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Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Ticino · 142.100 · statute

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Autorità competente
  3. Art. 3 Accordo intercantonale
  4. Art. 4 Rimedi di diritto
  5. Art. 5 Entrata in vigore

5 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.

Art. 2 Autorità competente

Il Consiglio di Stato: a) designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d’identità; b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle normative federali; c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali; d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.

Art. 3 Accordo intercantonale

Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.

Art. 4 Rimedi di diritto

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 5 Entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003. Pubblicata nel BU 2003, 57. 1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

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