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Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Ticino · 751.100 · statute

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Commissioni regionali dei trasporti
  3. Art. 3 Piano cantonale dei trasporti
  4. Art. 4 Componenti
  5. Art. 5 Procedura di approvazione
  6. Art. 6 Partecipazione
  7. Art. 7 Adozione
  8. Art. 8
  9. Art. 9 CRT: spese
  10. Art. 10 Finanziamento
  11. Art. 11 Ripartizione dei costi
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Entrata in vigore

14 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.

Art. 2 Commissioni regionali dei trasporti

1Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT) quali organi operanti nei rispettivi comprensori. 2Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la loro competenza territoriale e materiale, le modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli enti interessati.

Art. 3 Piano cantonale dei trasporti

1Il PCT è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali. 2Il PCT può essere elaborato ed approvato a tappe per singoli comprensori regionali.

Art. 4 Componenti

Il PCT indica: a) gli obiettivi della politica globale in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto a livello interregionale e regionale; b) l'analisi attuale e la prevedibile evoluzione della domanda di infrastrutture e di servizi di trasporto idonei a soddisfarla; c) gli obiettivi di risanamento ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) a livello interregionale e regionale con i relativi termini di attuazione; d) gli indirizzi di politica urbanistica; e) le priorità realizzative degli interventi; f) la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni ed altri enti interessati; g) la valutazione quadro delle risorse da destinare alla politica in materia di infrastrutture di servizi di trasporto.

Art. 5 Procedura di approvazione

1Il PCT è allestito dal Consiglio di Stato, il quale può delegarne l'elaborazione alle CRT, nei singoli comprensori regionali. 2I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati. 3Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.

Art. 6 Partecipazione

Il PCT viene trasmesso ai comuni, alle imprese di trasporto ed agli enti interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di due mesi.

Art. 7 Adozione

Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla legge cantonale sulla pianificazione del territorio. Modificazione 751.100

Art. 8

1Il PCT può essere modificato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua adozione. 2Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.

Art. 9 CRT: spese

1Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le ripartiscono consensualmente. 2In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.

Art. 10 Finanziamento

1Le spese per l'elaborazione del PCT e per la realizzazione delle opere sono assunte dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi. 2I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del 50%.

Art. 11 Ripartizione dei costi

1Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria. 2I comuni, coordinati dalle CRT, stabiliscono consensualmente il riparto interno della loro quota globale di partecipazione. 3In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria. 4Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1

Art. 12

…2

Art. 13 Norme transitorie

1Le Commissioni regionali dei trasporti già costituite rimangono in funzione ai sensi della presente legge. 2I Piani dei trasporti già adottati dal Consiglio di Stato costituiscono il PCT per il rispettivo comprensorio regionale.

Art. 14 Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.3 Pubblicata nel BU 1997, 183. 1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477. 2 Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16. 3 Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.

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