Law

Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali

Ticino · 400.160 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b8ac91a20e4f0d93f2f0ad8d8321feb2ef6423bc5eb73b45df0becedbe802f55

Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Istituzione e compiti
  2. Art. 2 Organizzazione
  3. Art. 3 Sede e sottosede
  4. Art. 4 Collaborazione
  5. Art. 5 Competenze decisionali in materia finanziaria1
  6. Art. 6 Entrata in vigore3

6 provisions

Art. 1 Istituzione e compiti

1Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD). 2Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa: a) di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione; b) di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici; c) di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione; d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti; e) di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia; f) di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA; g) di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato; h) di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di supporti multimediali; i) di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA; j) di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi; k) di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica; l) di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.

Art. 2 Organizzazione

1Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi: a) servizi di documentazione e attività culturali; b) risorse digitali per l’apprendimento; c) servizi web e multimediali; d) servizi informatici. 2Il direttore del CERDD: a) ne dirige e coordina l’attività; b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro; c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati; d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.

Art. 3 Sede e sottosede

La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.

Art. 4 Collaborazione

1Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il 400.160 Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica. 2Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.

Art. 5 Competenze decisionali in materia finanziaria1

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: a) al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–; b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–; c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–; d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

Art. 6 Entrata in vigore3

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014, 505. 1 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593. 2 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593. 3 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

← Find another law