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9 provisions
Art. 1 Competenza
1I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti
di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti
municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.
2Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie
comunali.
Art. 2 Importi
1Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti
importi di multa:
a) accattonaggio da fr. 100.– a fr. 300.–
b) animali vaganti da fr. 100.– a fr. 500.–
c) edifici pericolanti da fr. 200.– a fr. 1’000.–
d) imbrattamento di beni pubblici da fr. 200.– a fr. 500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica da fr. 100.– a fr. 300.–
f) schiamazzi notturni da fr. 100.– a fr. 300.–
g) esercizio della prostituzione da fr. 200.– a fr. 500.–
h) adescamento da fr. 200.– a fr. 500.–
i) …3
l) …4
2…5
3In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate
o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori
a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall’art. 5 cpv. 1 LOrP.6
Art. 3 Formularistica
Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica
allestita dal Dipartimento delle istituzioni.
Art. 4 Istruzioni
Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei
municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle
procedure contravvenzionali.
Art. 5 Dati centralizzati
I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una
centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della
recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro
rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.
1 Titolo modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
2 Ingresso modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
3 Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
4 Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
5 Cpv. abrogato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
6 Cpv. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.
550.250
Art. 6 Deferimento
1I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:
a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze
concrete;
b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a
una multa per la medesima infrazione;
c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali
federali o cantonali.
2L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia
comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di
procedura penale (CPP).
Art. 7 Anticipata garanzia
1Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese
procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i
reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
2La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia
e sottoscritta dal denunciato.
Art. 8 Norme comunali
Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° luglio 2016.
Pubblicato nel BU 2016, 197.
7 Art. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.