1Se le Commissioni regionali non sono ancora costituite, la pianificazione cantonale,
l’offerta di trasporto e la costituzione di comunità tariffali, sono elaborate dal Consiglio di Stato in
collaborazione con i Comuni e le imprese interessate.
2Le altre disposizioni in materia rimangono invariate.
Art. 44 b) Comunità tariffali
1Per motivi d’opportunità o d’urgenza, il Cantone può decidere la costituzione di comunità
tariffali in attesa dell’adozione della pianificazione cantonale e dell’offerta di trasporto.
2La procedura applicata per analogia è quella prevista per l’allestimento dell’offerta (art. 9 segg.) e
le competenze sono quelle stabilite dalla presente legge (art. 26).
Art. 45 Disposizioni abrogative
Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge di sovvenzione cantonale
alla costituzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902.
Art. 46 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.29
Disposizione transitoria delle modifica del 17 dicembre 201430
Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, durante il 2015, previa un’apposita consultazione
dei diretti interessati, un messaggio e il relativo disegno di modifica della legge sui trasporti pubblici
del 6 dicembre 1994, concernente le disposizioni sulla tassa di collegamento di cui al principio
dell’art. 35. Il Consiglio di Stato è autorizzato a compiere tutti gli atti preparatori necessari
conseguenti, segnatamente il conteggio dei parcheggi privati potenzialmente oggetto della tassa di
collegamento.
Pubblicata nel BU 1995, 39.
29 Entrata in vigore: 1° marzo 1995 - BU 1995, 39.
30 Disposizione transitoria introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 34.