al premio di riferimento di ciascun membro in rapporto al totale dei premi medi di riferimento dell’unità di riferimento. 2Se nell’unità di riferimento sono inclusi minorenni e/o giovani di età compresa fra 18 e 25 anni in formazione, la ripartizione di cui al capoverso 1 è effettuata dopo l’attribuzione della riduzione di premio a questi ultimi in conformità di quanto previsto dalle normative federali. 3Se la riduzione dei premi in favore dell’unità di riferimento non raggiunge almeno l’80 percento del premio medio di riferimento per i minorenni e almeno il 50 percento del premio medio di riferimento per i giovani di età compresa fra 18 e 25 anni in formazione inclusi nell’unità di riferimento, l’importo di riduzione sarà attribuito unicamente in favore degli stessi in proporzione al premio medio di riferimento di ciascun minorenne o giovane di età compresa fra 18 e 25 anni in formazione rispetto alla somma dei premi medi di riferimento relativi a questi ultimi.10 Capitolo sesto Anno di riferimento delle soglie Laps11 Limite di fabbisogno minimo

Art. 18 (art. 32a LCAMal)12

Il limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Capitolo settimo Procedure di comunicazione e pagamento A. Scambio dati tra assicuratori e Servizio cantonale ai sensi dell’art. 106b cpv. 1 OAMal (art. 65 cpv. 2 LAMal, 106b segg. OAMal e OSDRP-DFI)

Art. 19 I. In generale

1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e gli assicuratori procedono al reciproco scambio dei dati relativi ai singoli assicurati ai quali è stato riconosciuto il diritto alla riduzione di premio. 2Lo scambio dei dati è effettuato conformemente a quanto previsto dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. II. In particolare 1. Dagli assicuratori alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a) Scadenze (art. 106b cpv. 3 OAMal) Art. 19a14 La comunicazione dei dati da parte degli assicuratori verso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata con frequenza quindicinale. b) Dati supplementari (art. 106c cpv. 6, 106d cpv. 1 seconda frase OAMal e 7 cpv. 2 OSDRP-DFI) Art. 19b15 1Su richiesta, gli assicuratori forniscono alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG i dati relativi al rapporto di assicurazione LAMal dei propri assicurati ai sensi del numero 3.2.15 degli standard RP. 2Su richiesta, gli assicuratori forniscono alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG i dati relativi all’effettivo dei propri assicurati ai sensi del numero 3.2.15 degli standard RP. 2. Dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG agli assicuratori a) Scadenze (art. 106b cpv. 3 OAMal) 10 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 408. 11 Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134. 12 Nota marginale modificata dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134. 13 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 14 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 15 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. Art. 19c16 La comunicazione dei dati da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG verso gli assicuratori è effettuata con frequenza mensile. b) Dati supplementari (art. 5 cpv. 3 lett. c OSDRP-DFI) Art. 19d17 Su richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fornisce all’assicuratore i dati relativi allo stato delle decisioni relative alle riduzioni di premio. 3. Tra Servizi della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (art. 54a cpv. 5 e 6 OPC AVS/AI e 2 cpv. 1 OSDRP-DFI) Art. 19e18 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite il Servizio competente per le prestazioni PC AVS/AI comunica i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, domicilio) e il numero d’assicurato AVS degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e i dati relativi all’assicuratore malattie cui essi sono affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio competente per la riduzione dei premi.

Art. 20 B. Comunicazione dati da assicuratori ad assicurati19

Gli assicuratori comunicano i dati agli assicurati conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione malattie obbligatoria. C. Pagamento in generale I. Importo minimo della riduzione di premio

Art. 21 (art. 39 LCAMal)20

L’importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade è di 120.– franchi all’anno per ogni singolo membro dell’unità di riferimento. II. Versamento della riduzione di premio all’assicuratore

Art. 22 (art. 41 LCAMal)

La riduzione di premio è corrisposta di regola tramite l’assicuratore presso cui è iscritto ogni singolo membro dell’unità di riferimento. III. Conteggi (art. 45 LCAMal) 1. Acconti agli assicuratori

Art. 23

1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG versa agli assicuratori acconti mensili anticipati stabiliti sull’importo globale presumibile di riduzione di premio per l’anno di competenza. 2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sospende totalmente o in parte il versamento degli acconti mensili se, nonostante diffida scritta, l’assicuratore non presenta il conteggio di chiusura conformemente all’art. 24. 2. Conteggio di chiusura

Art. 24 (art. 106b cpv. 3 e 106c cpv. 3 OAMal e OSDRP-DFI)

1Gli assicuratori presentano il conteggio di chiusura relativo all’applicazione della riduzione di premio entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione. 2I dati relativi al conteggio di chiusura degli anni dal 2014 e seguenti sono trasmessi conformemente a quanto previsto dell’OSDRP-DFI e sono elaborati ai sensi del numero 3.2.15 degli standard RP. 3La trasmissione della documentazione relativa alla chiusura per l’anno 2013 avviene per mezzo del modulo ufficiale allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da inoltrare debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. 3. Conguaglio 16 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 17 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 18 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 19 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 20 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 21 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 408. 22 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.

Art. 25

1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG stabilisce il conteggio per il pagamento a conguaglio per l’anno decorso. 2Gli assicuratori possono presentare le osservazioni nel termine di 30 giorni dalla notifica del conteggio di cui al capoverso 1.

Art. 26 IV. Versamento diretto della riduzione di premio all’assicurato

1Il versamento diretto dell’importo di riduzione di premio all’assicurato avviene quando: a) l’assicurato non è più iscritto presso l’assicuratore a cui era affiliato al momento in cui è stato stabilito il diritto alla riduzione di premio; b) l’assicurato è iscritto presso il medesimo assicuratore, ma la riduzione retroattiva concerne periodi antecedenti il 1° gennaio dell’anno che precede quello di competenza; c) un assicuratore ha cessato la propria attività e la gestione delle pratiche correnti non avviene tramite l’Istituzione comune LAMal, oppure per mezzo di un nuovo assicuratore. 2Prima di versare gli importi direttamente all’assicurato, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG verifica: a) se il Cantone si è assunto oneri LAMal. Se così fosse, i relativi importi saranno oggetto di compensazione; b) se ci sono degli scoperti presso l’assicuratore attuale. Se così fosse, il versamento diretto all’assicurato è momentaneamente sospeso in attesa di chiarimenti. D. Pagamento in particolare assicurati beneficiari di PC AVS/AI

Art. 27 I. Procedure di versamento del premio23

Nelle procedure di versamento del premio agli assicuratori si applicano per analogia gli art. 19 e da 22 a 25.

Art. 28 II. Versamento diretto agli assicurati

A titolo eccezionale, quando l’assicuratore non è in grado di registrare versamenti retroattivi, il premio può essere versato direttamente all’assicurato secondo l’art. 26. Capitolo ottavo Istanza di revisione

Art. 29 A. Motivi

Ogni membro dell’unità di riferimento può presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 14.

Art. 30 B. Decorrenza

L’istanza di revisione ha effetto: a) in caso di cambiamento della situazione economica, dall’inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene; b) in caso di cambiamento nell’unità di riferimento, dall’inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; è fatta salva la richiesta di restituzione di cui all’art. 49 LCAMal. Capitolo nono Diritto suppletorio

Art. 31 Diritto suppletorio

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la legislazione sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. TITOLO IV Assicurati insolventi Capitolo primo Competenze Autorità competente (art. 20 LCAMal) 23 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202. 24 Art. modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134.

Art. 32

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è l’autorità designata per la gestione dei compiti concernenti il mancato pagamento dei crediti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Capitolo secondo Comunicazioni A. Assicuratori: comunicazioni relative alle esecuzioni forzate

Art. 33 (art. 22 LCAMal)

Gli assicuratori trasmettono trimestralmente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG la lista degli assicurati nei confronti dei quali hanno promosso un’esecuzione ai sensi LEF. B. Autorità cantonale preposta all’assistenza sociale: comunicazioni relative agli assicurati beneficiari di prestazioni assistenziali (art. 22d LCAMal)

Art. 34 I. Dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG trasmette all’autorità cantonale preposta all’assistenza sociale i dati notificati dagli assicuratori relativi agli assicurati beneficiari di prestazioni assistenziali nei confronti dei quali è stata promossa un’esecuzione ai sensi LEF, affinché valuti un pagamento diretto.

Art. 35 II. Alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

1L’autorità cantonale preposta all’assistenza sociale dà comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG degli assicurati per i quali non effettua alcun pagamento diretto all’assicuratore. 2Gli assicurati di cui al capoverso 1 sono da considerarsi secondo le modalità previste per gli assicurati che non pagano i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Capitolo terzo Sospensione Elenco degli assicurati sospesi ai Comuni e fornitori di prestazioni

Art. 36 (art. 22i LCAMal)

L’elenco degli assicurati che sono stati sospesi è accessibile ai Comuni e ai fornitori di prestazioni. Capitolo quarto Intervento sociale A. Attività preventiva dei Comuni (art. 22n LCAMal)

Art. 37 I. Assicurati morosi ed escussi25

1I Comuni svolgono attività preventiva nei confronti degli assicurati che non pagano i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per questo escussi. 2A questo scopo essi convocano gli assicurati morosi ed escussi e verificano la loro situazione economica.

Art. 38 II. Assicurati morosi ed escussi beneficiari di AFI/API

1Nell’ambito dell’attività preventiva i Comuni verificano la situazione degli assicurati morosi ed escussi beneficiari di assegni familiari integrativi e di prima infanzia. 2Essi convocano l’assicurato interessato e, verificato il motivo del mancato pagamento dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comunicano alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’esito della valutazione. III. Convocazione e possibilità di segnalazione previa comminatoria penale 25 Nota marginale modificata dal R 23.8.2023; in vigore dal 1.10.2023 - BU 2023, 280. Art. 38a26 1I Comuni possono inviare un richiamo scritto assortito della comminatoria dell'azione penale giusta l'art. 292 del Codice penale nei confronti degli assicurati morosi ed escussi che non si sono presentati alla prima convocazione o non hanno fornito le informazioni richieste. 2I Comuni possono segnalare all'autorità penale gli assicurati che non danno seguito al richiamo e ne informano la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. B. Valutazione dei Comuni (art. 22g cpv. 2 LCAMal) I. Modalità

Art. 39 (art. 22n cpv. 1 LCAMal)

1I Comuni trasmettono alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’esito dell’accertamento della situazione economica relativa agli assicurati morosi ed escussi. Un modulo, che riassume i redditi, la sostanza e le spese considerate, funge da supporto. 2Su richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o spontaneamente, i Comuni valutano nuovamente la situazione economica degli assicurati segnalati. II. Criteri 1. In generale

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