1Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.
2La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi
compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la
modificazione importante della configurazione del suolo.
3La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per:
a) i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;
b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
c) i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale.
Art. 2 Condizioni per la concessione
1La licenza edilizia dev’essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni
legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre
prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia.
2…1
3La licenza edilizia non pregiudica i diritti dei terzi.
Art. 3 Autorità competenti
1La licenza edilizia è concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio
(in seguito Dipartimento) nei casi previsti dalla legge. L’avviso del Dipartimento riguarda il diritto di
competenza cantonale; il regolamento d’applicazione specifica quale è questo diritto.2
2I Comuni privi di un’adeguata organizzazione possono chiedere al Dipartimento di collaborare
nell’applicazione del diritto di competenza comunale; le spese supplementari sono a carico del
Comune secondo una tariffa fissata dal Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni competenze che la legge attribuisce all’autorità
cantonale.
1. Procedura ordinaria;
Art. 4 a) domanda
1La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere
presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal
progettista.
2I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un
ingegnere, a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA.
3Il regolamento stabilisce l’elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l’elaborazione dei
progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell’inizio dei lavori deve essere notificato
al Municipio il nominativo dell’ingegnere responsabile dei calcoli statici.
4Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all’albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale
equivalente a quella prevista per l’iscrizione all’albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il
diritto anteriore.
b) esame preliminare
1 Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.
2 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 3.5.1993 - BU 1993, 187.
Art. 5
1Prima di pubblicare la domanda di costruzione il Municipio verifica se è allestita
conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l’istante a correggerla.
2Allorchè un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, il Municipio ne informa
subito l’istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura
segue il suo corso.
Art. 6 c) pubblicazione
1La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10
giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni,
durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.
2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate
sul terreno con picchetti e modine.
3Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni
fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.3
4Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
5Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono
trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
d) opposizioni;
Art. 7 da) del Dipartimento
1Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui
applicazione compete all’autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro
30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare
opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.
2L’avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso
in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.
3In casi particolari il Dipartimento può notificare all’istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del
termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del
Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l’art. 4 Lcoord ed i termini
stabiliti in materia di esame dell’impatto sull’ambiente.
4…
5…
Art. 8 db) di terze persone
1Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le
organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni
tutelati dalla legge.5
2L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro
della licenza edilizia.
Art. 9 e) esperimento di conciliazione
1Il Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di
conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col Dipartimento se non ne
condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi.
2L’istante dev’essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a
formulare osservazioni.
Art. 10 f) decisione
1Il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del
termine d’opposizione del Dipartimento.
2La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata all’istante, agli opponenti e al
Dipartimento; le decisioni su opposizioni firmate da più persone sono notificate al primo firmatario.
3La decisione deve indicare i mezzi e i termini di ricorso.
Protezione della natura ed esame
3 Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
4 Art. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434; precedente modifica: BU 1993,
187.
5 Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
dell’impatto sull’ambiente
Art. 10a6 Qualora sia dato diritto di ricorso ai sensi degli art. 12 cpv. 1 LPN o 55 LPAmb, i termini
di pubblicazione e di ricorso sono di 30 giorni; della pubblicazione è dato avviso sul Foglio ufficiale.
2. Procedura di notifica;
Art. 11 a) applicabilità
1La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori
di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e
dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti,
costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di
fabbricati.7
2Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal
Dipartimento, senza formalità particolari.
Art. 12 b) pubblicazione
1La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria
comunale per il periodo di 15 giorni.
2Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 capoverso 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio
ufficiale.
3Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall’avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento
di interessi pubblici e privati particolari.
Art. 13 c) decisione
1Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
2È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell’amministrazione comunale ai sensi della
legge organica comunale, relativamente alle procedure in cui non vi sono opposizioni o
contestazioni.
Impianti pubblicitari
Art. 13a9 La licenza di costruzione vale anche quale autorizzazione ai sensi della legge sugli
impianti pubblicitari del 28 febbraio 200010, se le indicazioni richieste da detta legge sono presentate
con la domanda o la notifica.
Art. 14 Durata della licenza
1La licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua
crescita in giudicato.
2La licenza può essere rinnovata fin quando non è stato modificato il diritto applicabile.
3Il termine di validità è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile.
Art. 15 Licenza preliminare
1Una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire questioni generali,
come costruzioni fuori delle zone edificabili, nei nuclei storici e su grandi superfici.
2È applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l’istante vi abbia rinunciato; in tale
evenienza, la licenza preliminare ha solo valore d’informazione, senza effetti giuridici particolari.
3La licenza preliminare decade se la domanda definitiva non viene presentata entro il termine di un
anno.
Art. 16 Varianti
1La pubblicazione dev’essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della
procedura d’approvazione o successivamente.
2Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, è applicabile la procedura
della notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non
soggiacciono a nessuna formalità.
6 Art. introdotto dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.
7 Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
8 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 01.01.2009 - BU 2008, 639.
9 Art. introdotto dalla L 28.2.2000; in vigore dal 1.10.2001 - BU 2001, 170.
10 Ora L sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.
11 Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. 17 Progetti tecnici
1Concedendo la licenza edilizia, l’autorità può precisare, se l’istante ne ha fatto richiesta,
che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola prima dell’inizio
dei lavori.
2L’approvazione di tali progetti avviene senza formalità particolari.
Art. 18 Revoca della licenza
1La licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico, o che
viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione, può essere revocata.
2Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è possibile solo
se l’istante ha ottenuto il permesso inducendo l’autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo
esigono; in quest’ultima evenienza è dovuta un’indennità se il provvedimento equivale a
espropriazione (espropriazione materiale).
Art. 19 Tasse
1Per l’esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della
spesa prevista, al massimo fr. 10’000.-- e al minimo fr. 100.--. Il Municipio preleva tale tassa e ne
riversa la metà al Dipartimento.
2Le spese per l’esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere
sono poste a carico dell’istante a cura dell’autorità che le ha anticipate.
Emolumenti nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani
Art. 19a13 1Per l’allestimento del parere cantonale nelle procedure federali di approvazione dei
piani, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni
fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe usuali.
2Il Dipartimento può inoltre chiedere all’autorità federale un emolumento, determinato secondo i
criteri di cui al capoverso 1, per le valutazioni preliminari che comportano oneri amministrativi
rilevanti.
Art. 20 Salvaguardia della pianificazione
Per le misure di salvaguardia della pianificazione valgono gli articoli 57 e seguenti della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio e meglio quelli
sulle zone di pianificazione esistenti (art. 58-64), sulla decisione sospensiva (art. 65) e sul blocco
edilizio (art. 66).
Art. 21 Ricorsi
1Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni
di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2Sono legittimati a ricorrere l’istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in
seconda istanza, il Comune; escluso il ricorso del Dipartimento al Tribunale cantonale
amministrativo.
Art. 22 Responsabilità per danni
Pretese per danni derivanti da opposizioni o ricorsi manifestamente inammissibili o
defatigatori sono di competenza del giudice ordinario secondo le regole del diritto civile.
Art. 23 Norme particolari
Il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere ogni altra
norma particolare di procedura.
CAPITOLO II
Norme edilizie generali
Art. 24 Sicurezza e solidità delle costruzioni
1Sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità
e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni.
12 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 78; precedenti modifiche: BU 1995,
158; BU 2006, 434.
13 Art. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 450.
2Il regolamento stabilisce le norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l’igiene delle
costruzioni.
3Per determinati lavori o impianti il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da
Autorità federali o da associazioni professionali.
Art. 25
…14
Art. 26 Costruzioni in confine con le strade pubbliche
1Le finestre e ogni altra apertura in confine della strada pubblica non possono essere
munite di serramenti aprentisi sulla stessa se non all’altezza di m 4.50.
2Insegne, fanali, logge, balconi e grondaie potranno sporgere sul campo stradale al massimo m
0.90 ad un’altezza minima di m 4.50.
3Quando le costruzioni sono prospicienti strade o piazze pubbliche munite di marciapiedi, le altezze
minime di cui al presente articolo sono ridotte a m 4, e la sporgenza massima aumentata a m 1.30.
4Quando si tratta di portici aperti al pubblico le altezze minime sono ridotte a m 3.
Art. 27 Formazione di aree di svago
1I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla
proprietà privata sufficienti aree di svago, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare
durevolmente a tale scopo.
2Ove sia possibile, devono essere create aree di svago che servono contemporaneamente a più
stabili di abitazione.
3Se la creazione di aree di svago private è oggettivamente impossibile, i proprietari sono tenuti a
corrispondere al Comune un adeguato tributo da destinare alla formazione di aree di svago
pubbliche.
4Il regolamento stabilirà le direttive circa l’applicazione di queste norme.
Art. 28 Edifici di convivenza collettiva
1Gli edifici destinati alla convivenza collettiva di molte persone (collegi, convitti, ospizi,
asili, ricoveri, fabbriche, ecc.), dovranno avere le caratteristiche previste dalla presente legge per le
case di abitazione e dalla legislazione federale sulle fabbriche.
2Il Consiglio di Stato emanerà con regolamento speciale le norme particolari per le singole categorie
di edifici.
Art. 29 Locali pubblici
Per gli esercizi pubblici, i teatri, le palestre, le sale di riunione, i lavatoi, ecc., il Consiglio
di Stato emanerà in via di regolamento speciale, le norme particolari.
Art. 30 Misure a favore dei disabili
1L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di
altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto
ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici
e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto
ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
3Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli
Architetti (SIA).
4La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore
dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
Art. 31 Canalizzazioni
Le canalizzazioni delle acque nere o miscelate devono essere costruite a regola d’arte e
in particolare essere stagne e inodori.
Art. 32 Camini e fumaioli
1Le abitazioni e i locali destinati a laboratorio, nei quali si usi fuoco, dovranno essere
provvisti di camino e fumaiolo che asporti il fumo.
14 Art. abrogato dal R 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562; precedente modifica: BU 1995,
158.
15 Art. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.
2Lo sbocco superiore dei fumaioli dovrà elevarsi al disopra del tetto.
Art. 33 Stalle e case di abitazione
Potranno essere adibiti ad uso di stalla soltanto i locali che non abbiano comunicazione
interna diretta o indiretta con camere d’abitazione e – per dislivello stradale – non abbiano il
pavimento soprastante ad ambienti abitati.
Art. 34 Deposito di materiali di scavo
1Qualora la costruzione o l’impianto richiedano lo scavo dell’ordine di almeno metri cubi
10.000, il Dipartimento può subordinare la concessione della licenza edilizia alla condizione che,
prima dell’inizio dei lavori, sia fornita la prova delle possibilità di deposito dei materiali
conformemente alle prescrizioni legali vigenti.
2Per calcolare il volume dei materiali si sommano tutti gli scavi richiesti, anche se i lavori vengono
eseguiti in fasi successive.
Art. 35 Misure di polizia
1Il Municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili.
2Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la
demolizione.
3In caso d’urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto.
Art. 36 Leggi speciali
Rimangono riservate le leggi speciali.
CAPITOLO III
Definizione indici, distanze e altezze
Art. 37 Indici di sfruttamento e di occupazione
1L’indice di sfruttamento (I.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la
superficie edificabile del fondo.
2L’indice di occupazione (I.o.) è il rapporto espresso in per cento tra la superficie edificata e la
superficie edificabile del fondo.
Art. 38 Superficie utile lorda
1Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto
terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non
vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come:
le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il
combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della
climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito
di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i
corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella
superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i
balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
Superficie edificabile
2La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona
edificabile oggetto dell’istanza di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al
pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili
destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali
ed i corsi d’acqua.
§16 Le superfici non edificabili destinate a scopi pubblici e come tali vincolate in una pianificazione
comunale o cantonale possono essere considerate - totalmente o in parte - nel computo della
superficie edificabile quando si riscontrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si oppongono interessi prevalenti dell’ente pubblico, in particolare la realizzazione dei
progetti pubblici non è resa più difficoltosa;
b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata nella misura massima del 15%;
c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è ceduta gratuitamente all’ente
pubblico.
16 Paragrafo introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993.
§§17 Per analogia la norma di cui al cpv. 2§ può essere applicata ad altri parametri pianificatori come
l’indice di occupazione e l’indice di edificabilità.
Superficie edificata
3La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli
edifici principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le
gronde, le pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate,
sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta
di vegetazione.
Trasferimento di quantità edificatorie
Art. 38a18 1Quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini
appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente se
non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l’uso razionale del
territorio e un’edificazione armoniosa.
2I Piani regolatori possono stabilire ulteriori specificazioni e limitazioni.
Registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie
Art. 38b19 1I Comuni esercitano il controllo delle quantità edificatorie attraverso un Registro ufficiale.
2Devono essere riportati - con tutti gli estremi necessari per una chiara determinazione anche
temporale:
a) i trasferimenti di quantità edificatorie e delle rispettive destinazioni;
b) le superfici computabili nella superficie edificabile ai sensi dell’art. 38 cpv. 2;
c) le convenzioni relative alle distanze dai confini;
d) le concessioni a titolo precario;
e) eventuali altre particolarità di interesse pianificatorio (per esempio bonus).
3Il Registro comunale può essere consultato da chi dimostri un interesse legittimo.
4Restano riservate le disposizioni sul Registro fondiario.
Art. 39 Distanza dal confine
1La distanza dal confine è la distanza tra l’edificio e il confine del fondo.
2La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell’ingombro, ossia
dell’altezza e della lunghezza dell’edificio stesso.
Distanza tra edifici
3La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.
Art. 40 Altezza degli edifici
1L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore
del cornicione di gronda o del parapetto.
2Per edifici contigui l’altezza è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per
costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote
diverse una rientranza di almeno 12 metri.
Provvedimenti di efficienza energetica
1. Superfici e distanze
Art. 40a20 1Nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, lo spessore dei muri perimetrali isolati
termicamente è considerato parzialmente per il computo della superficie utile lorda (art. 38 cpv. 1),
della superficie edificabile (art. 38 cpv. 2), della superficie edificata (art. 38 cpv. 3).
2Lo spessore dell’isolazione termica dei muri perimetrali di edifici esistenti non è computato nel
calcolo delle superfici né nella misurazione delle distanze dal confine.
3La superficie utile lorda ammessa dai piani regolatori comunali è inoltre aumentata del 5% qualora
i nuovi edifici o le modifiche di edifici esistenti presentino uno standard di efficienza energetica
particolarmente elevato.
4Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento lo spessore massimo computabile ai sensi
del cpv. 1 e i requisiti di efficienza energetica di cui al cpv. 3.
2. Altezza
17 Paragrafo introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993.
18 Art. introdotto dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
19 Art. introdotto dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
20 Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 539.
Art. 40b21 Lo spessore dell’isolazione termica dei tetti, dei tetti piani, come pure quello dei bacini di
ritenzione per l’accumulazione delle acque meteoriche sui tetti di edifici esistenti non è considerato
nel computo dell’altezza.