Art. 1 Campo d’applicazione
1Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado. 2Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.
Ticino · 406.160 · regulation
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1Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado. 2Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.
1Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede. 2Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.
1Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità. 2A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.1 3La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti. 4Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.2
1L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali. 2Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art. 3.3
1I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito: a) 1'330 franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione; b) 1'535 franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa tariffa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli educatori (scuola media); c) 1’652 franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali);4 d) 1'710 franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con bachelor o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli psicopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di musica strumentale (scuole medie superiori);5 1 Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162. 2 Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2004, 162. 3 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 4 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35. 5 Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35. 406.160 e) 1'863 franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor o master.6 2La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.
1Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni. 2...8 3Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.
1Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive. 2Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996. Pubblicato nel BU 1996, 59. 6 Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127. 7 Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98. 8 Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2015, 82.