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Legge sui trasporti pubblici

Ticino · 752.100 · statute

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Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 a) trasporto pubblico
  3. Art. 3 b) linee d’importanza cantonale e locale
  4. Art. 4 Competenze cantonali e comunali
  5. Art. 5 Commissioni regionali dei trasporti
  6. Art. 6 Scopo
  7. Art. 9 a) scopo e contenuto
  8. Art. 10 b) allestimento
  9. Art. 11 c) adozione, intimazione e opposizioni
  10. Art. 12 d) approvazione e decisione sulle opposizioni dei Comuni
  11. Art. 13
  12. Art. 14 a) contenuti
  13. Art. 15 b) allestimento, informazione ed approvazione
  14. Art. 16 Mandato di prestazione
  15. Art. 17 Comunità tariffali
  16. Art. 18 Facilitazioni tariffali
  17. Art. 19 Mandati di prestazione e contratti tariffali
  18. Art. 20 Infrastrutture stradali e gestione della circolazione
  19. Art. 21 Studi, ricerche, promozione
  20. Art. 22 a) in generale
  21. Art. 23 b) investimenti e spese di gestione
  22. Art. 24 c) spese computabili
  23. Art. 25 Partecipazione al capitale sociale
  24. Art. 28 b) condizioni
  25. Art. 29 Modalità di finanziamento
  26. Art. 30 a) regola generale
  27. Art. 31
  28. Art. 32 Ripartizione della partecipazione tra i Comuni
  29. Art. 33 Convenzioni con Cantoni o regioni confinanti
  30. Art. 34 Principio
  31. Art. 35 …23
  32. Art. 35a
  33. Art. 35u Art. 35b-35t …27
  34. Art. 36 Definizione
  35. Art. 37 a) condizioni e competenza finanziaria
  36. Art. 38 b) contributi: destinazione ed entità
  37. Art. 39 Servizi d’importanza locale
  38. Art. 40 Convenzione
  39. Art. 41 Rapporti e controlli
  40. Art. 42 Sanzioni e ricorsi
  41. Art. 43 a) Commissioni regionali
  42. Art. 44 b) Comunità tariffali
  43. Art. 45 Disposizioni abrogative
  44. Art. 46 Entrata in vigore

44 provisions

Art. 43 a) Commissioni regionali

1Se le Commissioni regionali non sono ancora costituite, la pianificazione cantonale, l’offerta di trasporto e la costituzione di comunità tariffali, sono elaborate dal Consiglio di Stato in collaborazione con i Comuni e le imprese interessate. 2Le altre disposizioni in materia rimangono invariate.

Art. 44 b) Comunità tariffali

1Per motivi d’opportunità o d’urgenza, il Cantone può decidere la costituzione di comunità tariffali in attesa dell’adozione della pianificazione cantonale e dell’offerta di trasporto. 2La procedura applicata per analogia è quella prevista per l’allestimento dell’offerta (art. 9 segg.) e le competenze sono quelle stabilite dalla presente legge (art. 26).

Art. 45 Disposizioni abrogative

Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge di sovvenzione cantonale alla costituzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902.

Art. 46 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.29 Disposizione transitoria delle modifica del 17 dicembre 201430 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, durante il 2015, previa un’apposita consultazione dei diretti interessati, un messaggio e il relativo disegno di modifica della legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994, concernente le disposizioni sulla tassa di collegamento di cui al principio dell’art. 35. Il Consiglio di Stato è autorizzato a compiere tutti gli atti preparatori necessari conseguenti, segnatamente il conteggio dei parcheggi privati potenzialmente oggetto della tassa di collegamento. Pubblicata nel BU 1995, 39. 29 Entrata in vigore: 1° marzo 1995 - BU 1995, 39. 30 Disposizione transitoria introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 34.

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