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14 provisions
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi
sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di
elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.
Art. 2 Commissioni regionali dei trasporti
1Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT)
quali organi operanti nei rispettivi comprensori.
2Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la loro competenza territoriale e materiale, le
modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli
enti interessati.
Art. 3 Piano cantonale dei trasporti
1Il PCT è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti,
garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali.
2Il PCT può essere elaborato ed approvato a tappe per singoli comprensori regionali.
Art. 4 Componenti
Il PCT indica:
a) gli obiettivi della politica globale in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto a livello
interregionale e regionale;
b) l'analisi attuale e la prevedibile evoluzione della domanda di infrastrutture e di servizi di
trasporto idonei a soddisfarla;
c) gli obiettivi di risanamento ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) a livello
interregionale e regionale con i relativi termini di attuazione;
d) gli indirizzi di politica urbanistica;
e) le priorità realizzative degli interventi;
f) la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni ed altri enti interessati;
g) la valutazione quadro delle risorse da destinare alla politica in materia di infrastrutture di
servizi di trasporto.
Art. 5 Procedura di approvazione
1Il PCT è allestito dal Consiglio di Stato, il quale può delegarne l'elaborazione alle CRT,
nei singoli comprensori regionali.
2I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati.
3Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.
Art. 6 Partecipazione
Il PCT viene trasmesso ai comuni, alle imprese di trasporto ed agli enti interessati che
possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di due mesi.
Art. 7 Adozione
Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale
secondo la procedura definita dalla legge cantonale sulla pianificazione del territorio.
Modificazione
751.100
Art. 8
1Il PCT può essere modificato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua
adozione.
2Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della
CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.
Art. 9 CRT: spese
1Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le
ripartiscono consensualmente.
2In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.
Art. 10 Finanziamento
1Le spese per l'elaborazione del PCT e per la realizzazione delle opere sono assunte
dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi.
2I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del
50%.
Art. 11 Ripartizione dei costi
1Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico
dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria.
2I comuni, coordinati dalle CRT, stabiliscono consensualmente il riparto interno della loro quota
globale di partecipazione.
3In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi,
alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.
4Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è
applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1
Art. 12
…2
Art. 13 Norme transitorie
1Le Commissioni regionali dei trasporti già costituite rimangono in funzione ai sensi
della presente legge.
2I Piani dei trasporti già adottati dal Consiglio di Stato costituiscono il PCT per il rispettivo
comprensorio regionale.
Art. 14 Entrata in vigore
Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata,
unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.3
Pubblicata nel BU 1997, 183.
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
2 Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
3 Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.