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Legge edilizia cantonale

Ticino · 705.100 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Licenza edilizia
  2. Art. 2 Condizioni per la concessione
  3. Art. 3 Autorità competenti
  4. Art. 4 a) domanda
  5. Art. 5
  6. Art. 6 c) pubblicazione
  7. Art. 7 da) del Dipartimento
  8. Art. 8 db) di terze persone
  9. Art. 9 e) esperimento di conciliazione
  10. Art. 10 f) decisione
  11. Art. 11 a) applicabilità
  12. Art. 12 b) pubblicazione
  13. Art. 13 c) decisione
  14. Art. 14 Durata della licenza
  15. Art. 15 Licenza preliminare
  16. Art. 16 Varianti
  17. Art. 17 Progetti tecnici
  18. Art. 18 Revoca della licenza
  19. Art. 19 Tasse
  20. Art. 20 Salvaguardia della pianificazione
  21. Art. 21 Ricorsi
  22. Art. 22 Responsabilità per danni
  23. Art. 23 Norme particolari
  24. Art. 24 Sicurezza e solidità delle costruzioni
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Costruzioni in confine con le strade pubbliche
  27. Art. 27 Formazione di aree di svago
  28. Art. 28 Edifici di convivenza collettiva
  29. Art. 29 Locali pubblici
  30. Art. 30 Misure a favore dei disabili
  31. Art. 31 Canalizzazioni
  32. Art. 32 Camini e fumaioli
  33. Art. 33 Stalle e case di abitazione
  34. Art. 34 Deposito di materiali di scavo
  35. Art. 35 Misure di polizia
  36. Art. 36 Leggi speciali
  37. Art. 37 Indici di sfruttamento e di occupazione
  38. Art. 38 Superficie utile lorda
  39. Art. 39 Distanza dal confine
  40. Art. 40 Altezza degli edifici
  41. Art. 41 Sistemazione del terreno
  42. Art. 42 a) sospensione dei lavori
  43. Art. 43 b) demolizione
  44. Art. 44 c) sanzione pecuniaria
  45. Art. 45 Ricorsi
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Disobbedienza a decisioni dell’autorità
  48. Art. 48 Competenze
  49. Art. 49 permesso abitabilità
  50. Art. 50 Procedura di ricorso
  51. Art. 51 Rapporti con la LAC
  52. Art. 52 Diritto transitorio
  53. Art. 53 Disposizioni abrogative
  54. Art. 54 Entrata in vigore
  55. Art. 55

55 provisions

Art. 41 Sistemazione del terreno

1La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale. 2Verso gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri. CAPITOLO IV …22 Art 41a-41g …23 CAPITOLO V24 Opere abusive e contravvenzioni Opere abusive;

Art. 42 a) sospensione dei lavori

1Il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al Municipio ove questi non intervenga con la necessaria sollecitudine. 2I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 capoverso 2).

Art. 43 b) demolizione

1Il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l’interesse pubblico. 2Un’opera che lede in misura minima l’interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio di proporzionalità. 3L’ordine di demolizione avviene sotto le comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli. 4Le spese dell’esecuzione d’ufficio, accertate con apposita decisione, sono garantite da ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.25

Art. 44 c) sanzione pecuniaria

1Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore. 2La sanzione dev’essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva; la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini. 3L’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità.

Art. 45 Ricorsi

Contro le decisioni di cui agli art. da 42 a 44 è dato ricorso come all’art. 21. Contravvenzioni 21 Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 539. 22 Titolo abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351; precedente modifica: BU 1996, 375. 23 Art. abrogati dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351; precedenti modifiche: BU 1996, 375; BU 2006, 434; BU 2009, 33. 24 Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375. 25 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

Art. 46

1Le contravvenzioni alla presente legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal Municipio: - con la multa sino fr. 5’000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; - con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica; - con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. 2Se l’autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi. 3La multa dev’essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa. 4Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza; le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle loro mansioni. 5La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale, riservata la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato. 6L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.

Art. 47 Disobbedienza a decisioni dell’autorità

La disobbedienza a decisioni dell’autorità è punita dal giudice penale come all’art. 292 Codice penale svizzero. CAPITOLO VI26 Applicazione della legge e disposizioni varie

Art. 48 Competenze

1L’applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori è compito del Municipio. 2Il Consiglio di Stato può intervenire d’ufficio per imporre all’Autorità comunale l’applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi. 3In caso di omissione esso può in particolare, previa diffida, sostituirsi nelle competenze comunali. 4Sono riservate le misure previste dalla legge organica comunale e l’azione penale. 5Contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo come all’art. 207 legge organica comunale. Controlli di cantiere;

Art. 49 permesso abitabilità

1Il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio. 2Prima dell’occupazione del nuovo edificio e della concessione dell’eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall’art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi.27

Art. 50 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è regolata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge.

Art. 51 Rapporti con la LAC

Con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall’art. 124 legge di applicazione e complemento del CCS diventano inapplicabili.

Art. 52 Diritto transitorio

1Le domande di costruzione pendenti e non ancora pubblicate al momento dell’entrata in vigore della presente legge soggiacciono al nuovo diritto. 2Soggiacciono pure al nuovo diritto le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; sono riservate le competenze secondo il diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. 26 Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375. 27 Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1998, 423. 28 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Art. 53 Disposizioni abrogative

La legge edilizia del 19 febbraio 1973 è abrogata.

Art. 54 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.29

Art. 55

Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma. Pubblicata nel BU 1993, 1. 29 Entrata in vigore: 1° gennaio 1993 - BU 1993, 1. 30 Art. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.

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