Scopo della legge è di permettere la realizzazione di una rete integrata di trasporto
pubblico al servizio dei passeggeri, al fine di:
a) permettere alla popolazione un’adeguata mobilità su tutto il territorio cantonale;
b) migliorare il rapporto tra l’uso del trasporto pubblico e quello individuale motorizzato.
Definizioni:
Art. 2 a) trasporto pubblico
Il trasporto pubblico di persone comprende ogni servizio su strada, rotaia, funivia,
funicolare e sui laghi esercitato in proprio dalla Confederazione o da altre imprese titolari di una
concessione federale o di un’autorizzazione cantonale.
Art. 3 b) linee d’importanza cantonale e locale
1Sono d’importanza cantonale le linee regionali secondo le normative federali o quelle
che servono località periferiche o servizi centrali, le linee transfrontaliere, le linee urbane d’interesse
regionale e le linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti provenienti prevalentemente
dall’esterno (impianti Park and Ride).
2Sono linee d’importanza locale quelle che hanno lo scopo prioritario di servire capillarmente singoli
quartieri o quelle che costituiscono un servizio supplementare rispetto alle linee di importanza
cantonale.
Art. 4 Competenze cantonali e comunali
1Gli interventi del Cantone concernono le linee ed i servizi di trasporto che rivestono
un’importanza cantonale e non sono destinati prevalentemente al traffico turistico.
2Gli interventi dei Comuni concernono le linee ed i servizi d’importanza locale.
Art. 5 Commissioni regionali dei trasporti
Le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito Commissioni regionali), istituite dalla
legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto,
operano anche nel settore dei trasporti pubblici.
TITOLO Ia5
Trasporto di viaggiatori su strada
Competenza per autorizzazioni, tasse e sorveglianza
1 Titolo modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 322.
2 Ora legge sulle poste del 30 aprile 1997.
3 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
4 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 25.4.1997 - BU 1997, 185.
5 Titolo introdotto dalla L 10.3.1998; in vigore dal 1.5.1998 - BU 1998, 155.
Art. 5a6 1In applicazione della legislazione federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle
professioni di trasportatore su strada, il Consiglio di Stato rilascia le autorizzazioni che conferiscono
il diritto di trasportare regolarmente ed a titolo professionale viaggiatori su strada, che non sono
sottoposte a concessione o autorizzazione federale.
2A tal fine riscuote delle tasse comprese tra fr. 250.-- e fr. 1’000.--, che possono essere adeguate
all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3Il Consiglio di Stato esercita inoltre la sorveglianza sul trasporto pubblico e sulle autorizzazioni per
il trasporto di viaggiatori su strada.
TITOLO II
Pianificazione cantonale dei trasporti pubblici
Art. 6 Scopo
La pianificazione cantonale dei trasporti (in seguito Pianificazione cantonale), prevista
dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di
trasporto, è lo strumento per promuovere ed organizzare anche la politica cantonale dei servizi di
trasporto pubblico.
Art. 7-8 ...8
TITOLO III
Attuazione degli interventi
CAPITOLO I
Offerta di trasporto per le linee d’importanza cantonale
Offerta:
Art. 9 a) scopo e contenuto
1L’offerta di trasporto concreta gli indirizzi della Pianificazione cantonale.
2Essa indica in particolare:
a) la rete delle linee e le fermate;
b) i punti d’interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture;
c) le modalità d’esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti;
d) il quadro tariffale;
e) i costi e la loro ripartizione tra Cantone e Comuni e fra i Comuni medesimi.
Art. 10 b) allestimento
1Il Consiglio di Stato, su proposta delle Commissioni regionali ed in collaborazione con i
Municipi e le imprese interessate, allestisce l’offerta di trasporto per ciascun comprensorio regionale,
la coordina per l’intero Cantone e ne verifica periodicamente l’efficacia.
2Il Consiglio di Stato procede autonomamente all’allestimento dell’offerta se le Commissioni
regionali non provvedono a formulare le loro proposte nei termini stabiliti.
Art. 11 c) adozione, intimazione e opposizioni
1L’offerta di trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni
interessati.9
2I Comuni possono presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni
dall’intimazione.
Art. 12 d) approvazione e decisione sulle opposizioni dei Comuni
1Il Gran Consiglio approva l’offerta di trasporto, vota i crediti necessari alla sua
esecuzione e decide le opposizioni dei Comuni.
2Il Consiglio di Stato è competente ad approvare l’offerta di trasporto nei limiti fissati dall’art. 26 ed
a decidere definitivamente sulle eventuali opposizioni dei Comuni.
e) modifiche
6 Art. introdotto dalla L 10.3.1998; in vigore dal 1.5.1998 - BU 1998, 155.
7 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 25.4.1997 - BU 1997, 185.
8 Art. abrogati dalla L 12.3.1997; in vigore dal 25.4.1997 - BU 1997, 185.
9 Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2016, 322 e BU 2022, 98.
Art. 13
1Per la modifica sostanziale dell’offerta di trasporto valgono le norme per la sua
approvazione.
2Modifiche non sostanziali sono decise dal Consiglio di Stato.
CAPITOLO II
Offerta di trasporto per le linee d’importanza locale
Offerta:
Art. 14 a) contenuti
L’offerta di trasporto per le linee ed i servizi d’importanza locale, i cui contenuti sono
analoghi a quelli indicati dall’art. 9, è coordinata con la rete dei servizi d’importanza cantonale.
Art. 15 b) allestimento, informazione ed approvazione
1L’offerta di trasporto è allestita dal Municipio previa informazione della popolazione.
2Essa è poi adottata dal legislativo comunale.
CAPITOLO III
Mandato di prestazioni e comunità tariffali
A. Linee d’importanza cantonale
Art. 16 Mandato di prestazione
I mandati di prestazione sono contratti di diritto pubblico stipulati dal Consiglio di Stato
con le imprese conformemente all’offerta di trasporto.
Art. 17 Comunità tariffali
1La comunità tariffale è un sistema uniformato di tariffe applicate in un determinato
comprensorio.
2Essa permette gli spostamenti sulle linee del comprensorio definito con un unico titolo di trasporto.
3Gli studi e le proposte relative alla costituzione di comunità tariffali sono promossi e coordinati dal
Dipartimento competente d’intesa con le Commissioni regionali, i Municipi e le imprese di trasporto.
4La comunità tariffale, se non è inclusa nel mandato di prestazioni, è stipulata contrattualmente dal
Consiglio di Stato con le imprese interessate.
Art. 18 Facilitazioni tariffali
Il Cantone può adottare facilitazioni tariffali finalizzate all’acquisizione di utenti regolari.
Art. 18a10 Il Consiglio di Stato può decidere e finanziare facilitazioni tariffali, che possono andare
sino alla gratuità dei trasporti pubblici, in caso d’inquinamento molto forte in una regione,
principalmente nei giorni feriali.
B. Linee d’importanza locale
Art. 19 Mandati di prestazione e contratti tariffali
I mandati di prestazione ed i contratti relativi a misure tariffali sono stipulati dal Municipio
e ratificati dal Legislativo comunale.
CAPITOLO IV
Altri provvedimenti comuni
Art. 20 Infrastrutture stradali e gestione della circolazione
1Il Cantone ed i Comuni, conformemente all’offerta di trasporto approvata, adottano i
provvedimenti opportuni per favorire la circolazione dei veicoli addetti al servizio di trasporto
pubblico ed agevolarne l’uso da parte degli utenti.
2Tali provvedimenti riguardano interventi infrastrutturali sulle rispettive reti stradali, come corsie
riservate per i servizi di linea, aree attrezzate per le fermate, posteggi per gli utenti dei trasporti
pubblici e, nei limiti riservati dalla legislazione federale sulla circolazione stradale, misure di
disciplinamento della circolazione.
10 Art. introdotto dalla L 11.5.2004; in vigore dal 2.7.2004 - BU 2004, 271.
3Per interventi infrastrutturali che modificano il sedime stradale, il finanziamento è disciplinato dalle
rispettive norme della legge sulle strade; per interventi a favore di linee d’importanza cantonale su
strade comunali, il finanziamento avviene in base all’articolo 30.11
Art. 21 Studi, ricerche, promozione
1Il Cantone collabora con le imprese di trasporto nello svolgimento di rilievi dell’utenza e
pubblica periodicamente un rapporto sull’evoluzione dei servizi.
2Può eseguire o contribuire all’allestimento di studi, ricerche ed alla sperimentazione di nuove
tecniche o servizi che perseguono un miglioramento delle prestazioni, una razionalizzazione
dell’esercizio o la riduzione dell’impatto ambientale.
3Può partecipare con le Commissioni regionali, i Comuni e le imprese di trasporto ad interventi di
carattere promozionale ed informativo.
TITOLO IV
Finanziamento
CAPITOLO I
Generalità
Campo d’applicazione:
Art. 22 a) in generale
Il Cantone e i Comuni, per attuare l’offerta di trasporto approvata, accordano alle imprese
di trasporto o ad altri enti pubblici o privati, contributi finanziari per gli investimenti e la gestione
attraverso la sottoscrizione di un mandato di prestazioni.
Art. 23 b) investimenti e spese di gestione
1Sono considerati investimenti:
a) la realizzazione di infrastrutture per aumentare la capacità e razionalizzare l’esercizio della rete
ferroviaria regionale e per migliorarne la sicurezza e/o l’accessibilità agli utenti;
b) la costruzione di punti di interscambio, piazze di giro e fermate;
c) la costruzione di posteggi per i veicoli a motore e/o le biciclette destinati agli utenti dei servizi
di trasporto pubblico presso le stazioni e le fermate;
d) l’acquisto di materiale rotabile;
e) l’attività di ricerca o sperimentazioni di nuove tecniche e modalità di trasporto.
2Sono considerate spese di gestione:
a) le prestazioni richieste;
b) le comunità tariffali;
c) altre facilitazioni tariffali;
d) gli interventi promozionali ed informativi;
e) altre spese di studio.
Art. 24 c) spese computabili
1Per le prestazioni richieste secondo l’art. 23 cpv. 2 lett. a), è computabile la differenza
tra i costi stabiliti nel mandato di prestazioni e le entrate del trasporto e delle attività accessorie ad
esse collegate.
2Per le comunità e le altre facilitazioni tariffali secondo l’art. 23 cpv. 2 lett. b) e c), è computabile
l’eventuale perdita di introiti provocata da queste iniziative.
Art. 25 Partecipazione al capitale sociale
1La partecipazione al capitale sociale delle imprese di trasporto concessionarie
conferisce il diritto ad una proporzionale rappresentanza nei loro Consigli di amministrazione.
2Il Consiglio di Stato nomina i rappresentanti dello Stato nei Consigli di amministrazione delle
imprese di trasporto.
Competenza
Art. 26 1...14
2Il contributo comunale è accordato secondo le competenze stabilite dalla legge organica comunale.
11 Cpv. introdotto dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
12 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
13 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
14 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
Imprese di trasporto:
a) obblighi
Art. 2715 1Le imprese di trasporto beneficiarie dei contributi devono adottare tutte le disposizioni
necessarie per assicurare un servizio attrattivo per l’utenza ed una sua gestione economica.
2Sono inoltre tenute a fornire in ogni tempo tutte le informazioni richieste dall’Autorità preposta al
finanziamento, in particolare quelle relative allo stato tecnico dei loro impianti. La medesima autorità
può visionare tutti gli atti contabili dell’impresa.
3Devono pure allestire un conto d’esercizio, secondo le norme federali, unitamente ad una statistica
delle prestazioni e del numero dei viaggiatori per ogni linea.
4Al momento della presentazione dei risultati, ove non possa coprire i suoi costi globali per il tramite
dei suoi prodotti e delle prestazioni finanziarie del Cantone e dei Comuni fissate nel mandato di
prestazione, l’impresa risponde del disavanzo. Essa lo riporta a conto nuovo. Ove i prodotti e le
prestazioni finanziarie del Cantone e dei Comuni superino i costi globali, l’impresa dispone di un
eccedente di prodotti. Nella misura in cui essi provengono da linee d’importanza cantonale, li mette
in riserva per la copertura di futuri disavanzi.
5Nell’assunzione del personale, le aziende beneficiarie dei contributi, a parità di requisiti e qualifiche
e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee
a occupare il posto di lavoro offerto.
Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio
dell’assistenza.16
Art. 28 b) condizioni
1Le imprese beneficiarie del contributo, in sintonia con l’offerta stabilita, possono essere
obbligate in particolare a collaborare tra di loro e ad associarsi per taluni obiettivi, come l’acquisto
di materiale standard, l’utilizzazione comune di officine e depositi, la partecipazione a comunità
tariffali ed altri scopi analoghi.
2I contributi possono essere subordinati ad una cooperazione o fusione con altre imprese o ad un
cambiamento del modo di trasporto o ad altre misure di razionalizzazione in funzione dell’offerta
stabilita.
CAPITOLO II
Linee d’importanza cantonale
Art. 29 Modalità di finanziamento
1Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico per le linee
d’importanza cantonale e richiede la partecipazione dei Comuni.
2Tutti i Comuni del Cantone partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di
gestione delle linee regionali secondo le normative federali, delle linee che servono località
periferiche o servizi centrali e delle linee transfrontaliere.
3I Comuni serviti dalle linee urbane d’importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi di
corrispondenza per utenti proveniente prevalentemente dall’esterno (Park and Ride) partecipano al
finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione.
4Nel caso di investimenti per opere del sistema ferroviario regionale di cui beneficiano più regioni
del Cantone, i Comuni possono essere esonerati dal versamento di contributi.
5L’impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio
all’inizio della legislatura.
6Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto del credito quadriennale concesso ai
sensi del cpv. 5, il contributo versato per il finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico.
Tassi di partecipazione dei Comuni:
Art. 30 a) regola generale
1Per le prestazioni richieste di cui all’art. 23 cpv. 2 lett. a:
15 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
16 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 120.
17 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80; precedenti modifiche: BU 2003,
154; BU 2005, 53.
18 Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 53; precedente modifica: BU 2003,
154.
a) tutti i Comuni del Cantone partecipano nella misura del 35% alla quota netta a carico del
Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla
base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale;19
b) i Comuni serviti dalle linee di cui all’art. 29 cpv. 3 partecipano nella misura del 50% al
finanziamento del costo non coperto lordo.
2Dedotti i contributi federali e/o di terzi, la partecipazione finanziaria dei Comuni sull’onere residuo
ai sensi dell’art. 23 è la seguente:
a) fino al 50% per gli investimenti di cui all’art. 23 cpv. 1 lett. a), b), c);
b) del 50% per le spese di gestione di cui all’art. 23 cpv. 2 lett. b) e c);
c) fino al 50% per le spese di gestione di cui all’art. 23 cpv. 2 lett. d) ed e);
d) fino al 50% per interventi infrastrutturali a favore di linee d’importanza cantonale su strade
comunali, di cui all’art. 20 cpv. 3.
3Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito dal Consiglio di Stato in funzione dei vantaggi
loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza locali, la
riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene
pure conto della capacità economica dei Comuni stessi.20
4Contro la decisione del Consiglio di Stato, i Comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è
applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).21
Art. 31
…22
Art. 32 Ripartizione della partecipazione tra i Comuni
1I Comuni stabiliscono consensualmente le rispettive quote di partecipazione.
2In caso di mancato accordo o di inerzia, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato, nell’ambito
dell’offerta di trasporto, in base ai vantaggi, alle prestazioni offerte, alla popolazione residente ed
alla forza finanziaria.
Art. 33 Convenzioni con Cantoni o regioni confinanti
1I rapporti con i Cantoni o le regioni confinanti che hanno per oggetto servizi di reciproco
interesse, vengono regolati con apposite convenzioni, che devono in particolare specificare le
rispettive partecipazioni finanziarie.
2Le convenzioni sono stipulate dalle Autorità competenti a decidere sul finanziamento secondo
l’articolo 26.
CAPITOLO III
Linee d’importanza locale
Art. 34 Principio
Le spese per le linee d’importanza locale competono ai Comuni.
CAPITOLO IV
Art. 35 …23
…24
CAPITOLO V
…25
19 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU
2009, 80; BU 2017, 71.
20 Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2016, 322 e BU 2022, 98.
21 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2016, 322 e BU 2022, 98.
22 Art. abrogato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
23 Capitolo abrogato dalla L 14.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 327; precedenti modifiche:
BU 2016, 322 e BU 2022, 98.
24 Art. abrogato dalla L 14.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 327; precedenti modifiche: BU
2006, 233; BU 2015, 34.
25 Capitolo abrogato dalla L 14.10.2015; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 322; precedente modifica: BU
1998, 155.
Art. 35a
…26
Art. 35u Art. 35b-35t …27
…28
TITOLO V
Servizi integrativi
Art. 36 Definizione
Sono considerati servizi integrativi quelli al beneficio di una concessione federale II o
sottratti alla privativa della Confederazione, adibiti al trasporto di passeggeri in particolare nelle
fasce orarie marginali, nei giorni festivi o nelle zone discoste a debole domanda.
Servizi d’importanza cantonale:
Art. 37 a) condizioni e competenza finanziaria
1Il Cantone, consultate le imprese interessate e d’intesa con i Municipi interessati e le
Commissioni regionali, può assegnare contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (art. 3
cpv. 1 in analogia), quando:
a) le finalità del trasporto rispondono agli obiettivi della presente legge;
b) la domanda di trasporto viene soddisfatta con un impiego più funzionale dei mezzi e migliori
effetti ambientali, rispetto ai servizi di linea;
c) i costi d’esercizio non sono coperti ed il loro rapporto con la qualità del servizio ed il suo grado
d’impiego è conveniente.
2La competenza ad accordare i contributi avviene conformemente all’art. 26.
Art. 38 b) contributi: destinazione ed entità
1I contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale sono concessi secondo i principi
stabiliti agli articoli da 22 a 24.
2La ripartizione del finanziamento tra Cantone e Comuni è stabilita secondo le modalità indicate agli
articoli 30 e 31; quella tra i Comuni secondo l’articolo 32.
Art. 39 Servizi d’importanza locale
I Comuni possono sostenere servizi integrativi a livello locale.
Art. 40 Convenzione
1I rapporti con i beneficiari dei contributi sono regolati da convenzioni che indicano in
particolare la loro durata, il servizio prestato, le modalità d’esecuzione ed il contributo concesso.
2La Convenzione è stipulata dal Consiglio di Stato.
3A livello comunale la Convenzione è stipulata dal Municipio con la ratifica del suo legislativo.
Art. 41 Rapporti e controlli
1I beneficiari del contributo sono tenuti a sottoporre al Consiglio di Stato rispettivamente
al Municipio un rapporto annuale sullo svolgimento del servizio, corredato dai dati finanziari ed a
fornire tutte le informazioni richieste, relative in particolare alla sicurezza.
2Il Consiglio di Stato ed i Municipi hanno il diritto di procedere ai controlli necessari.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 42 Sanzioni e ricorsi
Contro le decisioni del Consiglio di Stato che impongono la revoca o la restituzione totale
o parziale dei contributi da parte del beneficiario, è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
26 Art. abrogato dalla L 14.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 327; precedenti modifiche: BU
1998, 155; BU 2005, 53; BU 2016, 322 e BU 2022, 98.
27 Art. abrogati dalla L 14.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 327; precedenti modifiche: BU
2016, 322 e BU 2022, 98.
28 Art. abrogato dalla L 14.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 327; precedente modifica: BU
2022, 98.
Disposizioni speciali: