1La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno
di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale.
2Verso gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di
almeno 3 metri.
CAPITOLO IV
…22
Art 41a-41g …23
CAPITOLO V24
Opere abusive e contravvenzioni
Opere abusive;
Art. 42 a) sospensione dei lavori
1Il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza
edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al Municipio ove questi non intervenga con la necessaria
sollecitudine.
2I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente
stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 capoverso 2).
Art. 43 b) demolizione
1Il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la
legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza
importanza per l’interesse pubblico.
2Un’opera che lede in misura minima l’interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve
tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta
riservato il principio di proporzionalità.
3L’ordine di demolizione avviene sotto le comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese
dell’obbligato ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli.
4Le spese dell’esecuzione d’ufficio, accertate con apposita decisione, sono garantite da ipoteca
legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.25
Art. 44 c) sanzione pecuniaria
1Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce
con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di
natura economica che può derivare al contravventore.
2La sanzione dev’essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno
dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva;
la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.
3L’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi
gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità.
Art. 45 Ricorsi
Contro le decisioni di cui agli art. da 42 a 44 è dato ricorso come all’art. 21.
Contravvenzioni
21 Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 539.
22 Titolo abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351; precedente modifica: BU
1996, 375.
23 Art. abrogati dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351; precedenti modifiche: BU 1996,
375; BU 2006, 434; BU 2009, 33.
24 Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
25 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
Art. 46
1Le contravvenzioni alla presente legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi
comunali sono punite dal Municipio:
- con la multa sino fr. 5’000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla
procedura ordinaria;
- con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica;
- con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
2Se l’autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da
questi massimi.
3La multa dev’essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa.
4Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza; le
persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o
incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle loro mansioni.
5La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale, riservata la legittimazione
del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato.
6L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.
Art. 47 Disobbedienza a decisioni dell’autorità
La disobbedienza a decisioni dell’autorità è punita dal giudice penale come all’art. 292
Codice penale svizzero.
CAPITOLO VI26
Applicazione della legge e disposizioni varie
Art. 48 Competenze
1L’applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori è compito del
Municipio.
2Il Consiglio di Stato può intervenire d’ufficio per imporre all’Autorità comunale l’applicazione della
legge, dei piani e dei regolamenti edilizi.
3In caso di omissione esso può in particolare, previa diffida, sostituirsi nelle competenze comunali.
4Sono riservate le misure previste dalla legge organica comunale e l’azione penale.
5Contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo come all’art. 207 legge organica comunale.
Controlli di cantiere;
Art. 49 permesso abitabilità
1Il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al
Municipio.
2Prima dell’occupazione del nuovo edificio e della concessione dell’eventuale permesso di
abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto
approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e
per gli edifici previsti dall’art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi.27
Art. 50 Procedura di ricorso
La procedura di ricorso è regolata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge.
Art. 51 Rapporti con la LAC
Con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste
dall’art. 124 legge di applicazione e complemento del CCS diventano inapplicabili.
Art. 52 Diritto transitorio
1Le domande di costruzione pendenti e non ancora pubblicate al momento dell’entrata
in vigore della presente legge soggiacciono al nuovo diritto.
2Soggiacciono pure al nuovo diritto le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni
non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; sono
riservate le competenze secondo il diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima
dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
26 Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
27 Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1998, 423.
28 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Art. 53 Disposizioni abrogative
La legge edilizia del 19 febbraio 1973 è abrogata.
Art. 54 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.29
Art. 55
Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni
dopo l’entrata in vigore della norma.
Pubblicata nel BU 1993, 1.
29 Entrata in vigore: 1° gennaio 1993 - BU 1993, 1.
30 Art. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.