1La valutazione tiene conto dei parametri di calcolo contenuti nell’apposito modulo che
si riferiscono alle spese, ai redditi e alla sostanza delle persone componenti l’unità di riferimento.
2Essa considera i parametri attuali e risultanti dai registri ufficiali o comprovati da documenti.
2. In particolare
Art. 41 a) Spese
Le spese da considerare nella valutazione sono in particolare:
– canone di locazione annuale o interessi passivi annuali sino all’importo massimo stabilito dalla
Laps;
– premio dell’assicurazione malattie obbligatoria effettivo al netto dell’eventuale riduzione dei
premi;
– fabbisogno annuo secondo la Laps;
– contributi alimentari versati e comprovati.
Art. 42 b) Redditi
1I redditi da considerare nella valutazione sono in particolare:
– redditi da attività lucrativa salariata al netto degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/
AD/PP/AINF);
– redditi da attività indipendente;
– rendite di ogni tipo (svizzere e estere);
– reddito da sostanza mobiliare;
– reddito da sostanza immobiliare;
– contributi alimentari.
2Per i lavoratori indipendenti fanno stato i redditi accertati dall’autorità fiscale mediante l’ultima
decisione di tassazione emanata. Se la situazione al momento della verifica non rispecchia quella
accertata dall’autorità fiscale, l’assicurato deve fornire le prove documentali.
Art. 43 c) Sostanza
1La sostanza da considerare nella valutazione è in particolare:
– tutta la sostanza immobiliare lorda;
– tutta la sostanza mobiliare.
2Se la sostanza permette di far fronte ai crediti scoperti dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, il Comune preavvisa la sospensione.
3Se la sostanza immobiliare lorda supera il valore di 250’000.-- franchi, il Comune preavvisa la
sospensione.
AVS/AI/ IPG: termine adeguato
(art. 22g cpv. 3 e 22n cpv. 3 LCAMal)
26 Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2023,
280.
Art. 44
1L’esito dell’accertamento è comunicato entro 40 giorni a decorrere dalla segnalazione
dell’assicurato interessato al suo Comune da parte della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG.
2Il Comune preavvisa la sospensione, se l’assicurato moroso non si presenta o non fornisce la
documentazione richiesta nei tempi indicati.
D. Indennizzo
Art. 45 (art. 22p LCAMal)
L’indennizzo riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è definito tramite decreto esecutivo.
Capitolo quinto
Disposizioni transitorie
A. Termine adeguato
Art. 46 (art. 22g cpv. 3 e 22n cpv. 3 LCAMal)
Nell’anno 2012 i Comuni più popolosi possono superare il termine di 40 giorni previsto
dall’articolo 44, previa comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
B. Indennizzo provvisorio
Art. 47 (art. 22p LCAMal)
Per l’anno 2012 l’indennizzo di cui all’art. 45 corrisponde a 150.– franchi.
Art. 48 C. Casi di rigore
Richiamato l’art. 84 LCAMal, dall’anno 2013 il limite di reddito disponibile di riferimento
per la determinazione dell’importo normativo massimo di riduzione di premio si estende fino al limite
di fabbisogno minimo, senza computo della pigione, ai sensi della Laps.
TITOLO IVa27
Ospedalizzazioni nel Cantone
Istituti acuti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal28
Determinazione dei volumi di attività
Art. 48a29 Lo Stato e gli Istituti acuti (di seguito Istituti), ai fini della determinazione dei volumi di
attività da finanziare con contributo globale, considerano in particolare i seguenti elementi:
a) evoluzione storica dei pazienti e dell’attività misurata in termini di caseload o di giornate di cura
relativa ai pazienti LAMal residenti in Ticino;
b) risultati della regressione lineare per casi e attività applicata ai dati storici, di regola a partire
dai dati 2012;
c) cambiamenti della struttura tariffale particolarmente incisivi per piccole strutture o per ventagli
di prestazioni limitati, sulla base delle comunicazioni ufficiali di SwissDRG;
d) modifiche dei mandati attribuiti richieste dall’Autorità cantonale o imposte da disposizioni
federali (medicina altamente specializzata).
Adeguamenti del contributo globale
Art. 48b30 1Il contributo globale rimane fisso entro una soglia del +/-3% di variazione dell’attività a
consuntivo.
2L’attività a consuntivo è verificata dall’Unità statistiche sanitarie del Dipartimento della sanità e della
socialità, sulla base delle codifiche inviate ogni anno all’Ufficio federale di statistica, conformemente
all’art. 48g.
3Variazioni oltre la soglia sono remunerate a costi variabili.
Determinazione dei costi variabili
27 Titolo introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 382.
28 Sottotitolo modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
29 Art. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76; precedente modifica: BU 2016,
382.
30 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
Art. 48c31 I costi variabili rappresentano una percentuale dei costi totali di ogni Istituto e si
riferiscono alle seguenti categorie di costo riprese dal piano contabile REKOLE:
a) gruppi 30-39 Costi del personale: per il settore somatico-acuto si considera la variazione del
costo totale degli ultimi due consuntivi; per la psichiatria e la riabilitazione si considerano il 75%
del costo del personale curante e il 25% del costo del personale terapeutico del consuntivo
dell’anno del contributo;
b) gruppo 38 Onorari medici;
c) gruppo 40 Fabbisogno medico;
d) gruppo 41 Prodotti alimentari;
e) gruppo 42 Economia domestica;
f) gruppo 48 Altre prestazioni ai pazienti.
Ammontare dell’adeguamento
Art. 48d32 1La percentuale di costi variabili determinata secondo i parametri dell’art. 48c è applicata
alla quota parte di tariffa a carico dello Stato (tariffa degressiva).
2L’adeguamento a costi variabili risulta dalla moltiplica della tariffa degressiva per la variazione di
attività oltre la soglia ai sensi dell’art. 48b.
Adeguamenti del contributo globale per fattori straordinari e imprevedibili
Art. 48e33 Il contributo globale può essere adeguato, con modalità da concordare di volta in volta
per:
a) eventi eccezionali (epidemie, catastrofi, ecc.);
b) attribuzione di compiti non previsti dalla legislazione in vigore o a seguito di modifiche dei
mandati secondo la pianificazione ospedaliera ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal;
c) modifiche legislative federali o cantonali comportanti segnatamente una diversa ripartizione del
finanziamento tra lo Stato e le assicurazioni sociali, come pure accordi intercantonali sulle
ospedalizzazioni fuori Cantone.
Obbligo informativo
Art. 48f34 1Gli Istituti sono tenuti a fornire all’Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità
e della socialità, entro il 30 aprile di ogni anno:
– il formulario ITAR-K completo di tutti i suoi fogli;
– il formulario dati di base e prestazioni;
entro il 30 giugno di ogni anno:
– la suddivisione dell’attività effettuata (pazienti, caseload e/o giornate di cura) per gruppo
assicurativo;
– la tabella con i nominativi dei medici assistenti, la specialità e l’anno di specializzazione, la data
d’inizio e di fine del rapporto d’impiego;
– la tabella con gli stage del personale sanitario non universitario suddivisi in numero di allievi e
di settimane di formazione offerti;
– il rapporto di revisione con allegati bilancio e conto economico revisionati;
– la suddivisione del risultato d’esercizio tra attività finanziata con contributo globale e il resto,
certificata dall’Ufficio di revisione o autocertificata dalla Direzione;
– il rapporto di attività (se esistente);
– la dichiarazione di completezza.
2Resta riservato l’art. 66n LCAMal.
Statistiche
Art. 48g35 1Gli Istituti sono tenuti a fornire all’Unità statistiche sanitarie del Dipartimento della sanità
e della socialità (USS) i dati statistici richiesti dall’Ufficio federale di statistica in ossequio alle
disposizioni LAMal.
2L’USS può richiedere eventuali statistiche supplementari connesse al controllo dei mandati di
prestazione.
Risultato d’esercizio dell’attività finanziata con contributo globale
31 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
32 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
33 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
34 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
35 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
Art. 48h36 1Gli Istituti predispongono la propria contabilità al fine di determinare il risultato
d’esercizio dell’attività finanziata con contributo globale, conformemente alle disposizioni federali in
materia.
2Gli Istituti presentano il risultato di cui al capoverso 1 certificato dall’Ufficio di revisione o
autocertificato dalla Direzione.
TITOLO IVb37
Ospedalizzazioni fuori Cantone
Verifica dei requisiti e competenza decisionale
Art. 48i38 1L’Area di gestione sanitaria è l’istanza deputata alla verifica dei requisiti formali per
l’ottenimento della garanzia finanziaria per un ricovero ospedaliero fuori Cantone (domicilio del
paziente, status dell’istituto di destinazione, tariffe richieste).
2L’Ufficio del Medico cantonale è l’istanza deputata alla verifica dei requisiti che determinano la
tipologia di finanziamento da parte del Cantone (integrale per motivi medici o parziale nel caso in
cui la prestazione richiesta sia disponibile in uno degli istituti dell’elenco cantonale).
3Esperite le verifiche di cui ai cpv. 1 e 2, l’Area di gestione sanitaria decide sull’assunzione da parte
del Cantone dei costi dei ricoveri ospedalieri fuori Cantone.
TITOLO IVc39
Autorizzazione dei fornitori di prestazioni
(art. 36 LAMal)
Competenza
Art. 48l40 1L’Ufficio di sanità è l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione ad esercitare a
carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (di seguito AOMS).
2Esso può delegare ad altri organi amministrativi e a ordini e associazioni professionali (in tal caso
considerati ausiliari dell’Ufficio di sanità) la valutazione di specifici requisiti formali per l’ottenimento
dell’autorizzazione AOMS; la responsabilità decisionale resta dell’Ufficio di sanità.
3L’Ufficio di sanità può inoltre delegare agli enti di cui al cpv. 2 compiti di vigilanza sui requisiti formali
per l’ottenimento dell’autorizzazione AOMS.
Procedura
Art. 48m41 1Il fornitore di prestazioni che vuole esercitare a carico dell’AOMS deve presentare istanza
d’autorizzazione al competente ufficio corredata di tutta la necessaria documentazione.
2Dopo le necessarie verifiche l’Ufficio di sanità decide sull’autorizzazione; esso ha la facoltà di
rilasciare delle autorizzazioni limitate nel tempo.
3Nel caso in cui le condizioni non siano più soddisfatte, il Dipartimento della sanità e della socialità
provvede a revocare l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’AOMS.
Limitazione infermieri e organizzazioni di cura e d’aiuto a domicilio
(art. 55b LAMal)
Art. 48n42 1Giusta l’art. 55b LAMal, qualora i costi annui per assicurato per le cure di cui all’art. 25a
LAMal siano aumentati durante gli ultimi dieci anni in misura maggiore rispetto ai costi annui della
media svizzera, l’Ufficio di sanità non rilascia nuove autorizzazioni AOMS a infermieri e
organizzazioni di cura e d’aiuto a domicilio.
2Per la verifica dei costi annui di cui al capoverso 1 fanno stato i dati della statistica dell’AOMS
pubblicata dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
3Non sono sottoposte alla limitazione le istanze complete inoltrate all’Ufficio di sanità prima
dell’entrata in vigore del presente articolo.
Vigilanza
36 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
37 Titolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
38 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
39 Titolo introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
40 Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
41 Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
42 Art. modificato dal R 27.11.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 320; precedente modifica: BU
2021, 359.
(art. 38 LAMal)
Art. 48o43 L’Ufficio di sanità vigila sui fornitori di prestazioni al beneficio dell’autorizzazione ad
esercitare a carico dell’AOMS, al fine di garantire l’osservanza delle condizioni formali e pronuncia
se del caso le necessarie misure.
Tasse
Art. 48p44 1Per l’istruzione delle pratiche amministrative, come pure per i compiti speciali di visita,
di controllo, di ispezione e di consulenza sono percepite tasse e spese fino a un massimo di 2'000
franchi.
2Per le decisioni d’autorizzazione, di rifiuto o di revoca ad esercitare a carico dell’AOMS, sono prelevate
delle tasse da 300 a 2'000 franchi.
Rimedi di diritto
Art. 48q45 Contro le decisioni dell’Ufficio di sanità e del Dipartimento della sanità e della socialità è
dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
TITOLO V
Approvazione delle convenzioni tariffali
Art. 49 Convenzioni tariffali
Ai fini dell’approvazione delle convenzioni e della relativa pubblicazione degli atti, le parti
presentano la seguente documentazione:
a) la convenzione, così come gli eventuali allegati, con la firma originale delle parti;
b) il testo della convenzione e degli eventuali allegati, in formato elettronico.
TITOLO VI
Disposizione abrogativa e finale
Art. 50 A. Abrogazione
1Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011, è abrogato.
2Rimangono applicabili46:
a) l’articolo 21 relativo all’importo minimo della riduzione di premio per l’anno 2012;
b) gli articoli 33 cpv. 2 secondo trattino e 35 cpv. 1 lett. b. per le domande presentate prima del 1°
gennaio 2012 e per le garanzie rilasciate su domande presentate entro il 31 dicembre 2011
nell’ambito dell’intervento sociale con riferimento a crediti dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie maturati prima del 1° gennaio 2012;
c) l’art. 39 capoversi 1, 3 e 4 concernente assicurati minorenni per crediti dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie maturati prima del 1° gennaio 2012;
d) l’art. 41 concernente i doveri degli assicuratori;
e) l’art. 42 per la restituzione da parte degli assicuratori della riduzione dei premi di assicurati
sospesi che non sono più soggetti all’obbligo d’assicurazione;
f) gli articoli da 43 a 50 per le richieste di rimborso presentate dai fornitori di prestazioni riferite a
cure medico-sanitarie dell’assicurazione obbligatoria fornite prima del 1° gennaio 2012;
g) l’articolo 52 cpv. 2 e di conseguenza le seguenti disposizioni del Regolamento della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), del 13 novembre 2007:
1) gli articoli 58 e 59 per i crediti scoperti maturati dall’assicuratore prima del 1° gennaio 2006;
2) gli articoli 8-38 per determinare il diritto alla riduzione dei premi per l’anno 2011 e per gli
anni precedenti.
Art. 50a47 Il decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i
requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal del 10
dicembre 2002, è abrogato.
43 Art. modificato dal R 27.11.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 320; precedente modifica: BU
2021, 359.
44 Art. modificato dal R 27.11.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 320; precedente modifica: BU
2021, 359.
45 Art. introdotto dal R 27.11.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 320.
46 Gli articoli seguenti sono riportati alla fine del regolamento.
47 Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 382.
Art. 51 B. Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore immediatamente,48 tranne gli articoli 21 e 48 che entreranno in vigore il
1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012, 206.
DISPOSIZIONI PREVIGENTI
Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
(LCAMal)
(del 5 aprile 2011)
B. Pagamento in generale
I. Importo minimo della riduzione di premio
(art. 39 LCAMal)
Art. 21 L’importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade è
di 12.– franchi all’anno per ogni singolo assicurato.
B. Prevenzione della sospensione e promozione del pagamento autonomo degli oneri LAMal
Art. 33 1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si attiva, nella misura del possibile,
nella prevenzione di casi di sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal.
2In particolare:
– promuove il pagamento autonomo degli oneri LAMal, anche segnalando, ove si reputa
necessario, i casi particolari di assicurati sospesi ai Comuni di domicilio o di residenza;
– in casi di gravi necessità medico-sanitarie o di pronunciata difficoltà nella gestione
amministrativa ordinaria delle incombenze correnti, stimola il ricorso ad un rappresentante
ufficiale per l’assicurato sospeso; e segnatamente: tutore, curatore, persona qualificata
ufficialmente designata.
3Esso promuove inoltre l’intervento di associazioni o di enti specifici preposti all’aiuto verso
casistiche particolari di persone con problemi di malattia o con difficoltà nella gestione
amministrativa ordinaria, nella finalità di promuovere l’assunzione in via autonoma e ordinaria degli
oneri LAMal da parte degli assicurati.
D. Interventi specifici da parte del Cantone
Art. 35 1Previa richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG favorisce il rientro
di persone sospese nel circuito ordinario di accesso ai fornitori di prestazioni, anche attraverso il
pagamento dei crediti scoperti verso gli assicuratori malattie, nei casi particolari di:
a) beneficiari di altri interventi sociali che prevedono il pagamento dei premi o delle partecipazioni
LAMal direttamente all’assicuratore malattie;
b) assicurati nei confronti dei quali è stato istituito in via ufficiale un provvedimento di tutela o di
curatela.
2Essa si accerta in anticipo che esistano le premesse sufficienti affinché eventuali oneri che restano
comunque a carico dell’assicurato siano pagati in via autonoma e regolare.
B. Assicurati minorenni
Art. 39 1Previa segnalazione o richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS/
AI/IPG procede immediatamente al pagamento dei crediti scoperti riguardanti gli assicurati
minorenni.
2Nel contempo:
a) richiama i genitori ai doveri di legge relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;
48 Entrata in vigore: 1° giugno 2012 - BU 2012, 206.
b) segnala la situazione al Comune di domicilio o di residenza.
3Anche in caso di pagamenti da parte del Cantone, l’assicuratore mantiene la procedura di incasso
forzato, nei confronti dei genitori, per crediti scoperti riguardanti assicurati minorenni.
4In caso di realizzazione nell’ambito della procedura di esecuzione, l’assicuratore restituisce
immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, in via prioritaria, quanto già
anticipato dal Cantone per assicurati minorenni.
5L’assicuratore è tenuto a dar seguito immediatamente a ogni richiesta della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG riguardante crediti scoperti per assicurati minorenni, in particolare per
quanto attiene alla presentazione dei medesimi per i pagamenti.
D. Doveri degli assicuratori
Art. 41 1Anche in caso di pagamento dei crediti scoperti da parte della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, l’assicuratore è tenuto a proseguire la via esecutiva sia nei confronti
della persona interessata che di eventuali debitori solidali.
2Se per un periodo in cui sopravviene il pagamento da parte del Cantone, l’assicuratore malattie è
già in possesso di attestati di carenza di beni rilasciati all’assicurato in mora o a eventuali debitori
solidali, tali attestati devono essere ceduti al Cantone.
3Se nel quadro della procedura esecutiva l’assicuratore:
a) realizza delle entrate: esso restituisce immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG quanto da essa anticipato a titolo di crediti scoperti;
b) ottiene un attestato di carenza di beni per il periodo durante il quale il Cantone ha assunto i
crediti scoperti: cede questo titolo di credito alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, nella forma originale.
Ciò vale anche nel caso di procedure contro i debitori solidali.
4L’assicuratore fornisce immediatamente, e in ogni momento, alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, previa richiesta:
a) lo stato esatto dei crediti scoperti maturati fino a quel periodo da un assicurato in mora;
b) ogni altra informazione relativa allo stato dei pagamenti, o dei crediti scoperti, concernenti
assicurati già colpiti da sospensione del riconoscimento delle prestazioni o in procinto di
esserlo.
E. Restituzione di riduzione di premio
Art. 42 Al momento in cui l’assicurato con sospensione delle prestazioni, che ha beneficiato di
riduzioni di premio, cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione, l’assicuratore deve
restituire al Cantone gli importi di riduzione di premio a partire dalla data in cui è stata decretata la
sospensione.
A. Principio
Art. 43 1Possono essere rimborsati solo i costi attinenti alle cure di prima necessità.
2Il fornitore di prestazioni che avanza la richiesta di pagamento deve attestare che la pretesa si
limita a cure di prima necessità.
3Prima di procedere al pagamento, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG verifica che:
a) sia confermata la situazione di cure di prima necessità;
b) la procedura di incasso forzato da parte del fornitore di prestazioni non abbia avuto esito
positivo.
B. Fornitori di prestazioni ammessi
I. In generale
Art. 44 Per le cure stazionarie o ambulatoriali di prima necessità sono ammessi:
a) le strutture EOC e OSC;
b) il Cardiocentro Ticino;
c) le farmacie operanti nel Cantone Ticino, a partire da prescrizioni che emanano dalle strutture
di cui alle lett. a) e b) e all’art. 45.
II. Casi particolari
Art. 45 Sono inoltre ammessi alla fatturazione di cure di prima necessità:
a) gli ospedali extracantonali, nei casi in cui l’intervento sia suffragato dai motivi di ordine medico
di cui alla LAMal;
b) le cliniche private per cure somatiche o psichiatriche, operanti nel Cantone Ticino, previa
richiesta formale al Dipartimento della sanità e della socialità e impegno di principio, espressi
in forma scritta, a limitare le richieste di pagamento, o le prescrizioni di medicamenti, alle
situazioni di cura di prima necessità;
c) le cliniche per cure di riabilitazione non praticata da EOC, previa prescrizione dei fornitori di
prestazioni di cui all’art. 44 lett. a) e b), e solo per interventi di prima necessità;
d) servizi di autoambulanza.
C. Cliniche private e istituti di riabilitazione ammessi
Art. 46 Per ogni pagamento richiesto, le cliniche di cui all’art. 45 lett. b) e c) devono fornire
indicazioni di dettaglio dei motivi per i quali le cure fatturate sono da rapportare a situazioni di prima
necessità.
D. Fatturazione al Cantone: procedura
Art. 47 1I fornitori di prestazione ammessi fatturano le prestazioni a mezzo dei moduli ufficiali.
2Per ottenere il pagamento devono comprovare la mancata capacità di incasso in via diretta, al
termine di una procedura di esecuzione. Alla richiesta deve essere allegata la copia dell’attestato di
carenza di beni rilasciato al paziente.
3Una procedura esecutiva non è necessaria nel caso in cui al paziente siano stati rilasciati almeno
due attestati di carenza di beni in un periodo di 24 mesi precedenti le richieste. In questo caso il
fornitore di prestazioni deve allegare alla richiesta di pagamento la copia della dichiarazione di
insolvenza rilasciata dall’Ufficio di esecuzione e falllimenti.
E. Pagamenti del Cantone
Art. 48 I pagamenti verso i fornitori di prestazioni ammessi si limitano ai costi delle cure di prima
necessità prestate, ma non comprendono le spese di incasso o, in particolare, le spese esecutive
di cui agli art. 43 cpv. 3 lett. b) e 47 cpv. 2 e cpv. 3.
F. Documentazione
Art. 49 1I fornitori di prestazioni ammessi devono presentare la medesima documentazione
come da fatturazione ordinaria agli assicuratori malattie, unitamente alla dichiarazione che si tratta
di cure di prima necessità.
2Le farmacie devono inoltre allegare la prescrizione rilasciata dai fornitori di prestazioni di cui agli
art. 44 lett. a) e b) e 45, in cui si attesta che la medesima rientra nel contesto di cure di prima
necessità.
G. Prescrizioni di medicamenti
Art. 50 1In caso di cure di prima necessità, le prescrizioni di medicamenti devono essere limitate,
sia per i prodotti prescritti che per la durata temporale del trattamento, allo stretto necessario.
2Esse devono limitarsi ai prodotti registrati nell’Elenco delle specialità. Eventuali eccezioni, dettate
da motivi di ordine medico, devono essere documentate al momento della richiesta di pagamento
al Cantone.
Art. 52 A. Abrogazione
1Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie (LCAMal), del 13 novembre 2007, è abrogato.
2Rimangono applicabili:
a) gli articoli 58 e 59 per i crediti scoperti maturati dall’assicuratore prima del 1° gennaio 2006;
b) gli articoli 8 - 38 per determinare il diritto alla riduzione dei premi per l’anno 2011 e per gli anni
precedenti.
Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
(LCAMal)
(del 13 novembre 2007)
Capitolo II
Riduzione individuale di premio nell’assicurazione malattie
Sezione I
Premio riconosciuto e quota media cantonale ponderata
A. Premio riconosciuto
Art. 8 1Il Consiglio di Stato approva il premio riconosciuto per ogni singolo assicuratore per il
calcolo della riduzione di premio.
2Il premio riconosciuto è stabilito per gli assicurati minorenni, per gli assicurati di età compresa tra
18 e 25 anni e per gli assicurati di età superiore a 25 anni.
3All’assicuratore malattie è dato un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di approvazione
del premio riconosciuto per presentare eventuali osservazioni.
B. Quota media cantonale ponderata
Art. 9 Il Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale ponderata per gli assicurati
minorenni, per gli assicurati di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati di età superiore a
25 anni.
Sezione II
Istanza di riduzione di premio e reclamo
A. Norme generali
Art. 10 1L’istanza di riduzione di premio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. Resta riservato
l’art. 12.
2I moduli ufficiali sono recapitati dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della
riduzione di premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune
di residenza.
3L’istanza dev’essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
B. Termini di presentazione dell’istanza
Art. 11 1L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell’istanza,
tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede
la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il
quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel
corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di
cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare
istanza nel corso dell’anno stesso.
2Per casi particolari e per ragioni comprovate, l’Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche
istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l’inoltro della richiesta.
C. Beneficiari di PC AVS/AI
Art. 12 I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l’istanza
di riduzione di premio.
D. Istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione di premio
Art. 13 1Gli assicurati possono presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo
di riduzione di premio:
a) a seguito dell’emissione di una tassazione per l’inizio di assoggettamento;
b) per le situazioni di cui all’art. 31.
2L’istanza di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi delle situazioni di cui al cpv.
1.
E. Reclamo
Art. 14 Al reclamo all’Istituto delle assicurazioni sociali deve essere allegata una copia della
decisione con cui l’istanza è stata respinta.
Sezione III
Diritto alla riduzione di premio e calcolo
A. In generale
Art. 15 Posto il diritto alla riduzione di premio, di principio l’importo della medesima è calcolato
sulla base dei dati fiscali dell’istante.
B. Persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a 6’000.-- franchi
I. in generale
Art. 16 1Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- franchi, che ritengono di aver diritto alla riduzione di
premio, devono indicare il nucleo primario di riferimento.
2Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante
del nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento).
II. persone nel frattempo economicamente autosufficienti
Art. 17 1Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- franchi, sono esentate dallo specificare il nucleo primario
di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite
massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su
base mensile.
2Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.
III. persone che al momento dell’istanza hanno un’età non inferiore ai 35 anni
Art. 18 1Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- franchi, sono esentate dallo specificare il nucleo primario
di riferimento se, al momento dell’istanza, cumulativamente:
a) conducono un’esistenza autonoma;
b) hanno un’età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all’età AVS.
2Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell’istante
desunti dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.
C. Casi particolari
Art. 19 1Casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell’Istituto delle assicurazioni
sociali, la riduzione di premio può essere concessa facendo astrazione dal reddito di riferimento,
sono esentati dallo specificare il nucleo primario di riferimento.
2In tali casi l’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante applicando per
analogia le modalità di accertamento previste per il caso più prossimo.
D. Persone soggette all’imposta alla fonte
Art. 20 Le persone sole tassate alla fonte che al momento dell’istanza di riduzione di premio
hanno entrate proprie inferiori al limite di reddito massimo per persone sole ai sensi della legge
federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile, devono indicare il nucleo
primario di riferimento.
E. Persone soggette all’imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza
Art. 21 Per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte del loro reddito o della loro
sostanza, vengono considerati la somma dei fattori di reddito che è servita di base per l’applicazione
dell’aliquota di imposta, così come il valore della sostanza in Svizzera o all’estero.
F. Reddito determinante
Art. 22 Il reddito determinante è desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.
G. Reddito di riferimento
Art. 23 Per reddito di riferimento di cui agli art. 16 e segg., si intende il reddito determinante della
persona o della famiglia da cui gli assicurati indicati dipendono per il proprio sostentamento, desunto
dal periodo fiscale determinante.
H. Comunicazione agli assicuratori
Art. 24 L’istituto delle assicurazioni sociali comunica agli assicuratori i dati relativi ai singoli
assicurati interessati al fine dell’applicazione della riduzione di premio.
Sezione IV
Versamento della riduzione di premio
A. Versamento della riduzione di premio all’assicuratore
Art. 25 Di regola la riduzione di premio è corrisposta all’assicurato tramite l’assicuratore presso
cui è iscritto.
B. Versamento diretto all’assicurato
Art. 26 1Il versamento diretto dell’importo di riduzione di premio all’assicurato avviene quando:
a) l’assicurato non è più iscritto presso l’assicuratore a cui era affiliato al momento in cui è stato
stabilito il diritto alla riduzione di premio;
b) l’assicurato è iscritto presso il medesimo assicuratore, ma la riduzione retroattiva concerne
periodi antecedenti il 1° gennaio dell’anno che precede quello di competenza;
c) un assicuratore ha cessato la propria attività e la gestione delle pratiche correnti non avviene
tramite l’Istituzione comune LAMal, oppure per mezzo di un nuovo assicuratore.
2Prima di versare gli importi direttamente agli assicurati, l’Istituto delle assicurazioni sociali verifica:
a) se al destinatario sono stati pagati premi a seguito dell’emissione di attestati di carenza di beni
o tramite dichiarazione di insolvenza, oppure se si è proceduto ad altri pagamenti in sua vece
in ragione del mancato versamento personale degli oneri LAMal. Se così fosse, gli importi
saranno oggetto di compensazione;
b) se ci sono degli scoperti presso l’assicuratore attuale. Se così fosse, il versamento diretto
all’assicurato è momentaneamente sospeso in attesa di chiarimenti.
Sezione V
Conteggio degli importi di riduzione di premio
A. Acconti agli assicuratori
Art. 27 L’istituto delle assicurazioni sociali versa agli assicuratori acconti mensili anticipati
stabiliti sull’importo globale presumibile di riduzione di premio per l’anno di competenza.
B. Documentazione
Art. 28 1Gli assicuratori presentano il conteggio di dettaglio relativo all’applicazione della
riduzione di premio nel corso dell’anno successivo a quello di corresponsione, entro la data stabilita
dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
2L’Istituto delle assicurazioni sociali allestisce un modulo ufficiale per la segnalazione dei dati da
parte degli assicuratori.
3Oltre alle informazioni contenute nel modulo ufficiale di cui al cpv. 2, l’Istituto delle assicurazioni
sociali ha facoltà di chiedere la produzione di altra documentazione.
C. Conguaglio
Art. 29 1L’Istituto delle assicurazioni sociali, dopo aver esaminato la documentazione prodotta,
stabilisce il conteggio per il pagamento a conguaglio per l’anno decorso.
2Agli assicuratori è assegnato un termine di trenta giorni dalla notifica di cui al cpv. 1 per eventuali
osservazioni alle rettifiche operate dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
D. Misure d’ordine
Art. 30 Se, nonostante diffida scritta, un assicuratore non rispetta le disposizioni di cui all’art. 28,
l’Istituto delle assicurazioni sociali sospende totalmente o in parte il versamento degli importi di
riduzione di premio.
Sezione VI
Accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale
applicabile
A. Accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali
Art. 31 L’Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all’accertamento del reddito
determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti
casi:
a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione
domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a 6’000.--
franchi, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale
e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione,
dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa con il
competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili;
n) persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera
circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in
cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati
nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.49
B. Norme di controllo
Art. 32 L’Istituto delle assicurazioni sociali verifica l’attendibilità delle dichiarazioni dell’assicurato
attraverso l’assunzione di ogni informazione utile.
C. Salariati
Art. 33 1La persona che esercita un’attività lucrativa salariata è tenuta a presentare all’Istituto
delle assicurazioni sociali:
a) il certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro;
b) una dichiarazione che attesti eventuali altre entrate (reddito accessorio, reddito del coniuge o
del partner registrato, reddito della sostanza, rendite, pensioni o altro), oppure l’esistenza di
sostanza.
2L’Istituto delle assicurazioni sociali allestisce un modulo ufficiale per l’accertamento del reddito e
della sostanza al di fuori della tassazione fiscale del periodo stabilito dal Consiglio di Stato.
3Le direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati,
emanate dal Cantone, sono applicabili per analogia.
D. Indipendenti
Art. 34 La persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è tenuta a presentare all’Istituto
delle assicurazioni sociali una dichiarazione che attesti il suo presumibile reddito e gli altri elementi
di reddito e di sostanza conformemente all’art. 33.
E. Senza attività
Art. 35 La persona che non esercita attività lucrativa è tenuta a presentare all’Istituto delle
assicurazioni sociali una dichiarazione che attesti l’esistenza di eventuali fonti di reddito, quali
rendite, pensioni, indennità giornaliere, così come di altri elementi indicati all’art. 33.
F. Conversione del reddito lordo in imponibile
Art. 36 1La conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile avviene a partire dalle
tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni.
2Il reddito imponibile della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è stabilito
defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d’attività lucrativa dei coniugi, dei
partner registrati e quella per i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.
3Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli
Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, si richiamano le disposizioni
federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.
49 Lett. introdotta dal R 9.7.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 478.
G. Rinuncia a sostanza
Art. 36a50 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo
fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di
10’000.-- franchi.
Capitolo III
Pagamento dei premi per assicurati beneficiari di PC AVS AI
A. Procedure di versamento del premio
Art. 37 Nelle procedure di versamento del premio agli assicuratori si applicano per analogia gli
art. 24, 25 e 27 a 30.
B. Versamento diretto agli assicurati
Art. 38 1A titolo eccezionale, quando l’assicuratore non è in grado di registrare versamenti
retroattivi, il premio può essere versato direttamente all’assicurato.
2In questo caso fa stato il riferimento per analogia all’art. 26.
Sezione IV
Crediti scoperti maturati dall’assicuratore prima del 1° gennaio 2006
Art. 58 A. Riferimento
I crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006, oppure successivamente ai sensi
del DL che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni
LAMal, sono assunti giusta i disposti di cui al Regolamento della legge sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994, ad eccezione dell’art. 83.
Art. 59 B. Deroghe al previgente regolamento
L’Istituto delle assicurazioni sociali può derogare all’art. 58 se, cumulativamente:
a) si tratta di un caso di reintegrazione di cui agli art. 42, 45 e 47;
b) è comprovata l’impossibilità di un pagamento in proprio da parte dell’assicurato, o per il tramite
di enti o associazioni specifici, oppure di altre fonti.
50 Art. introdotto dal R 9.7.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 478.
51 Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 478.