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Regolamento concernente il controllo delle attività economiche

Ticino · 185.350 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 Autorità di vigilanza
  3. Art. 3 Scopo
  4. Art. 4 Attività economiche; definizione
  5. Art. 5 Registrazione; catalogo dei dati
  6. Art. 6 I. Personale
  7. Art. 7 II. Del locatore
  8. Art. 8 III. Documenti
  9. Art. 9 IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica
  10. Art. 10 V. Rapporto tra le notifiche
  11. Art. 11 Entrata in vigore

11 provisions

Art. 1 Autorità competente

1Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale. 2Esso può affidare il controllo delle attività economiche all’Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.

Art. 2 Autorità di vigilanza

…2

Art. 3 Scopo

1Il controllo ha per scopo l’accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune. 2…3 3Il Comune comunica all’Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.

Art. 4 Attività economiche; definizione

Per attività economiche si intendono: a) le ditte individuali; b) le società in nome collettivo; c) le società in accomandita; d) le società anonime; e) le società in accomandita per azioni; f) le società a garanzia limitata; g) le società cooperative; ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.

Art. 5 Registrazione; catalogo dei dati

1Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati: - eventuale ragione sociale; - scopo; - sede o recapito; - numero d’identificazione dell’edificio, dell’abitazione o del locale occupato; - cognome e nome del titolare, dei soci o dell’amministratore/degli amministratori; - data dell’inizio dell’attività economica; - data della cessazione dell’attività economica. 2Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche. Notifica

Art. 6 I. Personale

1L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante. 1 Ingresso modificato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285. 2 Art. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285. 3 Cpv. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285. 185.350 2Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.

Art. 7 II. Del locatore

1Ogni locatore deve notificare all’ufficio competente, con l’apposito modulo, l’insediamento di un’attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell’occupazione in mancanza di contratto. 2Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.

Art. 8 III. Documenti

1La notifica personale di inizio di un’attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell’art. 5. 2Per le attività economiche esercitate nella forma di un’impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.

Art. 9 IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica

1Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante. 2Il locatore deve notificare all’ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell’attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.

Art. 10 V. Rapporto tra le notifiche

La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2001. Pubblicato nel BU 2001, 291.

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